Provincia di Agrigento

Trasporti

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 (137.5 KB)Convenzione ACI CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE (137.5 KB).

Imposta provinciale di trascrizione - Riferimenti normativi

 RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei locali.

TITOLO III
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI
Art. 51
Imposte e tasse abolite


1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n.3.

2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:
a. le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n.281;
b. l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.952;
c. l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n.549.
3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Art. 56
Imposta provinciale di trascrizione


1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controllo, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta né superiore a quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n.546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.


Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.


Art. 1


-all'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità", sono aggiunte le seguenti: "di natura ipotecaria.";

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.";

3) nel comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempre ché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministero delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili."

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. 224 Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di
immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. (GU n. 198 del 24-8-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1,
n. 29);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolo III,
capo III, sezione III, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Acquisito l'avviso del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 18 settembre 2003;
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, reso in data 20 ottobre 2003;
Acquisito il parere della IX Commissione della Camera dei deputati
in data 10 dicembre 2003 e della 8ª Commissione del Senato della
Repubblica in data 17 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei



trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime
giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del
conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo
sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i
procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione,
alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse
dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di
veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri
dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo
attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli
usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata
da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della
proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da
quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico
europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla
verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei
veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali
di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso
canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e
l'Agenzia delle dogane.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.


DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N.37/2000

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI
RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO(P.R.A.)


ART.1 -OGGETTO DELL'IMPOSTA

-Il presente regolamento disciplina la liquidazione, la riscossione e la contabiliz-
zazione dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei vei-
coli al P.R.A., istituita con deliberazione del Consiglio Provinciale n.128 del
16/12/98 decorrere dall' 01-01-99, in attuazione di quanto disposto dall'articolo
56 del Decreto Legislativo n.446/97 e successive modificazioni.

- L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge secondo le norme
del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legisla-
tivo n.446/97.


ART.2- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al P.R.A., fatto salvo quanto previsto dal 6 comma dell'articolo 56
del Decreto Legislativo n.446/97.

- L' imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti
prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

- L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola
imposta quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più
formalità di natura ipotecaria.

ART.3 - MODALITA', TERMINI E SANZIONI

-Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A.
nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni
dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

-IL versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relativi ai veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n .446/97.
Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini
stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471/97 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni previste dall' articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

-Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.

-Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti,i documenti e le certificazioni prescritte dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena d'irricevibilità.

-Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A. ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n.446/9, mediante l' esibizione della
attestazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.


ART.4- MISURE DELL'IMPOSTA

- L' imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'articolo 56 comma 11 del decreto legislativo n.446/97.

-La Provincia approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.

-Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.


ART.5 - AGEVOLAZIONI FISCALI

-Si applicano all'imposta provinciale di trascrizione le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

-Sono esentate dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione le organizzazioni no n lucrative di utilità sociale(ONLUS)ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n.460/97 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti dell'ONLUS medesime.



ART.6- MODALITA' DI RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

-La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'articolo 56, comma 4, del Decreto Legislativo n.446/97 modificato dall'articolo 1 lettera t., punto 2 del Decreto Legislativo n.506/99:

- gestione diretta della Provincia;
- gestione nelle forme di cui all'articolo 52,comma 5 del Decreto Legislativo n.446/97;
- affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del
Pubblico Registro Automobilistico.

-Le somme versate a titolo d' imposta e relative sanzioni sono arrontodate alle lire
l000 inferiori o superiori per importi effettivamente fino alla frazione di lire 500 nel secon-
o caso.

- L' attestazione di avvenuto versamento dell' imposta dovuta va presentata al Pub-
blico Registro Automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti
dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta d elle formalità di trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli.

- L 'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle
somme dovute a titolo d' imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità,
sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito
il Pubblico Registro Automobilistico ed il competente responsabile della Provincia.


ART.7- COMPENSI DEL CONCESSIONARIO

-Per gli adempimenti di cui al presente regolamento,nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto dal Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/97, o il compenso diversamente convenuti tra le parti ai sensi dell'articolo 56, 4°comma, del Decreto Legislativo n.446 /97.


ART.8 - RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI FORMALITA'


-Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutata dal Pubblico Registro Automobilistico non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

-Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 3, si tiene conto, della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente purché in tale data l'imposta provinciale di trascrizione,sia stata riscossa in misura non inferiore
a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.










ART.9 -RIMBORSI E RECUPERI

-Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più
ripresentate ,l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata..

-Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R. A., anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data,, alla
disciplina relativa all'imposta provinciale di trascrizione. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata dalla Provincia su richiesta dei soggetti interessati(articolo 56, comma 10, del Decreto Legislativo n.446/97) con procedura di cui al comma 1.

-Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.

-La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.

- L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal Decreto Legislativo n.472/97 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di esecuzione della formalità.

- Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a lire
lire 32.000.


ART.10- VERIFICHE E CONTROLLI


- Al fine di verificare la corrispondenza della somma incassata a titolo d'imposta provincia-
e di trascrizione rispetto alle formalità eseguite nel territorio della provincia il concessio-
nario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con modalità ed i contenuti
indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 15-12-
97 n.446.

-La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni
dalla data di riscossione dell'imposta.


11 -NORME FINALI E TRANSITORIE

-Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste
dalla vigente disciplina, in quanto compatibili.

-Il presente regolamento divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all'Albo
Pretorio per 15 giorni, consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo
all'inizio della ripubblicazione , con efficacia dall'01-01-2000.

-Da tale data è abrogato il regolamento istitutivo dell' imposta provinciale di
trascrizione, approvato con deliberazione del Consiglio n.128 del 16-12-98, fatte
salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'01-01-99.

-Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regola-
mento abrogato.


CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE

DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER GLI ANNI 2004-2006



La Provincia Regionale di Agrigento, con sede ad Agrigento, in Piazzale Aldo Moro n.1,codice fiscale n.8000259 084 4,nella persona del Dirigente Dottoressa Deleo Teresa, nata ad Agrigento il 27-10-1956, codice fiscale n. DLE TRS 56R67 A 089W, e come tale abilitata ad impegnarla validamente secondo delibera di giunta n.314 del 29 - 12 - 2003 e secondo determinazione dirigenziale n. 78 del 30-12-2003 ;


E


L'Automobile Club D'Italia ,codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001,nella persona del D.re Califano Fabio, nato a Como il 25-05-1939,codice fiscale n. CLF FBA 39E 25C933 D, delegato dai competenti organi dell' Ente con procura speciale n. 103751 del 29-03-2002

PREMESSO


- che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n.446, art.56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l' Imposta Provinciale sulle Formalità
di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei Veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico( I.P.T.) in sostituzione della soppressa Imposta Erariale ed Addizionale Provinciale di trascrizione e con effetto dal 1° gennaio 1999;
- che con deliberazione consiliare n.128 del 16-12-1998 questa Provincia ha quindi istituito il nuovo tributo locale;
- che con deliberazione consiliare n.37 del 23-02-2000 ha approvato
il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto legislativo 30-Dicembre 1999 n.506, al comma 4 dell'articolo 1, ha modificato il comma 4 dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n.446/97, prevedendo che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T e i relativi controlli, nonchè l'applicazione delle sanzioni" se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico registro Automobilistico";



RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'imposta provinciale attraverso procedure ed attività, che nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale, anche per le evidenti ricadute favorevoli e di vantaggio sul cittadino - contribuente.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto e durata

1. Per il periodo 01/01/2004 - 31/12/2006 le attività di liquidazione,riscossione, conabilizzazione e relativi controlli dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, di seguito denominata I.P.T., nonché di applicazione delle relative sanzioni tributarie sono svolte per conto della Provincia Regionale di Agrigento, di seguito denominata Provincia,dall'Automobile Club D'Italia,Ufficio Provinciale di Agrigento,di seguito denominato Ufficio provinciale A.C.I.,secondo i criteri e le modalità operative di gestione dell'imposta contenute nel Manuale Operativo elaborato da apposito tavolo tecnico A.C.I.-U.P.I., in ottemperanza alle disposizioni normative nonché al regolamento provinciale dell' I.P.T. vigente .Fino all'emanazione del Manuale Operativo, restano in vigore le Istruzioni di Servizio elaborate e predisposte dall'A.C.I.-Direzione Centrale Pubblico Registro Automobilistico e notificate alla Provincia con nota circolare protocollo n.46967 del 29-12-1999 e successive integrazioni.

Articolo 2
Rimborso e recupero dell'imposta


1. Unitamente alle attività di cui all'articolo 1, l'Ufficio provinciale A.C.I. svolge le attività di rimborso dell'imposta provinciale netta e recupero delle differenze d'imposta dovute per errore dell'importo riscosso, secondo i criteri e le procedure indicate in apposito atto da concordarsi tra le parti.


Articolo 3
Attività di consulenza

1.Su richiesta della Provincia, l'A.C.I., anche per il tramite dell'Ufficio provinciale A.C.I., svolge attività di consulenza giuridico-fiscale sulle questioni concernenti la gestione dell'I.P.T., nonché di supporto in sede di istruttoria per l'eventuale contenzioso tributario.

Articolo 4
Verifiche , controlli e valutazioni statistiche

1.Al fine di consentire alla provincia di effettuare verifiche, controlli e valutazioni statistiche inerenti la riscossione dell'I.P.T., A.C.I s'impegna a garantire l'accesso in collegamento telematico ad una specifica banca dati
provinciale, contenente le informazioni presenti sulle formalità registrate nel P.R.A. necessarie per la verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di corrispondere l'I.P.T. da parte dei soggetti passivi d'imposta.
2. La prima parte delle informazioni di cui al comma precedente, riportata al punto1) dell'allegato alla presente convenzione,è resa disponibile dalla data di sottoscrizione della convenzione; la rimanente parte riportata al punto 2) dell'allegato, sarà disponibile entro il primo anno di vigenza della convenzione.
L'allegato forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3.Al fine di evidenziare possibili casi di evasione d'imposta nonché per le attività di bilancio provinciale, su richiesta scritta della Provincia , A.C.I. s'impegna, inoltre , a garantire elaborazioni specifiche anche coinvolgendo banche dati non proprietarie; tale servizio è subordinato alla disponibilità degli accessi ai dati richiesti dalla Provincia ed alla fattibilità delle elaborazioni. Il servizio è a pagamento con offerte che saranno determinate di volta in volta sulla base del rimborso del costo effettivo della prestazione.


Articolo 5
Compensi

1. Fino al 31-12-2004, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 4 del D.Lgs n.
446/97 e successive modificazioni, per le attività di cui agli articoli 1,2,3,4 primo e
secondo comma, è riconosciuto all'Ufficio Provinciale A.C.I. un compenso pari ad
€3,94 per ogni formalità richiesta al P.R.A. e soggetta a I.P.T.
2. Per gli anni successivi al 2004 la misura del compenso è adeguata automaticamente con effetto dal 1° gennaio alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita rilevato al 31 ottobre dell'anno precedente determinata dall'ISTAT.
3. Nelle ipotesi di modifiche normative che abbiamo diretta incidenza sui costi delle prestazioni, oggetto della presente Convenzione, le parti concordano nuovi corrispettivi.

Articolo 6
Modalità di versamento

1.L'imposta riscossa, al netto dei compensi di cui all'articolo precedente , nonché delle
somme rimborsate ai contribuenti,è riversata entro 5 giorni dalla riscossione alla teso-
reria della Provincia.

Articolo 7
Definizione delle controversie

1. Per ogni controversia inerente l'esecuzione della presente Conven-zione che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 giorni da quello in cui viene comunicato un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 8
Archivi Magnetici

1. Al termine della presente convenzione, l' A.C.I. dovrà fornire copia degli archivi ma-
gnetici contenenti le informazioni relative alle for-malità eseguite nel periodo co-
perto dalla Convenzione, limitatamente ai dati di riferimento dell'avvenuta riscossione
dell'I.P.T., aggiornata all'ultimo giorno di durata del rapporto convenzionale.


Articolo 9
Recesso

1. A decorrere dal 01 gennaio 2006 ,è data facoltà alle parti di recedere dalla presente Convenzione previa espressa manifestazione di volontà comunicata entro e non oltre il 30 giugno 2005.


ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTI-
VITA' DI GESTIONE DELL' IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
( I.P.T.) PER GLI ANNI 2004-2005-2006

NFORMAZIONI CHE AC.I. RENDE DISPONIBILI TELEMATICAMENTE CON PROCEDURA DATA -MART AI SENSI DELL'ARTICOLO 4,COMMA 2,DELLA CONVENZIONE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Numero progressivo pratica;
Data operazione;
Automezzo nuovo/ usato;
Targa veicolo;
Indicazione motivi eventuali agevolazioni, come atto soggetto ad IVA,pratica soggetta ad I.P.T.;
Tipo di formalità eseguita( prima immatricolazione, trascrizione, ecc);
Ammontare imposta applicata;
Ammontare eventuali interessi;
Ammontare compensi trattenuti dall'A.C.I.;
Ammontare riscossione giornata;

1) ENTRO IL PRIMO ANNO DI VIGENZA DELLA CONVENZIO-NE

Tipo mezzo( automobile, AUTOCARRO ecc.);
Potenza veicolo o portata,
Esenzione disabili;

Per quanto riguarda i rimborsi, A.C.I. metterà a disposizione dei propri Uffici Provinciali
una procedura che consentirà di produrre dei report, fruibile anche in formato magne-
tico, dalle Province.
DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 314 DEL 29-12-2003

Attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione I.P.T.
anni2004/2006 - Atto di indirizzo - Immediatamente esecutiva


LA GIUNTA PROVINCIALE


Premesso che con Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, con l'art. 56 è stata attribuita alle Province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (I.P.T.), in sostituzione della soppressa imposta erariale ed addizionale provinciale di trascrizione;

Che la Provincia Regionale di Agrigento ha istituito a far tempo dal 1° gennaio 1999 l'imposta di cui trattasi con deliberazione del Consiglio Provinciale n.128 del 16/12/1998;

Che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 56 del Decreto Legislativo n. 446/97 ad opera del Decreto Legislativo 30/12/1999, n.506, con deliberazione consiliare n. 37 del 23/2/2000 questa Provincia Regionale ha approvato il nuovo regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (I.P.T.), sulla base di quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo;

Che per gli anni 1999 e 2000 le attività di gestione dell'I.P.T. sono state affidate al competente ufficio del P.R.A.;

Che altresì per gli anni 2001, 2002 e 2003 questa Provincia ha nuovamente affidato le attività di gestione dell'imposta di cui trattasi al competente ufficio del P.R.A. di Agrigento, come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 28/12/2000, sulla base di apposito schema di convenzione predisposto dal gruppo di lavoro tecnico ACI- UPI;

Dato atto che il prossimo 31 dicembre andrà in scadenza la convenzione stipulata tra ACI-P.R.A. e Provincia Regionale di Agrigento e che quindi occorre provvedere in merito al fine di evitare che si produca una dannosa interruzione nella riscossione dell'imposta;

Visto l'art. 56, comma 4, del D. Lvo. 15/12/1997, n.446, così come modificato dal D. Lvo. 30/12/1999, n. 506, il quale prevede che le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione dell'I.P.T. e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, se non gestite direttamente, ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del D. Lvo. n.446/97, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

Considerato che alla luce dell'attuale normativa la gestione diretta dell'imposta risulterebbe antieconomica in quanto la Provincia non è al momento in possesso di sufficienti informazioni tecniche e giuridiche dei veicoli, con un possibile rischio di pregiudizio per il gettito dell'imposta;

Considerato altresì che l'affidamento delle attività ai soggetti abilitati alle attività di riscossione dei tributi locali iscritti nell'apposito albo risulterebbe di difficile attuazione in quanto i soggetti interessati dovrebbero essere in possesso di una adeguata esperienza specifica ed avere la piena disponibilità all'accesso diretto nell'archivio fiscale dei veicoli dell'ACI-PRA;

Dato atto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, l'UPI, mediante i componenti provinciali del già costituito tavolo tecnico per l'I.P.T., "ha esaminato alla luce dell'attuale normativa le varie possibilità di gestione ed ha ritenuto necessario proseguire il rapporto con ACI, in quanto rimane ancora l'unico soggetto in possesso di tutte le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli e perché ha garantito, sino ad oggi, un buon svolgimento dell'attività affidatagli, nonché omogeneità del servizio a livello nazionale con ricadute positive per il cittadino e per la semplificazione degli adempimenti", così come testualmente riportato nella relazione illustrativa della proposta di convenzione per l'affidamento all'ACI-PRA delle attività relative all'I.P.T. triennio 2004-2006 trasmessa dalla stessa UPI con nota prot. n.675.72.03 del 13/11/2003;

Rilevato che, in considerazione di quanto sopra esposto, l'UPI ha affidato al tavolo tecnico ACI-UPI la predisposizione di apposito schema di convenzione, affinché lo stesso fosse uniforme per assicurare omogeneità di gestione dell'imposta sull'intero territorio nazionale, e che detto schema è stato inviato a tutte le province con la nota sopra citata;

Ritenuto di evidenziare che detto schema di convenzione prevede all'articolo 9 la facoltà alle parti di recedere entro 18 mesi, previa espressa manifestazione di volontà da comunicare entro e non oltre il 30 giugno 2005;

Dato atto che le indicazioni di cui sopra sono state ulteriormente confermate nel corso del seminario sull'imposta, organizzato dall'Assessorato ai Trasporti di questa Provincia Regionale, che ha avuto luogo in Agrigento il 19 dicembre u.s. e che ha registrato la partecipazione di esponenti dell'UPI e dell'ACI;

Considerato quindi di condividere quanto ritenuto dall'Unione delle Province d'Italia in ordine alle attività di gestione dell'I.P.T., esprimendo in tal senso apposito atto di indirizzo;

Dato atto altresì che occorre dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/91, per la necessità di assicurare la continuità nella riscossione dell'imposta di cui trattasi;

Dato atto infine che si omettono i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n. 142, come recepito dall'art. 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, in quanto il presente provvedimento è un mero atto di indirizzo;

Per quanto sopra premesso

Ad unanimità di voti resi a scrutinio palese


DELIBERA

Di condividere quanto ritenuto dall'Unione delle Province d'Italia in ordine all'affidamento delle attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione, espresse nella relazione illustrativa della proposta di convenzione per l'affidamento ad ACI-PRA delle attività di cui trattasi per gli anni 2004, 2005 e 2006, evidenziando la facoltà di recesso da esercitarsi entro 18 mesi di cui all'articolo 9 della stessa convenzione, trasmessa con nota prot. n. 675.72.03 del 13/11/2003, dettando in merito apposito atto di indirizzo;

Dare atto che in merito all'affidamento delle attività riguardanti la liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta di cui trattasi e le altre attività alla stessa connessa per il periodo sopra considerato, provvederà il Dirigente responsabile del Settore Trasporti ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. n. 30/2000;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91, attesa la necessità di assicurare la assoluta continuità nella riscossione dell'imposta di cui trattasi.


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 78 DEL 30-12-2003


Oggetto: Gestione I.P.T. anni 2004, 2005, 2006 - Affidamento all'ACI-PRA di Agrigento


Il Dirigente del Settore


Premesso che con Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, è stata attribuita con l'art. 56 alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (I.P.T.), in sostituzione della soppressa imposta erariale ed addizionale provinciale di trascrizione;

Che la Provincia Regionale di Agrigento ha istituito a far tempo dal 1° gennaio 1999 l'imposta di cui trattasi con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 128 del 16/12/1998;

Che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 56 del Decreto Legislativo n. 446/97 per effetto del Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 506, con deliberazione consiliare n. 37 del 23/2/2000 questa Provincia Regionale ha approvato il nuovo regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (I.P.T.), sulla base di quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo;

Che per gli anni 1999 e 2000 le attività di gestione dell'I.P.T. sono state affidate al competente ufficio del P.R.A.;

Che altresì per gli anni 2001, 2002 e 2003 questa Provincia ha nuovamente affidato le attività di gestione dell'imposta di cui trattasi al competente ufficio del P.R.A. di Agrigento, come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 28/12/2000, sulla base di apposito schema di convenzione predisposto dal gruppo di lavoro tecnico ACI-UPI;

Dato atto che il prossimo 31 dicembre andrà in scadenza la convenzione stipulata tra ACI-PRA e Provincia Regionale di Agrigento;

Visto l'art. 56, comma 4, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, così come modificato dal Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 506, il quale prevede che le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione dell'I.P.T. e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, se non gestite direttamente, ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

Dato atto che l'UPI, come da nota prot. n. 675.72.03 del 13/11/2003 trasmessa a tutte le province, mediante i componenti provinciali del già costituito tavolo tecnico per l'I.P.T., "... ha esaminato alla luce dell'attuale normativa le varie possibilità di gestione ed ha ritenuto necessario proseguire il rapporto con ACI, in quanto rimane ancora l'unico soggetto in possesso di tutte le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli e perché ha garantito, sino ad oggi, un buon svolgimento dell'attività affidatagli, nonché omogeneità del servizio a livello nazionale con ricadute positive per il cittadino e per la semplificazione degli adempimenti";

Che, in considerazione di quanto sopra esposto, l'UPI ha affidato al tavolo tecnico ACI_UPI la predisposizione di apposito schema di convenzione, affinché lo stesso fosse uniforme per assicurare omogeneità di gestione dell'imposta sull'intero territorio nazionale, e che lo tale schema, una volta definito, è stato inviato a tutte le province con la nota sopra citata;

Rilevato che detto schema di convenzione presenta alcune novità di interesse per le province, come la possibilità di poter consultare telematicamente la banca dati contenente una serie di informazioni utili per la gestione ed il controllo della corretta liquidazione dell'imposta;

Ritenuto inoltre di evidenziare che detto schema prevede altresì all'articolo 9 la facoltà delle parti di recedere dalla convenzione a decorrere dall'01-01-2006, previa espressa manifestazione di volontà comunicata entro e non oltre il 30-06-2005;

Vista la deliberazione n. 314 del 29/12/2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Provinciale, sulla base di specifiche motivazioni e considerazioni ivi riportate ed evidenziando la facoltà di recesso di cui sopra, ha espresso condivisione rispetto a quanto ritenuto dall'UPI in ordine all'affidamento delle attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ad ACI-PRA per gli anni 2004, 2005 e 2006, dettando in merito apposito atto di indirizzo, e dando atto altresì che all'affidamento di cui trattasi avrebbe provveduto il Dirigente responsabile del Settore Trasporti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. n. 30/2000;

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito, in funzione di quanto previsto dalla L.R. n. 30/2000 e dall'art. 56, comma 4, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, così come modificato dal Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 506;

Dato atto che si omette il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 20/12/2003 in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Per quanto sopra premesso

DETERMINA

- di affidare per gli anni 2004, 2005 e 2006 all'Automobile Club d'Italia - Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento le attività di gestione dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (I.P.T.), sulla base dello schema di convenzione predisposto dal gruppo di lavoro tecnico ACI-UPI, di cui si evidenzia la facoltà di recesso prevista dall'articolo 9, convenzione che verrà sottoscritta e che risulta allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.


Determinazione Dirigenziale n.60 del 21-06-2005)


-Criteri di gestione e modalità operative per le attività di rimborso dell'I.P.T. e di recupero delle differenze d'imposta dovute per errore dell'importo riscosso per gli anni 2004-2005-2006( articolo 3 della convenzione tra la Provincia Regionale di Agrigento anni 2004- 2005 -2006) con la quale si e' stabilito di affidare all'Ufficio Provinciale dell'Aci di Agrigento in base all'rt .2 della convenziona sottoscritta per gli anni indicati le attività di rimborso dell'IPT senza alcun compenso aggiuntivo, di fissare i criteri di gestione e le modalità operative ,di applicare il tasso d'interesse in misura legale , di non effettuare rimborsi o recuperi inferiori a euro 16,53.

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