Provincia di Agrigento

Trasporti

Riferimenti normativi studi consulenza automobilistica

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI
CONSULENZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO





ART.1- GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1991 n.264,come modificata ed integrata dalla legge 04/01 /94, n. 11.

La materia del settore è pertanto disciplinata dalla legge 08/08/91 n.264, come modificata ed integrata dalia legge 04/01/94 n. 11, dal regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R.16/12/92 n.495,dai Decreti del Ministero dei Trasporti del 09/11/92, del 09/12/92 e del 17/02/93,nonché da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanate e/o che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti.

ART. 2 ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Per attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n.264/91 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione dei veicoli e di natanti a motore effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, la legge 8 agosto 1991, n.264 si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connesse, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell' articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche

ART.3 AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all' esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni, al titolare della impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a)Sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea residente in Italia;

b)Abbia raggiunto la maggiore età;

c)Non abbia riportato condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione( 314-

360 C. P. ), contro l' amministrazione della giustizia (361 401 C.P.), contro la fede
pubblica (453 498 C.P.), contro l' economia pubblica, industria e il commercio (499 518
C.P.), ovvero per i delitti di cui agli articoli 575,624, 628,629, 630,640, 646, 648 e 648 bis
del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all' articolo 2
della legge 15/12/90, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge
prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo,a
cinque anni,salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione ;

d) Non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;

e) Non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia incorso nei
nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) Sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all' articolo 5 della legge 264/91;

g) Disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 09/11/92;

Nel caso di società, 1' autorizzazione di cui al comma l è rilasciata alla società. A tal fine i
requisiti di cui alle lettere a),b), c),d) ed e)del comma 1 devono essere posseduti:

a)Da tutti i soci, quanto trattasi di società di persone;

b) Dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita
per azioni;

c)Dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;

Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

ART. 4 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda per ottenere l' autorizzazione, con firma autenticata, rivolta alla Provincia Regionale di Agrigento Settore Trasporti, deve contenere:

1) Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente.;

2) Esatta ubicazione e denominazione della sede dell'attività o in subordine, del comune ove si
intende avviare attività;

-La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a)Certificato cumulativo di cittadinanza, nascita e residenza ovvero autocertificazione;

b)Certificato generale del casellario giudiziale ;

c)Certificato della Procura presso il Tribunale e della Procura presso la Pretura relativi ai carichi pendenti ;

d)Certificato fallimentare del Tribunale Civile Sezione Fallimenti;

e)Diploma d'istruzione di secondo grado;

f) Attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della legge n.264/91;

g) Documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di credito rilasciata da parte di azienda o istituto di credito o di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L' attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a Lire 100.000.000. La sussistenza del requisito del possesso di adeguata capacità finanziaria viene sottoposto a verifica annuale, a cura del competente ufficio della Provincia.

Le imprese individuali e le società, già esercitanti 1' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo
115 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonché gli uffici che alla stessa data del 5 settembre 1991 gestivano 1a attività in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d' Italia sono esentate dal dimostrare un'adeguata capacità finanziaria di cui all' articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n.264.

h) Documentazione attestante il possesso o la disponibilità dei locali da destinare a sede dell'agenzia con pianta planimetrica della sede dell'agenzia, in scala 1:100, opportunamente quotata con relazione tecnico illustrativa e conteggio analitico, per ambiente, della superficie utile, con riferimento all'altezza dei locali e raffronto con quella prevista dal regolamento edilizio comunale, vistata da un tecnico abilitato;

i)Stralcio del foglio di mappa catastale, in scala 1:2000/1:1000, per un raggio di almeno metri 100 dalla sede evidenziata dell'agenzia;

l)Certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali sede dell'agenzia rilasciato dal Comune, nonché certificato igienico sanitario rilasciato dall'autorità sanitaria competente ;

m) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell` agenzia circa i dipendenti o i collaboratori, con dati anagrafici e loro mansioni(articolo 4, comma 2, legge 264/91);

n) Per accertare che il richiedente 1' autorizzazione non sia sottoposto o a misure amministrative di sicurezza personale o misure di prevenzione apposita certificazione verrà richiesta d'ufficio alla Questura. Analogamente d'ufficio verrà richiesta certificazione antimafia;

Per le società deve inoltre essere presentata la seguente documentazione:

Copia autenticata dello Statuto e dell' atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione nei
registri della cancelleria del Tribunale, per le società in nome collettivo o in accomandita
semplice, società per azioni o a responsabilità limitata, società cooperative;

Certificato iscrizione presso la C.C.I.A.A. ( successivamente al rilascio dell'autorizzazione);

Nel caso di società i documenti di cui alle lettere a), b ), c ),d) ,e ) del presente articolo devono essere presentati:

1)Da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

2)Da soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

3) Dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Nel caso di società il documento di cui alla lettera f) del presente articolo deve essere posseduto e presentato da almeno uno dei soci o uno degli amministratori e il documento di cui alla lettera g) deve essere posseduto dalla società.


Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato al contestuale deposito presso la Provincia Regionale di Agrigento di buono fruttifero, postale o bancario, di importo pari a L.5.000.000, in atto stabilito con Decreto del Ministro dei Trasporti del 17/02/93, o ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.348, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa per il sopraccitato importo di L.5.000.000, secondo i commi b) e c) dell' articolo 1 della citata legge. La cauzione dovrà sussistere per l'intera durata dell'attività' intrapresa dall'istante.

La documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme previste sul bollo

In ordine alla documentazione richiesta trova comunque applicazione quando previsto dal D.P.R. 20 /10/98 n. 403 " Regolamento di attuazione degli articoli nn. 1,2,e 3 della legge 15/05/97 n.127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative":

Le imprese individuali e le società già esercitanti 1' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991,per ottenere l'autorizzazione di cui all' articolo 3 devono ottemperare a quanto sopra indicato.

ART.5-COMPETENZA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

-La competenza al rilscio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 è attribuita dalla legge. Il titolare legittimato dovrà attenersi con scrupolo ai criteri fissati dagli articolo 3,4 e 7 del regolamento.
In particolare per il rilascio dell'autorizzazione dovrà verificare:

a)i requisiti oggettivi ovvero se ai sensi del successivo articolo 7 la richiesta rientra nel programma provinciale delle autorizzazioni.

b) i requisiti soggettivi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento.


ART. 6 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società sui soci in possesso dell'attestato professionale.


Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l' impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso del requisito di cui alle lettere a) ed f ) dell'articolo 3 del presente regolamento. I dipendenti di cui sopra vengono autorizzati del competente Ufficio della Provincia che rilascia apposito tesserino di riconoscimento da esibire all'atto dell'accesso presso uffici pubblici.

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti da parte del richiedente. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale, in attesa del completamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione, la validità della stessa intestata al cedente permane per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'atto di trasferimento. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non sarà conclusa per motivi non imputabili agli aventi causa si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione del cedente per un periodo massimo di un anno.

Trascorsi i periodi sopra indicati, se l'autorizzazione non può essere concessa l'autorizzazione del cedente e' revocata d'ufficio.

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell' impresa individuale, 1' attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un'altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell' attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264/91. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell' amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Trascorsi i periodi sopra indicati le autorizzazioni sono revocate d'ufficio.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo gli interessati dovranno tempestivamente comunicare al Settore Trasporti della Provincia la situazione sopravvenuta e manifestare la volontà di continuare 1' attività, riservandosi di produrre l'attestato di idoneità professionale.
L'eventuale proroga di un anno oltre i due previsti potrà essere concessa soltanto nel caso in cui l'interessato dimostri la impossibilità oggettiva di ottenere 1' abilitazione prescritta dovuta a ritardi non attribuibili a se stesso.
Verificato il requisito sopra detto nonché gli altri prescritti dalle vigenti disposizioni, verrà rilasciata una nuova autorizzazione e revocata contestualmente 1' autorizzazione già concessa.

Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente,l'ingresso,il recesso e l' esclusione o altre modifiche deve essere comunicata al Settore Trasporti della Provincia e documentata mediante copia autenticata del relativo verbale di assemblea. Qualora la modifica riguardi i legali rappresentanti o i responsabili professionali si configura una modifica di carattere sostanziale che comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e contestuale revoca della precedente accertato il possesso dei prescritti requisiti degli aventi causa. In tal caso l'interessato provvede a richiedere la nuova autorizzazione, allegando la documentazione necessaria.

Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica e viceversa ovvero nell'ipotesi di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei prescritti requisiti per il socio amministratore o per il titolare della ditta individuale, e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
Sa varia la sola denominazione dell'agenzia, senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dare corso ai rilascio di una nuova autorizzazione.

In caso di cessazione dell'attività deve essere presentata al Settore Trasporti della Provincia una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante, con la quale rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla autorizzazione posseduta.

A tale atto occorre allegare 1' autorizzazione in originale a suo tempo rilasciata.

Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione dell'impresa, deve produrre un'autorizzazione con firma autenticata del precedente titolare che lo abiliti all'uso della denominazione originale dell'impresa.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Settore Trasporti della Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa e' stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

L'attività può essere sospesa unilateralmente da parte del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di mesi dodici previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende atto.
Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

Tutte le revoche o le sospensioni delle autorizzazioni vengono immediatamente comunicate alle autorità preposte al controllo e alla vigilanza in materia di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo che comportino il rilascio di una nuova autorizza-
zione l' avente causa, ditta individuale o società , deve dimostrare di possedere anche il requisito di
adeguata capacità finanziaria di cui all'articolo 4,comma 2, del D.M.09/11/92.


ART.7 LIMITAZIONE NUMERICA E PROGRAMMAZIONE PROVINCIA LE DELLE AUTORIZZAZIONI

-Il numero di autorizzazioni rilasciabili, su base provinciale, per l' attività di consulenza per la cir-
olazione dei mezzi di trasporto, è dato dal rapporto tra il numero dei veicoli circolanti immatri-
colati nella provincia e 2.400 ( articolo 1, comma 1, Decreto Ministero dei trasporti del
09/12/92);

Tutte le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto gia operanti sul territorio alla data del 5 settembre 1991, in base alle licenze di cui all'articolo 115 del R.D.18 giugno 1931, n.773, vengono autorizzate anche se in soprannumero, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in soprannumero in caso di cessione di azienda per atto inter vivos o mortis causa, se riferite ad aziende già operanti alla data del 5 settembre 1991 .

Nell' ipotesi in cui il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
operanti alla data dell' 5 Settembre 1991 , risultasse inferiore rispetto al numero programmato
di autorizzazioni, risultante in base alla determinazione eseguita secondo il comma 1 del
presente articolo verranno rilasciate un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il
numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il
numero di autorizzazioni programmate.

-Il numero delle autorizzazioni rilasciabili potrà subire mutazioni al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultanti dalla verifica biennale da effettuare sulla base dei dati forniti dai P.R.A.


ART. 8-PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI E VERIFICA BIENNALE


-Al fine di assicurare uno sviluppo ordinato del settore, viene definito il programma provinciale delle autorizzazioni,all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Il programma viene approvato dal Presidente della Provincia sentiti i comuni della Provincia e le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.
La bozza definitiva della programmazione deve essere inviata a cura dell'ufficio competente della Provincia ai comuni ed alle associazioni di categoria che dovranno esprimere parere favorevole entro quindici giorni dal ricevimento della bozza stessa, trascorsi inutilmente i quali il parere s'intende acquisito favorevolmente.
Il programma provinciale delle autorizzazioni, una volta approvato dal Presidente della Provincia, viene pubblicato all'albo pretorio dell'Ente per giorni quindici.


Ai fini della detta programmazione, tenuto conto del contesto socio economico esistente nonché della collocazione geografica e delle dimensioni demografiche dei singoli comuni, il territorio della Provincia verrà ripartito in zone omogenee costituite ciascuna o da singoli comuni di rilevanti dimensioni demografiche ovvero da gruppi di comuni di modeste dimensioni e territorialmente contigui ovvero collegati da strutture viarie di interconnessione, e ciò al fine di ottimizzare e razionalizzare la distribuzione sul territorio provinciale delle autorizzazioni. Per ciascuna zona omogenea trova applicazione il criterio determinato dall' articolo 1, comma 1, del D.M.09/12/92.


Il programma provinciale delle autorizzazioni viene aggiornato ogni due anni, tenuto conto del numero delle autorizzazioni efficaci e delle variazioni intervenute nel numero dei veicoli circolanti.
La verifica biennale viene effettuata entro i primi cinque mesi del biennio cui si riferisce,utilizzando,per quanto possibile, i dati aggiornati e riferiti al 31 Dicembre del biennio trascorso.
Le procedure per determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili devono essere portate a compimento entro otto mesi dell'inizio del nuovo biennio,tranne comprovate esigenze amministrative, nel qual caso possono essere procrastinate fino a non oltre dieci mesi dall'inizio del nuovo biennio.
Il Dirigente del Settore competente provvederà all'approvazione definitiva del numero delle autorizzazioni rilasciabili, rideterminato in sede di verifica biennale dall'ufficio competente.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili, determinato in sede di programmazione o di verifica biennale, non può subire variazioni o deroghe(fatta eccezione per eventuali errori materiali di calcolo ) se non a seguito di una nuova rideterminazione effettuata nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

Le domande di autorizzazione presentate e non accolte per esaurimento delle possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni, trascorse il biennio, dovranno essere ripresentate per il biennio successivo.


ART.9 TRASFERIMENTO DELLA SEDE


Il trasferimento della sede è consentito purché avvenga nell'ambito del territorio dello stesso Comune o zona omogenea e in rapporto alla limitazione numerica programmata.

In caso di accoglimento della richiesta di trasferimento, verrà rilasciato specifico nullaosta qualora i locali siano conformi a quanto richiesto dal successivo articolo 10.


ART. 10 LOCALI

I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, devono essere adibiti esclusivamente alla attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto così come definita dalla legge 08/08/91 n.264.

L'altezza minima del locali è quella prevista dai regolamento edilizio vigente nel comune in cui
ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Tali locali devono comprendere:

a)Un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq
utilizzabili per il primo se posti in ambienti divers .L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà es-
sere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaraneo ed agevole soggiorno del
pubblico.

b) Servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati :sono ammessi servizi
igienici illuminati artificialmente ed aerati con aerazione forzata di tipo elettromeccanico,
sempre che ciò sia compatibile con il regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha
sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

In aggiunta. a quanto previsto dal primo comma dei presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento della attività ivi attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione dei pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto specificato al punto 3.


I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur eserci-
tando l' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in
vigore della legge 8 agosto 1991, n.264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo,
esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui 1' attività di consulenza veniva
esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto 2 novembre 1992 e cioè
prima del 16 dicembre 1992.



ART.11 TENUTA DI DOCUMENTI

-Il titolare dell'impresa di consulenza per la. circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di
società gli amministratori redigono un registro giornale che indica elementi di identificazione
del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempi-
menti cui l'incarico si riferisce.
Il registro giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina
e bollata in ogni foglio al sensi dell'articolo 2215 dal codice civile.
Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile ed e' tenuto a
tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per mo-
tivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

-L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il docu-
mento di circolazione dei mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad
essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta
conforme al modello approvato con decreto del Ministero dei Trasporti.


La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo
mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta
giorni dalla data di rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro giornale di
di cui al comma 1.

-L'impresa o le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato,entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 2, l'estratto di cui all' articolo 92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. vo 30 Aprile 1992 n.285.





ART. 12 TARIFFE

-Le tariffe minime e massime per 1' attività di consulenza perla circolazione dei mezzi di. Trasporto ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 264/91 , sono stabilite annualmente con Decreto del Ministro dei Trasporti, su conferme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei Trasporti.

La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime, di cui al comma precedente, è esercitata dalla Provincia e dai Comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall' impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse, in modo leggibile nei locali dell' impresa della società di consulenza, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti ed una copia delle stesse deve essere depositata presso il Settore Trasporti della Provincia.

-Nelle more dell' emanazione del Decreto del Ministro dei Trasporti, di cui al 1 comma precedente, le
tariffe minime e massime vengono definite in via provvisoria direttamente dalle ditte in possesso
di autorizzazione provinciale e depositate presso la Provincia.
Copia delle stesse con timbro provinciale per presa visione, dovrà essere affissa negli Studi di Consulenza con le modalità di cui al comma precedente.

.


ART.13 VIGILANZA

-La vigilanza sull' applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell' articolo .9 , 1 comma , dellaegge 8 agosto 1991 n.264.

Per la Provincia viene svolta dai funziona incaricati mediante controllo amministrativo, anche
presso le rispettive sedi( legge 689 del 24/11/1981 )in ordine a:

a) La regolarità dell'esercizio dell' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

b) La regolarità della tenuta dei. registro giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;

c)La permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.

d) L'osservanza delle tariffe minime e massime, una volta che le stesse vengano stabilite con
L'apposito decreto del Ministro dei Trasporti.

I Comuni devono comunicare al Settore trasporti della provincia i nominativi dei funzionari incaricati ad esercitare i controlli sul territorio comunale.

- L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tempestivamente comunicato al Settore Trasporti della Provincia per gli adempimenti di competenza.





ART.14 SANZIONI

1l Presidente della Provincia, anche su iniziativa dei Comuni, emana, in caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8 della legge 264/91, atto di diffida.
Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa dei pagamento di una somma di lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo

Chiunque abusivamente rilasciala ricevuta di cui all' articolo 10, comma 2 ,del presente regolamento (articolo 92, comma 3, D. Lvo 30/04/92 n.285 per come modificato dall' articolo 3 , comma 3, legge 04/01/94 n. 11 )è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.606.000 a L.2.424.000.
Alla contestazione dì tre violazioni nell' arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 dei presente regolamento. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.121.200 a L.484.800.

Le imprese o le società di consulenza che, entra trenta giorni dal rilascio della ricevuta. non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'articolo 92, prima comma, del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, sono soggette alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da L.121.200 a L.484.800.

L'autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti di cui all' articolo 3 del presente regolamento e quando sono accertati gravi abusi. In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento da lire duemilioni a lire diecimilioni. salva f eventuale responsabilità civile e penale.

Chiunque esercita 1' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire ventimilioni.
Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale si applica l'articolo 348 del Codice Penale.

ART. 15 CONTRIBUTO UNA TANTUM

All'atto dei rilascio dell' autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il titolare dell' impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e le modalità
versamento sono state determinate con decreto ministeriale del 26 Aprile 1996 .

- L'attestazione o ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione.


ART.16 ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE

L' attività indicata ai numero l) della tabella 3 allegata alla legge 01/12/86 n.870 è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, della legge 04/01/94,n.11 la attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata anche dalle autoscuole limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
Nello svolgimento delle suddette attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n.264/91, cosi come ribadito dall'articolo 1, comma 1, del Decreto dal Ministero dei Trasporti 17/05/95 n.317, che pone un esplicito rinvio solo agli articoli 6, 7 e 8 della stessa legge n. 264/91.

Nell' esercizio dei predetti compiti di assistenza, le autoscuole sono sottratte dall'obbligo del possesso di apposita autorizzazione provinciale. per il carattere meramente accidentale dell' attività di consulenza rispetto alla funzione primaria svolta dalle stesse, a sua volta soggetta a specifico regime autorizzatorio.


ART.17 ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

-L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla legge 8 agosto 1991, n.264, articolo l,può essere esercitata, a mente dell'articolo 123,comma 13, del nuovo codice della Strada (D.Lvo30/04/92 n.285 ) anche da enti pubblici non economici sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione sia direttamente dai predetti enti.

L' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n.264/91.
L'autorizzazione e' rilasciata, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, di cui alla citata legge 8 agosto 1991. n.264, articolo 2,comma3, su richiesta della Automobile Club competente; direttamente a tale Ente in relazione agli uffici della stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché, i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso del requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 26491, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge.

All' Automobile Club competente si applica l'articolo 9 della citata legge 264/91.

Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza sono quelle fissate ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto, 1991, n .264.

I criteri di cui all'articolo 9 dei presente regolamento non si applicano ai locali degli uffici che alla data di entrata in vigore della legge 08/08/91 n. 264,ovvero il 5 settembre 1991 già gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica.
Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia degli Automobile Club provinciali, nonché nelle loro delegazioni indirette,possono essere svolte esclusivamente le attività per il conseguimento dei fini istituzionali dell' ACI stesso.







ART.18 NORME TRANSITORIE E FINALI

Coloro che, alta data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 n. 264, e cioè al 5 settembre 1991, esercitavano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,n.773, le attività di disbrigo di pratiche automobilistiche,o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8/8/91 n.264 anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 8/8/91,n.264,e cioè al 5 settembre 1991 , non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma del presente articolo, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell' attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5 della legge 8/8/91 n. 264, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso specifico di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utili.

I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 08/08/91 n.264.

Ogni istanza sarà istruita dal competente ufficio provinciale nel termine di giorni 90 dalla data in cui 1' ufficio ne prenderà conoscenza, salvo sopravvenute comprovate difficoltà tecnico amministrative , nel qual caso tale termine verrà prorogato di ulteriori giorni 30 dandone comunicazione all'interessato L'eventuale diniego del provvedimento richiesto con 1' istanza deve essere motivato.

In sede di prima applicazione del programma provinciale delle autorizzazioni, le domande già prodotte verranno esaminate in ordine strettamente cronologico, secondo la data di presentazione risultante al protocollo generale dell'Ente.
Le istanze verranno divise con riferimento all'anno di presentazione e alla sede nella quale i richiedenti intendono esercitare l'attività.
Qualora la sede di esercizio dell'attività non fosse stata espressamente indicata nell'istanza, si intenderà per tale quella di residenza del richiedente.
Se le domande avanzate risultassero carenti di documentazione, ne verrà richiesta all'interessato l'integrazione, attribuendo un termine perentorio di trenta giorni, decorso infruttuosamente il quale, ovvero nel caso in cui la documentazione ulteriormente prodotta risultasse ancora carente o irregolare, la richiesta verrà archiviata, dandone comunicazione all'interessato .
Qualora dai documenti prodotti risultasse che il fondamentale requisito costituito dal possesso dell'attestato di idoneità professionale dì cui all'articolo 5 della legge n. 264/91 e' stato acquisito in data successiva a quella di presentazione della domanda l'esame della stessa verrà sospeso e rinviato al controllo delle altre domande presentate nell'anno di conseguimento del detto requisito, dandone comunicazione all'interessato.
In ordine alla dimostrazione della disponibilità di locali idonei nonché della adeguata capacità finanziaria, si consente che la documentazione relativa venga prodotta in un secondo tempo quando, effettuata d' ufficio con esito positivo la verifica circa il possesso degli altri requisiti di carattere personale, l'ufficio li richiederà espressamente prefiggendo un termine di trenta giorni decorsi inutilmente i quali, ovvero nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta non fosse ritenuta adeguatala pratica verrà definitivamente archiviata, dandone comunicazione all'interessato.
Qualora l'istanza non venisse accolta per l'esaurimento o per l'inesistenza del numero di nuove autorizzazioni rilasciabili per la sede richiesta , l'interessato potrà presentare nuova istanza per una sede diversa.
Tale istanza verrà esitata in coda alle altre eventuali richieste già avanzate per la nuova sede scelta.

Per tutto quanto non contemplato e normato nel presente regolamento si rimanda alle leggi, decreti e circolari vigenti che regolano la materia trattata.




Riferimenti normativi

L. 8 agosto 1991, n° 264:
Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195.
Art. 1. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. (2)
(2) Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. 2 comma 1 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501 "Autorizzazioni per l'autotrasporto in conto terzi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1995, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 gennaio 1996, n. 11 (Gazzetta . Ufficiale 12 gennaio 1996, n. 9):
Art. 2. Interpretazione autentica della L. 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonché proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale.
1. Sono escluse dal campo di applicazione della L. 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla L. 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 2. Sviluppo programmato del settore.
1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Automobile Club d'Italia, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (3).
3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11.

Art. 3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (3), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entità determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonché al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'articolo 8 (4).
(4) L'articolo unico, D.M. 17 febbraio 1993 (Gazzetta Ufficiale . 26 marzo 1993, n. 71) ha fissato in lire 5.000.000 la cauzione di cui all'art. 3, quarto comma: per le modalità di costituzione, vedi l'art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici".


Art. 4. Responsabilità professionale.
1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3.
Art. 5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club (5).
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze (6). L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.
4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni (7).
(5) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 1.
(6) Per i programmi e le modalità di svolgimento degli esami vedi il D.M. 16 aprile 1996, n. 338.
(7) Norme sugli attestati di idoneità professionale di cui al presente articolo sono state emanate con D.Dirig. 2 luglio 1996.

Art. 6. Registro-giornale.
1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile (8). Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile (9) ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
(8) C.C. art. 2215. "Libro giornale e libro degli inventari. Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono"..
(9) C.C. art. 2216. "Contenuto del libro giornale. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa": l'obbligo di vidimazione annuale è stato abolito con la modificazione dell'articolo 2216, cosi sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida.
1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6 (10).
3. [L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'articolo 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393] (11).
4. [Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione] (12) (13).

(10) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
(11) Comma abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(12) Con D.M. 8 febbraio 1992 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38), è stato approvato il modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida.
(13) Comma soppresso dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11: si riporta di seguitoil testo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che integra quanto disposto dal presente articolo:

Estratto dei documenti di circolazione e di guida.

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1 (13/a).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (54). Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila (13/b).
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila (13/c).

(13/a) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(13/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 1.
(13/c) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 40, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.


Art.8.Tariffe.

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:
a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente;
d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente (14).
2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.
3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione dicui al comma 1
(14) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11.

Art. 9. Vigilanza e sanzioni.

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.

Art.10.Disposizionitransitorie.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5.
2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (15).
(15) Così sostituito dall'art. 4, L. 4 gennaio 1994, n. 11.

TabellaA(articolo1)
COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

D.M. 9 novembre 1992:
Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività Pubblicato nella Gazetta . Ufficiale . 1° dicembre 1992, n. 283.

ILMINISTRODEITRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività;




Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionaticriteri;

Decreta:

Art.1.

1. I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.


3. Tali locali devono comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m2 di superficie complessiva, con non meno di 20 m2 utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
4. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3.

Art.2.

I criteri stabiliti dal presente decreto non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art3.

I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 4.

1. Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della stessa legge.
2. Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi. L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 100.000.000, effettuata secondo lo schema allegato al presente decreto.


CARTA INTESTATA non in bollo dell'Azienda od Istituto di Credito ovvero di Società Finanziaria con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50


Oggetto: Attestazione a norma dell'art.4, comma 2 del D.M. 9 novembre 1992.


A T T E S T A Z I O N E
A richiesta dell'interessato, si attesta che questo Istituto (o società ...) ha concesso al Signor ____________
titolare/legale rappresentante dell'impresa (indicare la denominazione)____________________________________
un affidamento di € __________________________ nella forma tecnica di __________________________
(N.B. L'attestazione di capacità finanziaria deve essere pari ad almeno €51.645,69 )










D.M. 9 dicembre 1992:
Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . 22dicembre1992,n.300.

L MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri;
Decreta:

Art. 1.

1. Il numero di autorizzazioni su base provinciale, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è dato dalla relazione n=v/2.400 in cui:
n=numero agenzie;
v=numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.

Art. 2.

1. Nelle province in cui, in base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del presente decreto, il numero delle autorizzazioni da concedere risultasse inferiore al numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già operanti sul territorio alla data del 5 settembre 1991, in base alla licenza di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, verranno rilasciate autorizzazioni in soprannumero, in misura tale da garantire comunque la riconversione di tutte le licenze valide ed operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264. Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in soprannumero in caso di cessione di azienda per atto inter vivos o mortis causa, se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Nelle province in cui il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, risultasse inferiore rispetto al numero programmato di autorizzazioni, risultante in base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del presente decreto, verranno rilasciate a cura delle province medesime un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il numero di autorizzazioni programmate. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo criteri e modalità che le province, nel rispetto del presente decreto, indicheranno con proprio regolamento.

D.M. 17 Febbraio 1993:
Determinazione dell'importo della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . del26marzo1993,n°71.

IL MINISTERO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE e IL MINISTERO DELLE FINANZE


Vista la legge 8 agosto 1991, n°264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Visto l'art. 3, comma 4, di detta legge, con il quale si demanda al Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze la determinazione dell'entità della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, stesso articolo, della legge citata.
Ritenuta la necessità di determinare l'importo della cauzione in argomento;

decreta:

articolo unico
1. La cauzione di cui all'art. 3, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n°264, è determinata in £. 5.000.000.
La suddetta cauzione sarà versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, mediante deposito su buono
fruttifero da individuare da parte del depositante, a condizione che la provincia ne riconosca l'idoneità e l'affidabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.

Roma, 17 febbraio 1993
Il Ministro dei trasporti: TESINI
Il Ministro della marina mercantile: TESINI
Il Ministro delle finanze: GORIA

L. 4 gennaio 1994, n. 11:
Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1994, n. 6.

Art.1.

1. La legge 8 agosto 1991, n. 264 , si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
2. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole.
3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.
4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991

Art.2.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: «sentite» è sostituita dalla seguente: «sentiti»; e dopo le parole: «associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e l'Automobile Club d'Italia».
2 ........................................................(3).
3 ........................................................(4).
4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

(3) Aggiunge la lettera d-bis) all'art. 5, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 264.
(4) Aggiunge la lettera d-bis) all'art. 8, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 3.

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
2. All'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
3 ........................................................
4. Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991 è abrogato.

Art. 4.

1 .....................................................(6).
2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 della citata legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991.
5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
(6) Sostituisce l'art. 10, L. 8 agosto 1991, n. 264.


D.M. 16 aprile 1996, n. 338:
Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Pubblicato nella GazzettaUfficiale29giugno1996,n.151.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto l'art. 5, comma 3, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, di stabilire le modalità ed i programmi d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui al comma 1, stesso art. 5 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264;
Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11, che ha recato modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
Ritenuta la necessità di individuare detti programmi di esami e le modalità di svolgimento dei medesimi;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il prescritto parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 450 del 5 febbraio1996);

Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.

1. I programmi relativi alle discipline individuate dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nel cui ambito saranno individuati i quesiti a risposta multipla predeterminata su cui verterà l'esame di idoneità all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono quelli indicati nell'allegato n. 1 al presente regolamento e costituente parte integrante del medesimo.

Art. 2.

1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e che abbiano altresì conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio1994,n.11.

Art. 3.

1. Per partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, gli aspiranti dovranno rivolgere alla commissione regionale, o alla commissione provinciale nella provincia di Trento e Bolzano, istituito ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 5, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, competente per territorio di residenza dell'interessato, domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima ed autenticata secondo le vigenti disposizioni.
2. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce, a seconda dei casi che ricorrono, e corredando la domanda stessa dei documenti indicati nel citato allegato 2.
3. Non si terrà conto delle domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia autenticata nelle forme di legge o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti.

Art.4.

1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame, sarà data comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare agli interessati, a cura della commissione di cui all'art. 3, almeno quindici giorni prima della prova d'esame stessa.
2. Ai fini della valutazione dei termini previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, per la prosecuzione temporanea d'esercizio da parte dei soggetti previsti dal medesimo art. 10, comma 2, si valuta con esito negativo la prova la cui domanda d'ammissione sia stata a qualsiasi titolo respinta o la prova non sia stata sostenuta o comunque non portata a termine da parte dei candidati.

Art 5.

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.
2. L'esame, così come stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.
3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla commissione di cui all'art. 3, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato 1, per un totale quindi di venticinque quesiti.
4. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o da altro membro, sarà affisso nel medesimo giorno nella sededelleproved'esame.

Art. 6.

1. Il calendario delle prove d'esame sarà fornito con separato provvedimento da emanarsi a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Al calendario di cui al comma 1 sarà data la massima diffusione mediante affissione presso le sedi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Si provvederà altresì alla trasmissione dello stesso ai presidenti delle giunte regionali, nonché ai presidenti delle province di Trento e di Bolzano, per opportuna diffusione tramite i propri competenti uffici.
3. I calendari delle prove d'esame potranno, a discrezione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed in funzione di problemi territoriali contingenti, essere differenziatiperregione.








Allegato1

DISCIPLINE D'ESAME

A) La circolazione stradale.

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci.

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione.

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario.

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il princìpio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Allegato 2
SCHEMA DI DOMANDA CON FIRMA AUTENTICATA
Al presidente della commissione per la regione/provincia ....
(legge 8 agosto 1991, n. 264)

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato in . . . . . . . il . . . . . . . . . residente in . . . . . . . . . . . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima seduta all'uopo destinata, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge n. 264 del 1991.
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 264 del 1991.
Dichiara altresì di essere/non essere [*] in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991.
Allega la seguente documentazione:
1) ricevuta del pagamento del diritto di segreteria;
2)* copia autenticata della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.;
3)* copia autenticata del diploma/diploma equiparato [*] di . . . . . . . . . . . . ., rilasciato da . . . . . . . . . .;
4) certificato generale del casellario;
5) certificati carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica e dalla pretura circondariale;
6) certificato di residenza;
7) certificato di cittadinanza.
Il
richiedente
...............................................................






REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Servizio 7 Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile
Telefono e Fax 091 6968009 - 6968220
E-MAIL: a.randazzo.trasporti@regione.sicilia.it
CIRCOLARE 17/01/2006 N. 1
OGGETTO: Procedure per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale
a seguito di superamento di apposito esame.
Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed
integrazioni.
Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
ALL'AREA DELLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE
SEZIONE OCCIDENTALE DI
PALERMO
ALL'AREA DELLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE
SEZIONE ORIENTALE DI
CATANIA
AI SERVIZI PROVINCIALI DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
ENNA
MESSINA
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
ALLE PROVINCE REGIONALI DI
AGRIGENTO,CALTANISSETTA,
CATANIA,ENNA,MESSINA,
PALERMO, RAGUSA,
SIRACUSA, TRAPANI
ALL'UNIONE REGIONALE PROVINCE
SICILIANE
L'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, subordina l'esercizio dell'attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, al possesso di apposito attestato di idoneità professionale.
Fatti salvi i casi particolari previsti dall'art. 10 della stessa legge, così come modificato dalla legge n. 11/94, l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato dagli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, facenti capo a questo Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposita Commissione istituita su base regionale.
Per la Regione Siciliana tale Commissione è stata istituita con decreto
dell'Assessore Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 7 agosto 1997, n. 303.
Per potere accedere al predetto esame, gli interessati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché residenti in Italia;
- aver raggiunto la maggiore età;
- non avere riportato condanne per uno dei delitti richiamati dalla lettera c dell'art. 3,1° comma, della legge 264/91;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- non essere stati interdetti ed inabilitati;
- non essere stati dichiarati falliti o essere sottoposti a procedure fallimentari;
- aver conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado
(od equiparato).
La domanda, in bollo, dovrà essere compilata secondo lo schema di cui
all'allegato 1. Si considereranno valide le domande presentate entro, e non oltre, il 20 febbraio 2006.
Alla domanda si dovrà allegare il versamento di €. 51,65 (€uro cinquan-
ctuno65), dovuto a titolo di "diritti di segreteria" sul conto corrente
postale n. 302901 intestato al Banco di Sicilia, ufficio provinciale Cassa
Regionale di Palermo. Sul retro del predetto versamento dovrà essere
riportata la seguente causale: esame di idoneità di cui all'art. 5 della legge n. 264/91, Capitolo 3724, capo 10, del Bilancio della Regione Siciliana.
L'esame di idoneità si svolgerà a Palermo, secondo il calendario che verrà definito dalla Commissione medesima. Tale esame verterà sulle materie di cui all'allegato 2 e consisterà in una prova scritta, articolata in quesiti a risposta multipla.
L'elenco completo dei quesiti sarà a disposizione degli interessati 60 giorni prima della data fissata per l'esame e sarà affisso presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile.
Superato l'esame, ciascun interessato dovrà inoltrare domanda (da prodursi in bollo) per il rilascio dell'attestato di idoneità, secondo lo schema riportato nell'allegato 3.
La Segreteria, che coadiuva la Commissione esaminatrice, verificata la
regolarità formale delle richieste e dei relativi verbali d'esame ricevuti dalla Commissione, compilerà gli attestati di idoneità e provvederà alla notifica ed al rilascio degli stessi.
Gli interessati potranno ritirare personalmente gli attestati in parola presso l' ufficio dell' Area della Motorizzazione Civile Sezione Occidentale di Palermo, via Fonderia Oretea, 52, o servirsi di terzi, purché muniti di specifica delega recante la firma autenticata del delegante.
La presente Circolare e i relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e potranno essere consultati nel sito del
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni:
www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti.
F.to IL DIRIGENTE GENERALE
(Vincenzo Falgares)
seguono allegati



















ALLEGATO 1
MARCA
DA
BOLLO
€ 14,62
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
D'ESAME
c/o AREA DELLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE SEZIONE OCCIDENTALE
VIA FONDERIA ORETEA, 52
90139 PALERMO

OGGETTO: L. 8/8/1991 n. 264 - Domanda di ammissione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Il sottoscritto _________________________ nato a__________________ ___________________________ ( ) il ________________ residente in _______________via____________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima sessione all'uopo destinata, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge n. 264/91.
A tal fine dichiara, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità
Europea;
2) di essere residente a ___________________ ( ) in via____________;
3) di avere la maggiore età;
4) di non aver riportato condanne per delitti di cui all'art. 3 comma della legge 264/91;
5) di non essere sottoposto a misure amministrative d sicurezza personale o a misure di prevenzione;
6) di essere in possesso del seguente diploma / diploma equiparato____________________________________________________
conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ presso l'Istituto________
_____________________________________________________________
sito in ______________________ ( );
7) di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, ovvero, di non avere in corso procedimenti di dichiarazione di fallimento.

Allega la seguente documentazione:
1) ricevuta di pagamento di € 51,65 del diritto di segreteria ; ( * )
2) copia del documento d'identità.
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente istanza vengano
inviate al seguente indirizzo:
__________________________________
__________________________________
C.A.P. _________ _____________
DATA, _______________ ILRICHIEDENTE


( * ) C/C n. 302901 intestato a: Banco di Sicilia - Ufficio Provinciale Cassa Regionale Palermo causale: esami di idoneità di cui all'art. 5 della legge 264/91, capitolo 3724, capo 10 del bilancio della Regione Siciliana Capo 10 Capitolo 3724

ALLEGATO 2

DISCIPLINE D'ESAME
A) LA CIRCOLAZIONE STRADALE
- veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
- nozione di veicolo;
- classificazione e caratteristiche dei veicoli;
- masse e sagome limite;
- traino di veicoli;
- norme costruttive e di equipaggiamento;
- accertamenti tecnici per la circolazione;
- destinazione d'uso dei veicoli;
- documenti di circolazione e di immatricolazione;
- estratto dei documenti di circolazione e di guida;
- circolazione su strada;
- macchine agricole ed operatrici;
- guida dei veicoli;
- formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
- formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e dei
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
B) IL TRASPORTO DI MERCI
- albo nazionale degli autotrasportatori di cose conto terzi;
- Comitati dell'Albo e loro attribuzioni;
- iscrizioni nell'Albo, requisiti e condizioni;
- iscrizioni dell'Imprese estere;
- fusioni e trasformazioni;
- abilitazioni per trasporti speciali;
- variazioni dell'Albo;
- sospensioni dall'Albo;
- cancellazioni dall'Albo;
- sanzioni disciplinari;
- effetti delle condanne penali;
- reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
- omissione di comunicazione all'Albo;
- autorizzazioni;
- tariffa a forcella per il trasporto di merci;
- documentazione obbligatoria per il trasporto di cose conto terzi;
- trasporto merci in conto proprio;
- licenze;
- Commissioni per le licenze, esame e parere;
- elencazione delle cose trasportabili;
- revoca delle licenze;
- ricorsi;
- servizi di piazza e di noleggio;
- esenzioni dalla disciplina del trasporto merci;
- trasporti internazionali.
C) NAVIGAZIONE
- accenni delle norme che regolano la navigazione in generale;
- acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa;
- navi e galleggianti;
- unità di diporto;
- costruzioni delle imbarcazioni da diporto;
- accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
- iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
- rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
- visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
- collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
- competenze del R.I.N.A.;
- iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, 1^
iscrizione,
trasferimento). Cancellazione dai registri;
- trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di altri atti e documenti per i quali
occorre
la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia
di
documenti;
- autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di
navigazione;
- noleggio e locazione;
- importazione ed esportazione di imbarcazioni, navi e motori;
- regime fiscale ed assicurativo;
- esali per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
- esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
- esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
- validità e revisione delle patenti nautiche;
norme per l'esercizio dello sci nautico.
D) P.R.A.
- legge del P.R.A.;
- legge istitutiva I.E.T.;
- compilazione delle note;
- iscrizioni;
- trascrizioni;
- annotazioni;
- cancellazioni.
E) IL REGIME TRIBUTARIO
- le imposte dirette ed indirette in generale;
- l'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo;
- fatturazione delle operazioni;
- fatturazioni delle prestazioni occasionali;
- ricevuta fiscale: forma e contenuti;
- il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali ed intercomunitarie;
- registri di contabilità I.V.A.;
- dichiarazione annuale I.V.A.;
- regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'I.V.A.;
- imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.







ALLEGATO 3
MARCA
DA
BOLLO
€ 14,62
AL CAPO AREA DELLA
MOTORIZZAZIONE
CIVILE SEZIONE OCCIDENTALE
VIA FONDERIA ORETEA, 52
90139 PALERMO

Il sottoscritto __________________________ nato a__________________
__________________________ ( ) il ____________, residente in________
__________________________( )_________________________________ Via__________________________________________________________

CHIEDE
Il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, conseguita a seguito di superamento del prescritto esame sostenuto innanzi alla Commissione Regionale (costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 8 agosto 1991, n. 264).
_____________________, ______________
( luogo e data )
______________________________________
( firma)
N.B. : allegare fotocopia di un documento di riconoscimento
In caso di impossibilità al ritiro compilare la parte sottostante, allegando anche fotocopia di un documento di riconoscimento del delegato.

DELEGA
Il sottoscritto ______________________ delega il Sig.________________
nato a _____________________________ ( ) il ____________, munito del
seguente documento di riconoscimento _______________________ n.___________ rilasciato da _________________________________ il _____________ allegato in copia.
_____________________, ______________
( luogo e data )
_______________________________________
( firma)

D.M. 26 Aprile 1996:
Determinazione dell'importo una tantum dovuto alle imprese esercenti attività di consulenza Pubblicato nella Gazzetta . Ufficiale . del 416 luglio 1996, n°165.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO


Vista la legge 8 agosto 1991, n°264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Visto l'art. 8, comma 4, di detta legge, con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione del contributo una tantum per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 stesso articolo, da versarsi contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge in argomento;

decreta:
articolo unico
1. Il contributo una tantum di cui all'art. 8, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n°264, è determinato in £. 50.000.
2. L'importo del contributo una tantum da versarsi sul capo XV, capitolo 2454, art. 01, sarà destinato ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, art.8 della legge 8 agosto 1991, n°264.
3. Il gettone di presenza per le riunioni della suddetta commissione è fissato in £. 3.000 lorde, in conformità al disposto della legge 5 giugno 1967, n°417.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

D. Dirig. 2 luglio 1996:
Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1996, n. 171.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 1 del medesimo art. 5 che prevede il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni regionali;
Visto l'art. 5, comma 4, della predetta legge, che esonera dal sostenere l'esame di idoneità professionale i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni;
Visto l'art. 10 della citata legge, come sostituito dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 «Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi», ed in specie il comma 2 del medesimo art. 4, il quale prevede che l'attestato di idoneità professionale è ottenuto a domanda da coloro che abbiano effettivamente esercitato l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sulla base di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, anche se privi del titolo di studio già previsto dall'art. 10, comma 1, della predetta legge 8 agosto 1991, n. 264;
Ritenuto di dover provvedere a quanto in premessa;
Decreta:
Art.1.

1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato 1 al presente decreto, è rilasciato su richiesta degli interessati, da prodursi in bollo, rivolta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui al comma 2 ed inoltrata allo stesso ufficio dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, innanzi alla quale l'interessato ha sostenuto l'esame di idoneità.
2. Il predetto attestato è rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sulla base di una comunicazione effettuata direttamente all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che ha sede nel capoluogo di regione, ad opera della commissione esaminatrice la quale, oltre alla richiesta dell'interessato, così come previsto al comma precedente, è tenuta a trasmettere copia del relativo verbale d'esame.

Art. 2.

1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato 2 al presente decreto, è rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a richiesta degli interessati, da prodursi in bollo, diretta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio.
2. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia autenticata della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3), dalla quale risulti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica così come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ove detto documento sia stato depositato presso la provincia, copia conforme dello stesso o idonea certificazione rilasciata dalla provincia, attestante il deposito del documento presso i propri uffici e contenente i dati relativi alla data di primo rilascio della licenza;
b) nel caso di soggetti che gestiscono in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile club uffici di assistenza automobilistica, copia autenticata dell'atto di concessione o convenzionamento recante data certa;
c) nel caso di dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club, attestato rilasciato dal competente automobile club provinciale, dal quale risulti che l'interessato ha maturato almeno quindici anni di servizio alla data del 5 settembre 1991;
d) idonei documenti, rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264. Nel caso di società si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) indicazione del numero o dei numeri, se variati nel tempo, di codice meccanografico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con i quali l'impresa o società ha operato presso gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e delle relative date di rilascio.
3. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, verificata la rispondenza dei dati dichiarati dall'interessato accerta, salvo quanto disposto al successivo comma 4, l'effettivo esercizio dell'attività di consulenza automobilistica svolto sin dal quinquennio antecedente alla data del 5 settembre 1991.
4. Sulla base delle dichiarazioni contenute nell'attestato di cui alla lettera c) del comma precedente, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio verifica che l'interessato presti ancora servizio in qualità di dirigente preposto ad un ufficio di assistenza automobilistica degli automobile club, alla data della richiesta dell'attestato di idoneità professionale.



Decreto 1° marzo 2000, n. 127
(Gazzetta ufficiale 20 maggio 2000 n. 116)
Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

Visto l'articolo 10, comma 5, della citata legge, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, il quale demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di stabilire le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale destinati ai consulenti per la circolazione dei mezziditrasporto;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dei predetti corsi di formazione professionale;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Viste la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' tutte le relative modifiche e norme di attuazione;

Sentiti l'Automobile club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative al livello nazionale, individuate nell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (U.N.A.S.C.A.) e nella Confederazione titolari autoscuole e agenzie d'Italia (CONFEDERTAAI).

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio atti n. 639 del 13 aprile 1999);

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1046 del 29 febbraio 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo1
1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono istituiti presso ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. I corsi di cui al comma precedente sono posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti all'uopo delegati, sulla base dei principi vigenti in materia di formazione professionale e tenuto conto di quanto stabilito nel presente regolamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o gli enti all'uopo delegati definiscono le sedi presso cui si tengono i corsi e le sessioni di svolgimento dei corsi medesimi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono l'ammontare delle eventuali quote di partecipazione a carico degli interessati, le modalità di ammissione ai corsi e di rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, programmano e coordinano la gestione dei corsi ove delegata ad altri enti.

Articolo2
1. Ai corsi di formazione professionale, di cui al presente regolamento, possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994 ed i soggetti di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della medesima legge n. 11 del 1994. 2. I corsi vertono sulle materie di insegnamento indicate nei moduli contenuti nell'allegato al presente regolamento.
3. I corsi hanno la durata minima complessiva di duecento ore.
Articolo3
1. Durante lo svolgimento del corso, ogni docente, ciascuno per la propria materia di insegnamento, effettua verifiche periodiche finalizzate all'accertamento del progressivo grado di apprendimento di ciascun partecipante al corso medesimo.
2. Le verifiche periodiche, di cui al comma precedente, sono svolte mediante esercitazioni scritte ed orali, a contenuto teorico-pratico, dirette ad evidenziare i concreti aspetti applicativi delle discipline oggetto di insegnamento.
3. A conclusione del corso, i docenti, ciascuno per la propria materia di insegnamento, sono tenuti a compilare una scheda di valutazione finale attestante il livello di partecipazione ed il grado di apprendimento di ogni partecipante.
4. La valutazione finale, di cui al comma precedente, consiste nella formulazione di una nota esplicativa attestante il livello di partecipazione ed il grado di apprendimento di ogni partecipante, seguito dall'attribuzione del giudizio sintetico di "idoneo" o di "non idoneo". Il giudizio di "non idoneo" è attribuito anche nell'ipotesi in cui il partecipante al corso non abbia assolto l'obbligo di frequenza minima per ciascuna materia di insegnamento.
5. L'attestato di frequenza con profitto è rilasciato, con le modalità definite ai sensi del comma 4 del precedente articolo 1, a coloro che abbiano riportato, per ogni materia di insegnamento, il giudizio sintetico di "idoneo" ed abbiano frequentato il corso per una durata minima pari all'80% delle ore complessive previste nonche' al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento.
6. Ogni partecipante è tenuto a ripetere la frequenza, nella prima sessione successiva a quella in cui ha ottenuto il giudizio di "non idoneo", ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali ha conseguito la valutazione finale di "non idoneo".
7. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento dovuto a giustificato motivo, ovvero di ulteriore valutazione di "non idoneo", ogni partecipante è ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso.

Articolo 4
1. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge n. 11 del 1994 sono rilasciati gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione professionale se assolvono all'obbligo della frequenza minima pari all'80% delle ore complessive previste ed al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento.
2. Per i soggetti di cui al comma precedente, non si procede alla valutazione finale prevista dall'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento.
3. Al fine del rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione professionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a ripetere la frequenza nella prima sessione successiva a quella in cui si è svolto il corso, ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali non è stato assolto l'obbligo di frequenza minima.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento, dovuto a giustificato motivo, ogni partecipante è ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato
MATERIE DI INSEGNAMENTO
1 Modulo.
La circolazione stradale:
nozione di veicolo;
classificazione e caratteristiche dei veicoli;
destinazione ed uso dei veicoli;
masse e sagome limiti;
veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
traino di veicoli;
norme costruttive e di equipaggiamento;
accertamenti tecnici per la circolazione;
documenti di circolazione ed immatricolazione;
estratto dei documenti di circolazione e di guida;
circolazione su strada e registrazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici;
guida dei veicoli;
formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi;
formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di
residenza dell'intestatario;
regime fiscale.
2 Modulo.
Il trasporto di merci:
albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
comitati dell'albo e loro attribuzioni;
iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;
iscrizioni delle imprese estere;
fusioni e trasformazioni;
abilitazioni per trasporti speciali;
variazioni dell'albo;
sospensioni dall'albo;
cancellazione dall'albo;
sanzioni disciplinari;
effetti delle condanne penali;
reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
omissione di comunicazioni all'albo;
tipi di autorizzazioni e regime autorizzativo;
tariffe a forcella per i trasporti di merci;
documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi;
trasporto merci in conto proprio;
licenze;
commissione per le licenze, esame e parere;
elencazione delle cose trasportabili;
revoca delle licenze;
ricorsi;
servizi di piazza e di noleggio;
esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci;
trasporti internazionali;
regime fiscale.
3 Modulo.
Navigazione:
accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;
acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa;
navi e galleggianti;
unità da diporto;
costruzione delle imbarcazioni da diporto;
accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
competenze del R.I.Na.;
iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento).
Cancellazione dai registri;
trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione;
iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti;
autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione;
noleggio e locazione;
importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori;
regime fiscale;
esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
validità e revisione delle patenti nautiche;
norme per l'esercizio dello sci nautico.
4 Modulo.
Pubblico registro automobilistico:
legge istitutiva del P.R.A.;
legge istitutiva I.E.T. ed A.P.I.E.T.;
compilazione delle note;
iscrizioni;
trascrizioni;
annotazioni;
cancellazioni.
5 Modulo.
Regime tributario:
le imposte dirette ed indirette in generale;
l'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo;
fatturazione delle operazioni;
fatturazione delle prestazioni professionali;
ricevuta fiscale: forma e contenuti;
il principio di territorialità dell'imposta:
operazioni internazionali e intercomunitarie;
registri contabilità IVA;
dichiarazione annuale IVA;
regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA;
imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.
6 Modulo.
Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto:
la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche e integrazioni;
i decreti ministeriali di attuazione;
direttive in materia di accesso agli sportelli della M.C.T.C. e del P.R.A.;
il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 264/1991 alla luce delle modifiche al sistema penale introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
le norme in materia di documentazione amministrativa, di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: legge 4 gennaio 1968, n. 15, legge 15 maggio 1997, n. 127, legge 16 giugno 1998, n. 191, Dpr 20 ottobre 1998, n. 403, e legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gazzetta Ufficiale N. 198 del 24 Agosto 2004
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n.224
Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprieta' e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1,
n. 29);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolo III,
capo III, sezione III, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Acquisito l'avviso del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 18 settembre 2003;
Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, reso in data 20 ottobre 2003;


Acquisito il parere della IX Commissione della Camera dei deputati
in data 10 dicembre 2003 e della 8ª Commissione del Senato della
Repubblica in data 17 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidentedella
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime
giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del
conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo
sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i
procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione,
alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta' degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse
dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di
veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri
dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo
attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli
usati gia' in possesso di documentazione di circolazione rilasciata
da uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni della
proprieta' relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da
quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico
europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla
verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei
veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali
di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso
canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e
l'Agenzia delle dogane.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 25
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.».
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, cosi' sostituito dall'art. 1 della
legge 29 luglio 2003, n. 229:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
segnenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2, sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281,
e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che sono resi entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2, sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca
«Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998. Si riporta il n. 29) dell'allegato 1 della legge n.
50 del 1999:
«29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
proprieta' e la reimmatricolazione:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III,
sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.».

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O., reca il "Nuovo codice della strada"; la sezione III
del capo III (veicoli a motore e loro rimorchi) del titolo
III (dei veicoli), del codice riguarda i documenti di
circolazione e immatricolazione.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2000, n. 285, concerne il «Regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi».

- Si riporta il testo dell'art. 1 del predetto decreto,
come modificato dal regolamento qui pubblicato:
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente
regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico
degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del
conseguente riordino amministrativo, istituisce e
disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo
scopo di semplificare i procedimenti relativi
all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla
registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta'
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le
immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati
diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti
allo spazio economico europeo, attraverso canali
d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia'
in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da
uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni
della proprieta' relative a veicoli nuovi importati da
Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o
aderenti allo spazio economico europeo».
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati
attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali relativi
all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti,
attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli
Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali
d'importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, sono definite con convenzione tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia
delle entrate e l'Agenzia delle dogane.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

«a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro
dei trasporti e della navigazione;
b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) sportello, lo "sportello telematico
dell'automobilista" presso il quale e' possibile effettuare
le operazioni di cui al comma 1.».

Nota all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e per il testo
dell'art. 1 del decreto, come modificato dal presente
regolamento, vedi note alle premesse.



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