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/ Rassegna stampa » 2023 » Gennaio » 9 » Rassegna stampa dal 6 al 9 gennaio 2023

Rassegna stampa dal 6 al 9 gennaio 2023

giornale di sicilia
pubblica amministrazione 
Mercoledì ripartono la contrattazioni

 Contrattazione per il pubblico impiego si riparte. È infatti previsto all'Aran mercoledì 11 un incontro con i sindacati per chiudere sulla parte normativa del contratto istruzione. Si tratta del completamento del contratto nazionale 2019-21. A seguire sarà la volta della dirigenza medici e delle funzioni centrali. L'anno 2022 si è intanto concluso con la firma dell'accordo economico 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca. «È stato un anno importante per la contrattazione del pubblico impiego - sottolinea Antonio Naddeo, presidente dell'Agenzia Aran-Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni - Infatti si sono chiusi tutti i contratti relativi al personale non dirigente. Per le funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici), locali (regioni, province e comuni), e sanità i contratti sono completi sia per la parte economica che per quella normativa. Per il comparto istruzione e ricerca si sta chiudendo la parte normativa». Nel rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti dell'Aran, che uscirà la settimana prossima, saranno esaminati tutti i dati relativi alla contrattazione: complessivamente nel 2022 a seguito dei contratti sottoscritti sono stati pagati 7 miliardi e 277 milioni, comprensivi degli arretrati. Il totale del personale interessato agli aumenti è di 2.431.222 unità. L'incremento percentuale a regime del triennio 2019-2021 è stato pari al 3,78% al quale aggiungendo l'assorbimento dell'elemento perequativo si arriva ad un incremento medio pari al 4,38%. Per giungere al complesso della dinamica retributiva, agli incrementi riconosciuti a valere sulle risorse complessivamente previste nelle tre leggi di bilancio 2019-2021 per tutti i rinnovi contrattuali, occorre aggiungere quanto previsto, con finalizzazioni specifiche, nella quarta legge di bilancio 2022 e quanto stanziato in diversi provvedimenti normativi a beneficio di specifici gruppi professionali o settori dei vari comparti. Nella legge di bilancio per il 2022 sono state stanziate ulteriori risorse per il rinnovo di tutti i Ccnl per un importo pari all'0,77%, che portano l'incremento complessivo a circa il 5%. Poi ci sono stanziamenti specifici per alcune categorie professionali. Ricordo a titolo di esempio quella per la «specificità infermieristica» (1,44%) e quella per la «tutela del malato e promozione della salute» (0,43%). Dopo la parte normativa dell'istruzione, si passeràalla dirigenza medici

lentepubblica.it
In arrivo nuove assunzioni straordinarie nella Pubblica Amministrazione
Per il nuovo anno, sono in arrivo nuove assunzioni straordinarie per il comparto della Pubblica Amministrazione, con l'inserimento di oltre 10'000 unità.
Nuove assunzioni straordinarie Pubblica Amministrazioni: il 2023 è appena iniziato, ma è stato annunciato l'inserimento di nuove figure, all'interno di diversi enti della Pubblica Amministrazione.Le nuove assunzioni si attestano ad oltre 10'000 nuove figure, suddivise nei vari enti. Questi nuovi inserimenti si aggiungeranno alle 154'600 unità già previste.Vediamo come saranno suddivise.Nuove assunzioni straordinarie Pubblica Amministrazione: la suddivisione tra gli enti
Nella Legge di Bilancio 2023, approvata lo scorso 30 dicembre 2022, il Governo ha previsto l'inserimento di oltre 10mila nuove figure in deroga, negli uffici pubblici.
Le nuove assunzioni si andranno ad aggiungere alle già 156'400 unità, previste per il turnover ordinario.
Ma come saranno distribuite le nuove unità?Ecco come saranno distribuite le assunzioni:3900 funzionari andranno all'Agenzia delle Entrate;28 operai, a tempo determinato (probabilmente per quattro mesi) saranno inseriti nei Carabinieri, per l'accoglienza degli animali confiscati e/o sequestrati;120 unità (76 ispettori e 44 appuntati) saranno destinati alla tutela agroalimentare;150 unità non dirigenziali (100 funzionari e 50 assistenti) saranno inseriti nella Ragioneria di Stato. Dieci funzionari, invece, si occuperanno dell'attuazione del PNRR;520 unità (100 assistenti e 420 funzionari) andranno alla Farnesina, con un contratto a tempo indeterminato;3150 sono le unità da distribuire nelle varie ambasciate, uffici consolari e istituti italiani di cultura;800 unità di personale non dirigenziale, da assumere per via diretta, saranno destinati al Ministero della Giustizia, dove andranno anche 100 funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali;1000 unità saranno inserite nella Polizia penitenziaria, in via indiretta, tra il 2023 e il 2026;13 dirigenti di seconda fascia, 104 funzionari e 242 assistenti saranno indirizzati alla Corte dei Conti;15 posizioni da funzionari e 2 da dirigente si apriranno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;300 funzionari saranno inseriti nel Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare;87 dirigenti ispettivi, a tempo determinato, per il Ministero dell'Istruzione e Università.

pubblico impiego
Assenze per Covid: valgono ancora come ricovero ospedaliero?
Un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica risponde al seguente interrogativo: le assenze per malattia dovuta a Covid risultano ancora equiparabili al ricovero ospedaliero?In molti si chiedono se la cessazione dello stato di emergenza, avvenuta a marzo dello scorso anno, influisca sulle assenze per malattia da Covid.A fare chiarezza sulla materia è stato il parere 415/2022, del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fornisce alcune utili indicazioni sull'argomento in un periodo in cui la recrudescenza del Covid potrebbe far emergere situazioni e problematiche di vario tipo per i lavoratori.Assenze per Covid: valgono ancora come ricovero ospedaliero?
Il Dipartimento della Funzione Pubblica fa riferimento, nel suo parere, alla nota protocollo n. 116/AA/1 del 24 giugno 2022.Secondo la normativa in vigore, il comma 1 dell'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, dispone che "Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto...".Si tratta di una normativa che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, intervenuta in data 31 marzo 2022, dello stato di emergenza per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, non è decaduta.Benché sia intervenuta la cessazione dello stato di emergenza, disposta - come detto - con il sopra richiamato decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, deve comunque confermarsi che la disposizione in argomento risulta ancora vigente, in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative.
Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l'assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.Peraltro, la vigenza del comma 1 dell'articolo 87 si desume anche dalla circostanza che, a differenza del comma 2, esso non è ancorato, come termine di durata, alla fine della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica decretato alla data del 31 marzo 2022.Di conseguenza, allo stato attuale, il periodo trascorso in malattia dovuta a Covid-19 è ancora equiparabile al ricovero ospedaliero.

Contratto Enti Locali: tutte le novità sulle progressioni economiche orizzontali
In una serie di pareri l'ARAN fornisce dettagliate informazioni su tutte le novità relative alle progressioni economiche orizzontali a seguito dell'approvazione del nuovo Contratto degli Enti Locali.Il nuovo CCNL Enti Locali si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.
Si ricorda che il rinnovo riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni. Ricordiamo che il nuovo contratto ha vigenza per le annualità 2019-2021, seppur rinnovato nel 2022.Indice dei contenutiContratto Enti Locali: le novità sulle progressioni economiche orizzontaliL'Aran, con i recenti pareri CFL182a, CFL183, CFL184, CFL185, CFL186, ha così fornito chiarimenti in merito alle nuove progressioni economiche orizzontali introdotte dal Contratto delle Funzioni Locali da poco rinnovato.Si tratta, come di consueto, di orientamenti applicativi che rispondono in maniera dettagliata a quesiti posti all'ARAN - Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.CFL182aAl fine di identificare puntualmente i soggetti che possono beneficiare del differenziale maggiorato previsto dall'art. 96 del CCNL 16.11.2022, che cosa si intende per funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito?Il differenziale stipendiale maggiorato di cui all'art.96 del CCNL 16/11/22 spetta al personale della Polizia locale inquadrato nell'area degli Istruttori "che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito, ... attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti".Il riferimento agli ordinamenti degli Enti ed all'attribuzione con atti formali sulla base degli ordinamenti stessi, consente di dare corretta interpretazione alla locuzione "connesse al maggior grado rivestito", con essa dovendosi intendere che il grado cui accede il diritto alla percezione dell'emolumento in parola sia solo quello più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell'ordinamento del singolo Ente.CFL183All'art. 14, comma 3, del nuovo CCNL siglato il 16.11.22 dedicato alle progressioni economiche prevede espressamente che la progressione "... è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2 lett. b).". Si chiede se alla luce della nuova formulazione letterale della disciplina dell'istituto, tale decorrenza (1° gennaio) sia da ritenersi fissa.Si conferma che, nella nuova disciplina di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 16.11. 2022, a differenza di quanto previsto all'art. 16 comma 7 del CCNL 21.05.2018, la decorrenza di attribuzione della progressione economica non può che essere il 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del CCI. Gli enti devono pertanto avere la necessaria copertura finanziaria dell'anno di competenza di risorse stabili del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del nuovo CCNL.CFL184L'art. 14, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL siglato il 16.11.22, dedicato alle progressioni economiche prevede espressamente che "possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica." Ai fini della verifica del predetto requisito si deve tenere conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate anche nel sistema di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018?Si conferma che la nuova disciplina di cui all'art. 14 del CCNL 16.11.2022 va in continuità con quella di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, pertanto ai fini della verifica del requisito di ammissione espresso nel comma 2 lett. a) dell'art. 14 del nuovo CCNL si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del CCNL previgente.CFL185Il discrimine temporale per la salvaguardia delle procedure di progressioni economiche disciplinate da un CCI già sottoscritto è da individuare nell'entrata in vigore del nuovo CCNL o nell'entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale? E se si trattasse di un CCI sottoscritto dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL, ma prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, è possibile dare corso comunque alle procedure?L'art. 13, comma 4, recita testualmente: "Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina". Pertanto, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.CFL186Il numero dei differenziali stipendiali indicati nella Tabella A) in calce al nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, si intende pari al numero massimo di volte in cui quel dipendente può essere beneficiario di una progressione orizzontale?Il numero massimo di differenziali indicato nella citata tabella A va inteso come numero massimo di progressioni economiche acquisibili dal dipendenti durante tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nell'area, anche a seguito di mobilità ad altro ente o amministrazione.


ILSOLE24ORE Autonomia, Pnrr e risarcimenti per incidenti scuola lavoro: i decreti attesi a gennaio
Per quanto riguarda la prima, la bozza del disegno di legge elaborata dal ministro Calderoli non è ancora stata oggetto di approfondimento
Autonomia, governance della macchina del Pnrr per "mettere a terra" gli investimenti e nuove regole sui risarcimenti in caso di incidenti nell'ambito di esperienze scuola lavoro. Sono i tre dossier su cui il Governo Meloni, archiviata la manovra e la pausa delle Feste, dovrebbe intervenire. E lo dovrebbe fare a stretto giro, entro gennaio, sulla base di provvedimenti ad hoc.
Autonomia, la proposta Calderoli va analizzata dal governo
Per quanto riguarda l'autonomia, la bozza del disegno di legge elaborata dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, inviata a Palazzo Chigi a ridosso di capodanno, non è ancora stata oggetto di approfondimento da parte del governo. L'idea della premier Giorgia Meloni sarebbe quella di fare marciare insieme autonomia differenziata e riforme istituzionali. La proposta di Calderoli è racchiusa in una decina di pagine, appena 11 articoli tra cui però, attaccano le opposizioni, mancano sia un adeguato ruolo delle Camere sia il fondo di perequazione per evitare Regioni (del Nord) di serie A e altre, con minori capacità di spesa (al Sud) di serie B. Una volta rivista ed eventualmente integrata non è escluso che il testo possa arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri per un esame preliminare entro la fine di gennaio. «Se pensano di spaccare l'Italia ed aumentare le differenze tra Nord e Sud troveranno un muro», avverte il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria Dem.
Riforma della governance del Pnrr per mettere a terra gli investimenti
Per quanto riguarda il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esecutivo punta a rivederne la governance, passaggio che va concordato con la Commissione europea. Il tema sarà sul tavolo dell'incontro a Palazzo Chigi di lunedì 9 gennaio tra Meloni e Ursula von der Leyen. Già con il decreto ministeri, che ha ridisegnato nomi e perimetro delle deleghe di diversi dicasteri, si è previsto che il Servizio centrale per il Pnrr, di stanza al Mef e guidato da Carmine di Nuzzo, operi "a supporto" dell'autorità delegata. Non più quindi via XX settembre ma il nuovo ministero ad hoc che la premier ha affidato a Raffele Fitto. Ora l'intenzione è quella di mettere mano anche al resto delle strutture intermedie, le unità per il Pnrr istituite nei singoli ministeri che dovrebbero diventare immediatamente sostituibili. Non si tratterebbe tanto di spoil system, insistono dal governo, quanto di rendere più efficiente una macchina che finora ha mostrato limiti e che invece deve girare a pieno regime soprattutto nella nuova fase di "messa a terra" degli investimenti, di apertura effettiva dei cantieri. Entro una decina di giorni arriverà la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr; subito dopo andrà in Cdm il decreto legge che dovrebbe rendere più unitaria la governance del Pnrr.
Scuola-lavoro, verso nuove regole per gli indennizzi
Infine i risarcimenti a seguito di incidenti in esperienze di scuola lavoro. I ministri dell'Istruzione e del Lavoro, Valditara e Calderone hanno annunciato una modifica dell'istituto dell'alternanza scuola-lavoro e della normativa sui risarcimenti. «Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e avanzata insieme al ministro del Lavoro», ha chiarito il titolare del dicastero di viale Trastevere. La ministra del Lavoro ha aggiunto che «va cambiata immediatamente» la normativa vigente sui risarcimenti per chi muore durante il periodo di alternanza scuola-lavoro «e lo faremo con il prossimo decreto a cui stiamo lavorando in questi giorni, nel primo veicolo normativo utile». Il 12 gennaio è atteso un tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro e sui correttivi più urgenti alla normativa, con le parti sociali e datoriali, i ministri dell'Università e dell'Istruzione, l'Inail e l'Ispettorato nazionale del Lavoro. Calderone ha sottolineato «il vulnus normativo esistente che consente il risarcimento economico ai familiari solo quando a subire l'infortunio mortale è il principale percettore del reddito. Questa regola - ha aggiunto la ministra - è vigente da troppo tempo per sopravvivere ancora nel nostro ordinamento e ha riguardato tante altre famiglie in questi anni».
































































































































































































































































































































































































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