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rassegna stampa del 19 maggio 2023


SICILIAONPRESS
Il 19 maggio sarà presentato il progetto perla riqualificazione della foce dell'Akragas.

Sarà presentato il prossimo
venerdì 19 maggio 2023 alle ore 11:00
nell'aula consiliare "L. Giglia" del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il progetto "
Riqualificazione e valorizzazione della foce del fiume Akragas".
Elaborato dal Libero Consorzio, prevede interventi sulla foce e sulle aree connesse ad una porzione di territorio che costituiscono la memoria delle origini della colonia greca. L'area è, peraltro, molto interessante sotto il profilo ambientale per la fauna e i tramonti, ma da diversi anni è in stato di degrado o abbandono, con strutture che meritano di essere riqualificate e valorizzate, con notevoli prospettive di interesse turistico.
Il progetto è stato finanziato con fondi del POC Sicilia "Assegnazioni finanziarie ai Liberi Consorzi Comunali " dell'Asse 10 del PO FESR 2014-2020 Sicilia, riservati alle ex Province Regionali.
L'idea progettuale, condivisa con il Comune di Agrigento, l'Ente Parco Archeologico e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, prevede la riqualificazione della foce, nella convinzione che possa costituire un'importante integrazione culturale e turistica della stessa Valle dei Templi. L'area verrà trasformata in un museo all'aperto dell'antico porto di Akràgas, che determinò la nascita e il prestigio della colonia greca. Saranno recuperati, a tal fine, i locali dell'ex Focetta da destinare a centro di accoglienza turistica e di educazione ambientale, valorizzando così tutti gli aspetti della foce in funzione della fruizione turistica.
Alla presentazione interverrà l'Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato.



LENTEPUBBLICA

Licenziamento per comportamenti scorretti durante la malattia: ecco in quali casi.

È giusto il licenziamento di un dipendente, in caso di comportamenti scorretti durante la malattia? Vediamolo insieme.
Licenziamento per comportamenti scorretti durante la malattia: il lavoratore ha il diritto di godere della sospensione della prestazione lavorativa, durante la malattia.
In caso di malattia, inoltre, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e di percepire una retribuzione o un'indennità economica, pur in assenza della prestazione lavorativa.
Ma ci sono anche degli obblighi da rispettare e, in caso di comportamenti scorretti, si può rischiare il licenziamento.
Vediamo quali sono.
Nel periodo di malattia, il lavoratore deve adempiere ad alcuni obblighi:
Comunicare immediatamente la propria assenza al datore di lavoro, secondo le forme indicate nel contratto;
Sottoporsi ad una visita medica e inviare il certificato all'Inps, così da metterlo a disposizione del datore di lavoro;
Restare a casa durante le fasce di reperibilità, per permettere il controllo con le visite fiscali;
Non svolgere altre attività lavorative, se sono in concorrenza col datore di lavoro;
Rientrare a lavoro appena finito il periodo di malattia;
Non svolgere attività che possano pregiudicare o rallentare la guarigione, come lo sforzo fisico, uscire di casa, etc.
Il dipendente, inoltre, non può superare il limite massimo di assenze per malattia, stabilito dal contratto collettivo del lavoro. L'unica eccezione è in caso di infortunio sul lavoro, se causato da una mancata adozione delle misure di sicurezza, da parte del datore di lavoro. In questo caso, il lavoratore può rimanere a casa fino alla completa guarigione, senza il rischio di perdere il posto.
Licenziamento per comportamenti scorretti durante la malattia : la recente sentenza
Il lavoratore, quindi, è obbligato ad alcuni adempimenti durante il periodo di malattia, tra i quali c'è il divieto di svolgere attività che possano prolungare la malattia o pregiudicare la guarigione.
In una recente sentenza (n°12994 del 15/05/2019), la Cassazione ha chiarito che un lavoratore in malattia, che svolge attività fisica che può ostacolare il suo recupero, può essere legittimamente licenziato.
Questo, perché il comportamento avuto dal lavoratore mina la fiducia col datore di lavoro, inficiando il rapporto tra le due parti.
Inizialmente il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo inesistenti i comportamenti contestati, in assenza di precise prescrizioni mediche che limitassero le sue attività quotidiane.
La Corte d'Appello, però, ha ribaltato la sentenza perché è vero che il lavoratore non deve obbligatoriamente astenersi dall'attività fisica durante il periodo della malattia, ma non può praticarne una che pregiudica la sua guarigione.
In questo caso, le attività includevano la guida di veicoli, il carico e lo scarico di materiale edile e il montaggio di un portabagagli sulla sua auto. Tutti comportamenti che risultano incompatibili con le prescrizioni mediche, che prevedevano riposo e cura.
Con queste attività, il lavoratore aveva ostacolato e ritardato il suo recupero, violando i doveri di correttezza, diligenza e buona fede, perciò è risultato legittimo il licenziamento.
Perciò, un lavoratore in malattia può svolgere attività fisica, come una passeggiata al mare se il dipendente è affetto da una sindrome depressiva. Ma se il dipendente è in malattia per, ad esempio, un mal di schiena, non può fare attività che possono peggiorare la sua condizione, come la palestra o spostare carichi troppo pesanti.



ITALIAOGGI
Sindaci: responsabilità politica, non gestionale. Responsabilità politica in capo ai sindaci (e ai presidenti di provincia), responsabilità gestionale in capo esclusivamente ai dirigenti. E' questa la distinzione netta che dovrebbe al più presto essere recepita nel Tuel.

Responsabilità politica in capo ai sindaci (e ai presidenti di provincia), responsabilità gestionale in capo esclusivamente ai dirigenti. E' questa la distinzione netta che dovrebbe al più presto essere recepita nel Tuel per evitare che sui primi cittadini ricadano responsabilità penali (spesso per omesso impedimento di eventi lesivi) che travalicano le loro competenze. Parallelamente alla riforma dell'abuso d'ufficio (su cui al momento ci sono ben 4 proposte di legge all'esame del parlamento) l'Anci rilancia come prioritario l'intervento sugli articoli 50, 54 e 107 del Testo unico enti locali e sulla legge Severino che costringe i sindaci a lasciare la guida dei comuni se indagati. L'Associazione dei comuni, con il vicepresidente Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno (Bg) ha depositato in commissione giustizia della Camera due emendamenti volti proprio a colmare questi vulnus. Si interviene innanzitutto sull'art. 50 del Tuel chiarendo in modo netto che "nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti". Inoltre si precisa che "il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio" del potere di ordinanza o del potere di emanare provvedimenti per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, "salvo nei casi espressamente previsti dalla legge". L'art.107 del Tuel sulle responsabilità dirigenziali viene invece sostituito da una norma molto meno fuorviante che precisa che "i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo". Il secondo emendamento interviene invece sulla legge Severino (dlgs 235/2012) prevedendo, esclusivamente per gli amministratori locali, la sospensione di diritto dalla carica solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In caso di condanna non definitiva, dunque, sindaci e presidenti di provincia potrebbero restare al proprio posto.
Questi interventi normativi dovrebbero quindi marciare parallelamente alla riforma dell'abuso d'ufficio (art.323 cp) su cui, come detto, le ipotesi in campo sono molteplici. In particolare le proposte di legge C. 399 (Cristina Rossello) e C. 645 (Pietro Pittalis) dispongono l'abrogazione integrale del reato. La proposta Pittalis modifica anche la disciplina del reato di "Traffico di influenze illecite" di cui all'articolo 346-bis c.p., circoscrivendo l'ambito di applicazione della fattispecie. La proposta C. 654 (Enrico Costa) prevede invece la depenalizzazione del reato di abuso d'ufficio e la sua trasformazione in illecito amministrativo. Infine, la proposta di legge C. 716 (Roberto Pella) modifica il reato di abuso d'ufficio, incidendo sugli elementi costitutivi essenziali della fattispecie. Viene eliminato il riferimento all'ingiusto vantaggio patrimoniale per l'autore o per altri, procurato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Viene specificato che il danno ingiusto deve essere una conseguenza diretta della condotta e viene soppresso il riferimento all'intenzionalità della condotta. "L'Anci accoglie con favore le proposte di legge che mirano a modificare il reato di abuso d'ufficio, un tema complesso ed essenziale che riguarda tutti i pubblici ufficiali, non solo i sindaci, e porrebbe rimedio ad un vulnus rappresentativo e democratico non più tollerabile", ha osservato Locatelli.



ITALIAOGGI

Figli, arriva il super congedo. L'aumento per un mese dell'indennità all'80% (invece che al 30%) spetta anche quando la mamma non è lavoratrice o non è dipendente, se il papà, lavoratore dipendente, fruisce di un giorno almeno di congedo di paternità, obbligatorio o alternativo. E viceversa


Via libera dell'Inps al super-congedo parentale. L'aumento per un mese dell'indennità all'80% (invece che al 30%) spetta anche quando la mamma non è lavoratrice o non è dipendente, se il papà, lavoratore dipendente, fruisce di un giorno almeno di congedo di paternità, obbligatorio o alternativo. E viceversa. A precisarlo, tra l'altro, è l'Inps nella circolare 45/2023, fissando a luglio l'avvio del recupero da parte dei datori di lavoro, a conguaglio, delle indennità erogate.
Il congedo parentale. La legge 197/2022 (legge bilancio 2023) ha modificato il trattamento economico spettante a chi, dipendente del settore privato, fruisca del congedo parentale. Per tale, si ricorda, s'intende l'ex astensione facoltativa: diritto di assentarsi dal lavoro di propria volontà, riconosciuto alla mamma dopo il "congedo di maternità" e al papà dopo la nascita del figlio o dopo il "congedo di paternità". Il congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione del lavoratore. Può essere fruito finché il figlio compie 12 anni secondo misure, durate e modalità prestabilire (si veda ItaliaOggiSette del 23 gennaio scorso).
Il super-congedo parentale. La novità della legge 197/2022 è questa: una delle mensilità di congedo parentale fruite entro il sesto anno di vita del figlio è indennizzata all'80% (non al 30%). L'opportunità, spiega l'Inps, spetta a uno solo dei genitori, purché lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi i dipendenti pubblici) e a patto che terminano il congedo di maternità e/o paternità dopo il 31 dicembre 2022. La novità vale per i genitori naturali, adottivi o affidatari/collocatari e in tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria. Riassumendo:
 sono indennizzati all'80%, fino a un massimo di un mese, i periodi di congedo parentale fruiti, dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli d'età inferiore a 6 anni, per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2022;
- sono indennizzati al 30%, fino a un massimo di 9 mesi (incluso il primo), i restanti periodi di congedo parentale fruibili entro i 12 anni d'età del figlio;
- sono indennizzati al 30%, se il genitore interessato ha redditi inferiori a 2,5 volte il minimo Inps (altrimenti non sono indennizzati), i restanti periodi di congedo parentale, fino a un massimo di 10 o 11 mesi, fruibili sempre entro i 12 anni d'età del figlio.
Casi particolari. L'Inps precisa che il diritto a un mese di super-congedo, cioè indennizzato all'80%, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nel 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo. Inoltre, poiché il mese di super-congedo spetta solo ai dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla gestione separata (perché, ad esempio, professionista senza cassa) o a una gestione dei lavoratori autonomi (perché, ad esempio, commerciante), ai fini del diritto al super-congedo non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, ma il termine finale del congedo di paternità (uno dei due possibili: alternativo oppure obbligatorio).






























































































































































































































































































































































































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