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Statuto - Titolo I - Principi Programmatici

Sommario Statuto Titolo I

  1. Art. 1 - Costituzione della Provincia Regionale
  2. Art. 2 - Elementi Costitutivi
  3. Art. 3 - Territorio, Gonfalone e Stemma
  4. Art. 4 - Principi
  5. Art. 5 - Principi Programmatici
  6. Art. 6 - Obiettivi, Finalità e Vincoli
  7. Art. 7 - Modalità di svolgimento delle funzioni
  8. Art. 8 - Beni Culturali
  9. Art. 9 - Servizi Culturali
  10. Art. 10 - Servizi Sociali
  11. Art. 11 - Sostegno alle famiglie
  12. Art. 12 - Monitoraggio sull'affidamento e l'adozione dei minori
  13. Art. 13 - Sviluppo Economico
  14. Art. 14 - Sviluppo Turistico
  15. Art. 15 - Organizzazione e Pianificazione del Territorio
  16. Art. 16 - Tutela dell'ambiente
  17. ART.16 bis AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' FRA SESSI
  18. ART.16 ter PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITA' IN TEMA DI NOMINE
  19. ART.16 quater COMMISSIONE PROVINCIALE "PARITA' E PARI OPPORTUNITA'"
  20. Art. 17 - Altre funzioni
  21. Art. 18 - Albo Pretorio

Art. 1 - Costituzione della Provincia Regionale

  1. A norma della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 la Provincia regionale di Agrigento è costituita dall'aggregazione in libero consorzio dei comuni di: Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell' organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia ove costituite. Stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone; Poiché la legislazione in materia di ordinamento delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa, 'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto con esse incompatibili, ed il consiglio provinciale lo adegua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Lo statuto è deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
 

Art. 2 - Elementi Costitutivi

  1. La Provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima; rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione dei comuni e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico, economico e sociale.
  2. La Provincia regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici genera1i e settoriali della regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte, dei comuni e degli organismi sociali, formulando proposte in conformità alle vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
  3. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.
  4. La Provincia regionale di Agrigento promuove lo sviluppo della coscienza antimafiosa attraverso manifestazioni culturali, l'educazione scolastica, opere di sensibilizzazione sociale e con atti che possono, in armonia con la legislazione nazionale e regionale, prevenire l'infiltrazione mafiosa della pubblica amministrazione.
  5. Nella sua qualità di ente autonomo la Provincia regionale di Agrigento si uniforma, altresì, ai principi dei contenuti della Carta europea dell'autonomia locale ratificata con la legge della Repubblica italiana 30 dicembre 1989, n. 439.
  6. La Provincia regionale promuove la tutela dell'ambiente e del territorio, persegue il miglioramento della qualità della vita e tutte le forme di sviluppo sostenibile.
 
 

Art. 3 - Territorio, Gonfalone e Stemma

  1. La Provincia regionale ha per capoluogo la città di Agrigento e comprende territori dei comuni consociati. La Provincia regionale ha un proprio gonfalone ed uno stemma giusto riconoscimento ed elementi descrittivi di cui al decreto reale del 25 ottobre 1938 agli atti della Provincia.
  2. La Provincia regionale di Agrigento espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera nazionale ed al gonfalone anche la bandiera della Comunità economica europea e della Regione Sicilia. La sede legale dell'Ente è ubicata in Piazzale Aldo Moro, 1, dove ha sede anche il Governo della Provincia ed il Consiglio Provinciale.
 
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Art. 4 - Principi

  1. La Provincia regionale di Agrigento uniforma la propria azione ai principi della costituzione della Repubblica ed in particolare ai seguenti: a) la tolleranza, Ia solidarietà, la giustizia a fondamento della convivenza civile; b) la pari dignità di ogni cittadino; c) il lavoro quale base dello sviluppo democratico della comunità provinciale; d) la parità giuridica, l'effettiva eguaglianza di opportunità nella vita economica e sociale di uomo e donna; e) l'iniziativa economica pubblica e privata da cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. La Provincia Regionale è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, ruolo cardine in materia di attuazione delle politiche intersettoriali.La Provincia Regionale svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
 
 

Art. 5 - Principi Programmatici

La Provincia regionale:

  1. Adotta la programmazione come metodo di governo idoneo agarantire i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.
  2. Promuove e coordina l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sulterritorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orientagli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunitàlocali.
  3. Individua le possibili destinazioni del proprio territorio.
  4. Orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizionie promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorioprovinciale, il sostegno all'occupazione, in particolare di quella giovanile,lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e diaggiornamento. Promuove il diritto al lavoro dei giovani, ne valorizzal'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita morale, culturale eprofessionale.
  5. Attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporti internodali (marittimi,stradali, ferroviari, aeroportuali) e di comunicazioni il compito di garantirel'accessibilità, di assicurare la mobilità e di facilitare le relazioniall'interno del proprio territorio e di quello di altre province della Sicilia,e con il resto del Paese e dell'Europa e i paesi del bacino del mediterraneo.Riconosce l'importanza delle relazioni con i paesi del bacino del Mediterraneoe si impegna a promuovere con gli stessi più intensi rapporti di cooperazione.
  6. Concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazionea carattere permanente opera per promuovere la realizzazione della universitàdi Agrigento anche come strumento di rimozione degli ostacoli che impedisconola piena affermazione di tale diritto orienta gli interventi nel campo dellaedilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare allecomunità locali adeguate opportunità educative; promuove le attività culturalicome momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunitàprovinciale; riconosce la funzione dell'arte e dello spettacolo nella realtàsocio-economica agrigentina e ne garantisce l'espansione anche attraverso lacreazione di enti teatro stabile.
  7. Favorisce l' esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutelaattiva della salute e promuove interventi ed occasioni finalizzati almiglioramento della qualità della vita, alla promozione, all'impegno e allaformazione sportiva dei giovani.
  8. Assicura agli enti locali servizi di assistenza tecnico-amministrativa negliambiti e nelle forme stabilite appositi regolamenti, con particolareriferimento ai comuni di piccole dimensioni, oltre che servizi di formazionedel personale tecnico ed amministrativo dei comuni ed altri enti locali..
 
 

Art. 6 - Obiettivi, Finalità e Vincoli

  1. La Provincia regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma pluriennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare in rapporto alle risorse finanziarie disponibili o comunque acquisibili.
  2. I comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi stabiliti da apposito regolamento ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
 
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Art. 7 - Modalità di svolgimento delle funzioni

  1. La Provincia regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli seguenti nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione.
  2. Svolge le funzioni trasferite le dalla Regione e dallo Stato. Impronta la propria attività all'obiettivo della trasparenza degli atti amministrativi e dei comportamenti.Promuove la stipula di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi fra Enti diversi. Valorizza le associazioni e le organizzazioni di volontariato, che possono collaborare alle attività ed ai servizi propri della solidarietà sociale, secondo indirizzi determinati dalla Provincia. A questo scopo l'Ente può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi. Il Consiglio Provinciale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato, a sale di convegno e riunioni, e riserva uno spazio per la pubblicazione di articoli nella rivista della Provincia. La Provincia istituisce osservatori e centri di studio ai quali garantisce mezzi adeguati, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive, e che hanno la facoltà di proporre al Consiglio l'adozione di specifiche carte di diritti. Il Consiglio Provinciale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, delle associazioni di donne, delle associazioni sindacali ed imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.
 

Art. 8 - Beni Culturali

  1. Identifica nel patrimonio storico archeologico ed artistico la più preziosa testimonianza del processo storico sviluppatosi sul proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse promuovendone una piena valorizzazione nel rispetto delle specifiche vocazioni.
 

Art. 9 - Servizi Culturali

  1. La Provincia regionale di Agrigento valorizza il patrimonio culturale della Provincia in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni Culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale.
  2. La Provincia, relativamente alle attività e ai servizi culturali, provvede in particolare: a) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione; b) alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio della cultura e dell'informazione; c) alla promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale di iniziative ed attività di formazione professionale realizzando in strutture per la formazione professionale; d) alla individuazione e censimento dei beni culturali, archeologici paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, ambientali e delle risorse idriche e minerarie ricadenti nel territorio provinciale; e) tutela, valorizza e promuove forme di sostegno all'agricoltura con particolare riguardo all'agricoltura biologica; f) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21 secondo e terzo comma della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere e), f), g) la Provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali; g) alla promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, sociali, culturali, sportive e di spettacolo di interesse sovracomunale e di valenza nazionale; h) alla creazione di servizi sovracomunali in favore delle biblioteche della Provincia; i) alla gestione della biblioteca della Provincia che sarà organizzata secondo apposito regolamento che dovrà essere approvato dal consiglio.
  3. Provincia regionale favorisce e sostiene lo sviluppo della lega italiana per la lotta contro i tumori mediante le forme più idonee.
 

Art. 10 - Servizi Sociali

La Provincia Regionale garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, attivando idonei organismi permanenti incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Presidente, dell'assessore, della Giunta e del Consiglio in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei disabili.

  1. La Provincia relativamente alle attività ed ai servizi sociali provvede in particolare: a) alla assistenza ai non vendenti ed a sordomuti rieducabili di cui all'art.12 della legge regionale n.33/91; alla realizzazione di strutture e servizi sociali assistenziali di interesse sovracomunale anche in favore dei portatori di handicaps psichici e neuromotori utilizzando anche le istituzioni socio-scolastiche permanenti, già gestite ai sensi dell'art.2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; b) alla realizzazione di strutture di interesse sovracomunale per l'assistenza, il recupero e la prevenzione della tossicodipendenza; c) alla stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato, gli istituti di riabilitazione, gli enti assistenziali interesse sovracomunale (che non abbiano fine di lucro ed operino nel territorio) al fine di favorire una reale integrazione nel tessuto sociale dei disabili; d) all'istituzione dell'albo provinciale delle associazioni di volontariato in modo da conoscere, censire e sostenere il loro lavoro, ritenendolo estremamente utile e proficuo per la realtà provinciale.
 

Art. 11 - Sostegno alle famiglie

  1. La Provincia riconosce nella famiglia il nucleo originario della comunità. Si impegna a sostenere iniziative volte a tutelare il ruolo della funzione anche prevedendo convenzioni con istituti di interesse sovracomunale che possono recare ausilio a tal uopo.
  2. La Provincia s'impegna nell'attuazione di azioni positive in favore della pari opportunità dei sessi.
 
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Art. 12 - Monitoraggio sull'affidamento e l'adozione dei minori

  1. La Provincia regionale si impegna a creare un apposito organismo con il compito di sovrintendere all'azione di monitoraggio degli istituti di affidamento e di adozione di minori in collaborazione con il tribunale dei minori, ed a fornire allo stesso, ai tribunali ed ai giudici tutelari che operano nel territorio della Provincia ogni possibile collaborazione alla loro attività in campo socio-assistenziale.
 

Art. 13 - Sviluppo Economico

  1. La Provincia promuove tutte le iniziative e sostiene tutte le attività che, in qualsiasi settore, mostrino di essere in grado di incidere, in positivo, su processi di sviluppo e risultino capaci di imprimere impulsi significativi di crescita all'economica del territorio. La Provincia promuove e sostiene tutte le iniziative e i programmi, anche infrastrutturali, finalizzati al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura quale settore primario dello sviluppo economico e dei settori collegati, in sintonia con le politiche di sviluppo integrato e sostenibile dell'Unione Europea.
  2. La Provincia, per lo sviluppo economico, provvede, inoltre: a) ad effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi; b) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne; c) a concedere l'autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio d cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43; d) ad istituire servizi di informazione automatizzati sul mondo del lavoro e sulla normativa della Comunità economica europea.
 

Art. 14 - Sviluppo Turistico

  1. La Provincia, anche nell'ambito della diffusione di una sempre più ampia conoscenza del patrimonio artistico culturale e paesaggistico della nostra zona, promuove lo sviluppo turistico del territorio, incentivando la presenza delle strutture ricettive ed intervenendo, con mezzi appropriati, anche di natura finanziaria, a sostegno della valorizzazione turistica di tutto il territorio, per iniziative di carattere sovracomunale.
  2. Mediante azienda speciale, sovrintende, inoltre, ad attività turistiche nell'ambito del territorio provinciale; coordina l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub regiona1e; svolge tutte le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri; coordina e studia i problemi turistici prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica e provinciale.
 

Art. 15 - Organizzazione e Pianificazione del Territorio

  1. La provincia regionale adotta il piano di cui all'art. 12 della legge regionale n.9/86 integrato dall' art. 5 della legge regionale n. 48/91 relativo: a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie; b) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
  2. I comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano; in caso negativo le deliberazioni della Provincia regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
  3. La Provincia, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le strade di interesse comunale.
  4. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.
  5. Organizza servizi di trasporto locale interurbano.
  6. Esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni assegnate alla comunità montana, tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, previo parere dell'assemblea consultiva dei comuni montani , eletta dai consigli dei comuni interessati, con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.
 

Art. 16 - Tutela dell'ambiente

  1. La Provincia regionale di Agrigento riconosce la tutela dell'ambiente e dei paesaggio fra i valori fondamentali della comunità e a tal fine condiziona i propri interventi sui territorio e sostiene interventi e progetti di recupero e conservazione ambientale e naturale, delle biotecnologie e della big edilizia.
  2. Opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali.
  3. Orienta la propria azione ad una attiva tutela della qualità dell'ambiente della comunità provinciale ed, inoltre, al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare bisogni sociali particolarmente acuti.
  4. Provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati, delle materie di propria competenza, finalizzandoli anche al monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, a supporto della programmazione delle decisioni dei singoli progetti operativi ed alla verifica degli interventi stessi.
  5. La Provincia provvede alla protezione dei patrimonio naturale, alla gestione di riserve naturali, alla tutela dell'ambiente e delle attività di prevenzione e di Controllo dell'inquinamento, anche mediante interventi di risparmio energetico e alla istituzione di una rete di rilevamento dell'inquinamento idrico ed atmosferico.
  6. Provvede all'organizzazione e gestione dei sevizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possano provvedervi, anche utilizzando gli incentivi comunitari. Esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile.
 
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Art.16 bis - Azioni positive per la realizzazione della parità fra sessi

La Provincia garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica della donna nell'Amministrazione. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, la Provincia adotta piani di azioni positive, volti, fra l'altro, a:

  1. Operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
  2. Promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
  3. Definire le procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare i requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
  4. Assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
  5. Adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
  6. Prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;
  7. Promuovere la Commissione Provinciale di Pari Opportunità.
 

ART.16 ter - Principio delle pari opportunità in tema di nomine

  1. Nei casi in cui il Presidente della Provincia ed il Consiglio Provinciale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la presenza di uomini e di donne.
  2. Nel nominare i componenti della Giunta Provinciale, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, il Presidente assicura la presenza di uomini e donne,se ed in quanto possibile, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
  3. Al fine di formare e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita una Commissione Consiliare.
  4. La Commissione formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.
  5. A tal fine, la Commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di esperti della condizione femminile.
  6. La Giunta Provinciale può consultare, preventivamente, la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio Provinciale particolarmente rivolti alla popolazione femminile. 7. La Commissione è dotata di specifico staff che può essere individuato nel Comitato delle Pari Opportunità.
  7. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di funzionamento della Commissione. 9. Il Consiglio Provinciale stabilisce annualmente, in bilancio, i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal Regolamento.
 

Art.16 quater - Commissione Provinciale "Parità e Pari Opportunità'"

  1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita una Commissione Provinciale "Parità e pari opportunità".
  2. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di funzionamento, la composizione e le iniziative della Commissione.
 

Art. 17 - Altre funzioni

  1. La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle leggi statali e regionali per le amministrazioni provinciali.
  2. Esplica ogni altra attività di interesse provinciale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale. 3. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.
 

Art. 18 - Albo Pretorio

  1. La Provincia regionale di Agrigento ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza della popolazione. Il segretario generale della Provincia e responsabile della pubblicazione.
 
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