Statuto - Titolo II - Organi della Provincia
Art. 19 - Organi della Provincia Regionale
- Sono organi della Provincia regionale: il Consiglio ed il suo Presidente, la giunta, il presidente, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 20 - Il Presidente
- Il presidente rappresenta la Provincia regionale;convoca e presiede la giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi e degliuffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci deicomuni della Provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lostatuto non riservano alla competenza di altro organi della Provincia, delsegretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioneesterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1.lett.h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
- Ogni 6 mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglioprovinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attivitàsvolta.
- Il consiglio provinciale entro 10 giorni dalla presentazione della relazioneesprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
- Si applicano al presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e2 dell'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, nonché della leggeregionale n. 32/94.
- Il presidente per espletamento delle attività connesse con le materie dicompetenza della Provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, chenon costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estraneiall'amministrazione con le modalità previste dalla normativa vigente.
- Sono di competenza del Presidente le nomine e le designazioni in enti, aziende,istituzioni, commissioni consultive, delegazioni trattanti, attribuite dallavigente legislazione nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelleattribuite in via esclusiva dalla legge al Consiglio Provinciale.
- Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dallanomina della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti edorganismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso deirequisiti specifici eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, e diesperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.
- Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati o idesignati assumano la relativa funzione, e deve risultare da appositadichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
- Al Presidente compete altresì: - Promuovere e sottoscrivere gli accordi diprogramma per la realizzazione di opere pubbliche o per altri fini dellaProvincia; - Nominare i componenti del nucleo di valutazione; - Nominare ilegali in tema di azioni e resistenze in giudizio; - Indire i referendum estabilire la data per le consultazioni popolari; - Delegare al Segretario ed aiDirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera diattribuzioni.
- Al Presidente compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni nonattribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggiregionali vigenti, agli altri organi dell'Ente.
Art. 21 - Il Vice Presidente
- ll vice presidente sostituisce , temporaneamente, il presidente della Provincia, per sopperire in caso di assenza, impedimento o sospensione dell'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e collabora con lo stesso nel coordinare nell'attività della giunta. In caso di dimissioni impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, il vice presidente provvede alla sua sostituzione. Non è consentito al vice presidente di procedere alla nomina di assessori mancanti per costituire il plenum dell'organo collegiale.
Art. 22 - Consiglio
- La durata in carica del Consiglio è fissata in cinque anni.
- Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, per l'eserciziodelle quali va approvato apposito regolamento.
- Con il regolamento vengono fissate le modalità per fornire al Consiglioservizi, attrezzature e risorse finanziarie, attraverso una propria struttura.Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorseattribuite alla Presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connessealla funzione.
- I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive di Consigliovengono proposti per la decadenza.
- L'iniziativa è del Presidente o di almeno tre componenti del Consiglio.
- La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal Consiglio Provinciale, sentitol'interessato, con preavviso di almeno dieci giorni. Le modalità per farevalere le cause giustificative vengono fissate nel regolamento del Consiglio.
- Sono organi del Consiglio Provinciale il Presidente, le Commissioni Consiliari,la Conferenzadei Capigruppo.
- L'elezione del consiglio provinciale, la durata in carica, il numero deiconsiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla normativaregionale.
- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in casodi Surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- I consigli durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi, restandolimitata la relativa competenza, dopo la pubblicazione del decreto di indizionedei comizi elettorali, all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili.
- Il consiglio procede alla convalida dei consiglieri e giudica delle causesopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigentileggi.
- Il consiglio della Provincia regionale tiene la prima adunanza entro 20 giornidalla proclamazione degli eletti. 6. La convocazione è disposta dal presidentedel consiglio uscente con invito da notificarsi almeno l0 giorni prima diquello stabilito per l'adunanza.
- Qualora il presidente del consiglio non provveda la convocazione è disposta dalvice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano pernumero di preferenza individuali, il quale assume la presidenza provvisoriadell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.
- La convocazione è disposta con invito da notificarsi almeno l0 giorni prima diquello stabilito.