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Statuto - Titolo II - Organi della Provincia

Art. 19 - Organi della Provincia Regionale

  1. Sono organi della Provincia regionale: il Consiglio ed il suo Presidente, la giunta, il presidente, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
 

Art. 20 - Il Presidente

  1. Il presidente rappresenta la Provincia regionale;convoca e presiede la giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi e degliuffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci deicomuni della Provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lostatuto non riservano alla competenza di altro organi della Provincia, delsegretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioneesterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1.lett.h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
  2. Ogni 6 mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglioprovinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attivitàsvolta.
  3. Il consiglio provinciale entro 10 giorni dalla presentazione della relazioneesprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
  4. Si applicano al presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e2 dell'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, nonché della leggeregionale n. 32/94.
  5. Il presidente per espletamento delle attività connesse con le materie dicompetenza della Provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, chenon costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estraneiall'amministrazione con le modalità previste dalla normativa vigente.
  6. Sono di competenza del Presidente le nomine e le designazioni in enti, aziende,istituzioni, commissioni consultive, delegazioni trattanti, attribuite dallavigente legislazione nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelleattribuite in via esclusiva dalla legge al Consiglio Provinciale.
  7. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dallanomina della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti edorganismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso deirequisiti specifici eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, e diesperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.
  8. Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati o idesignati assumano la relativa funzione, e deve risultare da appositadichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
  9. Al Presidente compete altresì: - Promuovere e sottoscrivere gli accordi diprogramma per la realizzazione di opere pubbliche o per altri fini dellaProvincia; - Nominare i componenti del nucleo di valutazione; - Nominare ilegali in tema di azioni e resistenze in giudizio; - Indire i referendum estabilire la data per le consultazioni popolari; - Delegare al Segretario ed aiDirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera diattribuzioni.
  10. Al Presidente compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni nonattribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggiregionali vigenti, agli altri organi dell'Ente.
 

Art. 21 - Il Vice Presidente

  1. ll vice presidente sostituisce , temporaneamente, il presidente della Provincia, per sopperire in caso di assenza, impedimento o sospensione dell'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e collabora con lo stesso nel coordinare nell'attività della giunta. In caso di dimissioni impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, il vice presidente provvede alla sua sostituzione. Non è consentito al vice presidente di procedere alla nomina di assessori mancanti per costituire il plenum dell'organo collegiale.
 

Art. 22 - Consiglio

  1. La durata in carica del Consiglio è fissata in cinque anni.
  2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, per l'eserciziodelle quali va approvato apposito regolamento.
  3. Con il regolamento vengono fissate le modalità per fornire al Consiglioservizi, attrezzature e risorse finanziarie, attraverso una propria struttura.Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorseattribuite alla Presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connessealla funzione.
  4. I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive di Consigliovengono proposti per la decadenza.
  5. L'iniziativa è del Presidente o di almeno tre componenti del Consiglio.
  6. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal Consiglio Provinciale, sentitol'interessato, con preavviso di almeno dieci giorni. Le modalità per farevalere le cause giustificative vengono fissate nel regolamento del Consiglio.
  7. Sono organi del Consiglio Provinciale il Presidente, le Commissioni Consiliari,la Conferenzadei Capigruppo.
  8. L'elezione del consiglio provinciale, la durata in carica, il numero deiconsiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla normativaregionale.
  9. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in casodi Surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
  10. I consigli durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi, restandolimitata la relativa competenza, dopo la pubblicazione del decreto di indizionedei comizi elettorali, all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili.
  11. Il consiglio procede alla convalida dei consiglieri e giudica delle causesopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigentileggi.
  12. Il consiglio della Provincia regionale tiene la prima adunanza entro 20 giornidalla proclamazione degli eletti. 6. La convocazione è disposta dal presidentedel consiglio uscente con invito da notificarsi almeno l0 giorni prima diquello stabilito per l'adunanza.
  13. Qualora il presidente del consiglio non provveda la convocazione è disposta dalvice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano pernumero di preferenza individuali, il quale assume la presidenza provvisoriadell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.
  14. La convocazione è disposta con invito da notificarsi almeno l0 giorni prima diquello stabilito.
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