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Statuto - Titolo III - Il Consiglio

  1. Art. 23 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio
  2. Art. 25 - Attribuzioni del Consiglio
  3. Art. 26 - Convocazione del Consiglio
  4. Art. 27 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni
  5. Art. 28 - Modalità di convocazione del Consiglio
  6. Art. 29 - Numero Legale
  7. Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri
  8. Art. 31 - Costituzione in Gruppi
  9. Art. 32 - Commissioni Permanenti
  10. Art. 33 - Commissioni Speciali o d'Inchiesta
  11. Art. 34 - Regolamento

Art. 23 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio

  1. * Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, con votazioni separate, il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio, di cui uno Vicario, cui compete l'indennità prevista dalla legge.
  2. * Per l'elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, in una seconda votazione viene eletto il consigliere che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
  3. * L'elezione dei due Vice Presidenti avviene in un'unica votazione, con voto limitato ad uno. Risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. L'eletto che ha riportato il maggior numero di voti assumerà la funzione di Vice Presidente Vicario.
  4. * In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario, in assenza di entrambi, dall'altro Vice Presidente.
 

Art. 23 bis- UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

* L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito dal Presidente del Consiglio Provinciale, che lo presiede, e dai Vice Presidenti del Consiglio ed ha sede nel palazzo della Provincia.
* L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell'attività di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio.
* All'Ufficio di Presidenza del Consiglio è assegnato personale dell'Ente con funzioni specifiche, nonché mezzi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni.

 

Art. 24 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

  1. Il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; esercita le funzioni di indirizzo al Dirigente preposto alla gestione del P.E.G. riservato al funzionamento del Consiglio e dei gruppi Consiliari costituiti;predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari; convoca e presiede il consiglio provinciale; attiva le commissioni consiliari costituite e ne derime i conflitti di competenza; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dell'apposito regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
 

Art. 25 - Attribuzioni del Consiglio

  1. Il consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività della Provincia.
  2. Il consiglio esercita, inoltre, funzioni di verifica dei programmi settoriali e territoriali anche tramite apposite commissioni o udienze conoscitive.
  3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) gli statuti dell'Ente, delle aziende speciali e delle istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gi storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie; c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative; e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia; f) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali; g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; i) la contrazione dei mutui se non specificatamente previsti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio, l'emissione dei prestiti obbligazionari; l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, e quelle espressamente previste negli atti di programmazione; m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni; n) riconoscimento debiti fuori bilancio; o) indennità di funzione e/o gettoni di presenza per i consiglieri in applicazione del regolamento previsto dall'art.19 della l.r. 30/2000; p) elezione del collegio dei revisori; q) nomina del difensore civico.
 

Art. 26 - Convocazione del Consiglio

  1. Il Consiglio si riunisce, di regola, nella sede propria, epuò essere riunito, per particolari motivi, in sede diversa, e, comunque,nell'ambito del territorio provinciale, con determinazione del Presidente delConsiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
  2. Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e delregolamento consiliare e viene presieduto e convocato dal presidentedell'organo medesimo.
  3. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 deiconsiglieri in carica o su richiesta del presidente della Provincia regionale.In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dallarichiesta.
  4. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazionedelle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio,il quale formula l'ordine del giorno sentita la commissione consiliare deicapi-gruppo.
  5. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidentedella Provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo leproposte dei singoli consiglieri. I funzionari hanno l'obbligo di istruire leproposte di iniziativa delle commissioni consiliari e dei singoli consiglieri,agli stessi inoltrate per il tramite del presidente del consiglio, e corredarledei prescritti pareri all'uopo necessari. Le proposte non esitate nel corso diuna seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della sedutasuccessiva.
  6. Il presidente ed i componenti della giunta della Provincia regionale possonointervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio. Il presidente delconsiglio, o, 1/5 dei consiglieri, possono richiedere l'intervento delpresidente eletta Provincia e/o dei membri della giunta.
  7. Il presidente della Provincia regionale è tenuto a rispondere agli attiispettivi dei componenti il consiglio entro 30 giorni dalla presentazione deimedesimi presso la segreteria dell'ente. La mancata risposta costituisce gravelesione delle prerogative di controllo del consiglio.
 
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Art. 27 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni

  1. La conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari programma e coordina l'attività delle commissioni consiliari. La convocazione della conferenza è disposta dal presidente del consiglio, o a richiesta, da 1/3 dei componenti la conferenza stessa.
 

Art. 28 - Modalità di convocazione del Consiglio

  1. Il consiglio è convocato dal presidente almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri o al domicilio da essi eletto.
  2. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti nell'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma precedente.
  3. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche 24 ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
  4. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo della Provincia regionale.
  5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione di consiglieri almeno 3 giorni prima, o 24 ore prima nei casi d'urgenza. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie, contestualmente alla notifica ai consiglieri, è pubblicato all'Albo della Provincia. Il dipendente addetto è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora in corso nel giorno in cui la stessa ha luogo.
  6. Per fatti di particolare rilevanza sociale possono convocarsi, in via eccezionale, con le modalità previste per la convocazione del consiglio, sedute del consiglio aperte alla partecipazione dei cittadini.
 

Art. 29 - Numero Legale

  1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata.
  2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
  3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. 4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
  4. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
  5. Le sedute del consiglio sono pubbliche, tranne i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
  6. La seduta è segreta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
  7. Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei propri componenti il regolamento interno. Per le successive modifiche è richiesta la stessa maggioranza.
 

Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri

  1. I consiglieri provinciali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni.
  2. I consiglieri provinciali hanno potere di iniziativa, anche deliberativa, su ogni questione sottoposta all'esame del consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo.
  3. I consiglieri provinciali possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento del consiglio.
  4. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta e delle determinazioni del presidente della Provincia sono trasmesse al domicilio dei consiglieri.
 
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Art. 31 - Costituzione in Gruppi

  1. I consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi.
  2. Un gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere purché aderente a forze politiche rappresentate in assemblee elettive nazionali o regionali.
  3. I gruppi, per l'espletamento delle loro funzioni, godono della disponibilità di locali, personale e servizi, in proporzione alla consistenza numerica, secondo le modalità fissate nel regolamento dei lavori consiliari.
 

Art. 32 - Commissioni Permanenti

  1. Le questioni sulle quali il consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente dalle commissioni consiliari permanenti istituite in seno al consiglio, formate da consiglieri provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. La composizione delle commissioni consiliari è integrata, in qualità di membro con voto consultivo, dal presidente del consiglio o dal vice presidente del consiglio da lui delegato. Sono, altresì, istituite due commissioni consiliari permanenti con funzioni di controllo e di garanzia.
  2. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio provinciale.
  3. Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, da dichiarazione da parte del presidente della Provincia entro 5 giorni dalla stessa ricezione.
  4. Ai lavori delle commissioni possono partecipare ed intervenire, senza diritto a voto, i componenti la giunta della Provincia regionale, i consiglieri provinciali nonché i rappresentanti dei comuni della stessa Provincia e i rappresentanti degli interessi diffusi, le associazioni di volontariato, esperti e tecnici, nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento consiliare, che disciplina le forme di pubblicità dei lavori.
  5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Alle commissioni può essere assegnata dal consiglio la funzione di redigere atti da sottoporre al consiglio medesimo sulla base di sue indicazioni. Il regolamento consiliare determina i poteri delle commissioni e disciplina il funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori.
 

Art. 33 - Commissioni Speciali o d'Inchiesta

  1. Il consiglio, su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica e con apposita delibera da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può costituire, secondo criteri di cui all'art. 28, commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di esaminare argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività dell'ente.
  2. Le commissioni procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio e riferiscono al consiglio stesso nei termini fissati dalla delibera costitutiva. Al consiglio compete trarre le conseguenze degli accertamenti effettuati.
 

Art. 34 - Regolamento

  1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consiglio e delle commissioni sono contenute in apposito regolamento.
  2. Il personale assegnato all'ufficio del presidente del consiglio può essere trasferito previo consenso del presidente stesso.
 
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