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Statuto - Titolo IV - La Giunta

Art. 35 - Composizione della Giunta

  1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente che la presiede, e da un numero diassessori, compreso fra otto e dodici, determinato di volta in volta dalPresidente, tenendo conto delle esigenze dell'Ente. Il Presidente, entro diecigiorni dalla proclamazione, nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'attodella presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso deirequisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio provinciale edalla carica di presidente della provincia. La composizione della Giunta vienecomunicata, entro dieci giorni dalla nomina, al consiglio provinciale, che puòesprimere formalmente le proprie valutazioni. La Giunta provinciale dura incarica cinque anni.
  2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previsteper la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devonoessere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore,entro dieci giorni dalla nomina.
  3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliereprovinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore hafacoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficiointende optare; se non rilascia dichiarazione, decade dalla carica diassessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediatacessazione dalla carica non prescelta.
  4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dalpresidente della Provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi inaltri enti,anche se in rappresentanza della provincia.
  5. Il presidente periodicamente riferisce dell'attività dei consulenti e deirappresentanti della Provincia in altri enti.
  6. Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affinifino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta.
  7. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti dellagiunta attestano dinanzi al segretario generale dell'ente, che ne redigeapposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.
  8. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gliassessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestanogiuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provinciaregionale.
  9. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. Laloro decadenza è dichiarata dal presidente della Provincia.
  10. Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituiscein caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensionedall'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, dellalegge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, qualora si assenti o siaimpedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componentedella giunta più anziano in età.
  11. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gliincarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.
  12. Il presidente può delegare ai singoli assessori, con appositi provvedimenti,determinate sue attribuzioni.
  13. Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziatarelazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio puòesprimere valutazioni . Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvedealla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nellealtre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.
  14. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti delpresidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglioprovinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo edall'Assessorato regionale degli enti locali.
  15. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta lacessazione dalla carica dell'intera giunta.
  16. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giuntaassicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 1.
 

Art. 36 - Attribuzioni della Giunta

  1. La giunta collabora con il presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.
  2. La Giunta delibera sulle materie appresso indicate e su quelle ad essa demandate dalla legge: - Schema dello statuto provinciale e sue modifiche; - regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale, dotazione organica del personale, costituzione dei gruppi di lavoro, assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna ed esterna; - programma triennale delle assunzioni ed avvio delle procedure concorsuali; - assunzione del personale dopo l'esperimento delle procedure concorsuali da parte dei dirigenti; - contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili; - delega ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali; - piano esecutivo di gestione; - autorizzazione alle transazioni; - perizie di varianti che importino una maggiore spesa; - indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti; - indennità di funzione per il Presidente della Provincia e degli assessori in applicazione del regolamento previsto dall'art.19 della l.r. 30/2000; - accettazioni o rifiuti di lasciti o donazioni; - permute immobiliari; - vendita suolo e sottosuolo demaniale; - presa d'atto contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori; - autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. - modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia ed elaborazione e proposizione al Consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi. - assenso per la nomina e revoca del Direttore Generale e del Segretario Generale.
  3. Su invito del presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, anche su proposta degli assessori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della giunta in occasione della trattazione di specifici argomenti, il presidente del consiglio provinciale, consiglieri provinciali, dirigenti e funzionari dell'ente, consulenti ed esperti.
  4. La giunta è tenuta a dare comunicazione al consiglio sull'andamento o relazione delle delibere consiliari entro e non oltre i 3 mesi.
 

Art. 37 - Competenza degli Assessori

  1. Nel rispetto degli indirizzi e dell'attività collegiale della giunta ad ogni assessore vengono attribuite, con delega del presidente, materie omogenee corrispondenti a specifici settori funzionali, con il compito di sovrintendere agli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dal presidente.
  2. L'assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione.
 

Art. 38 - Diritto d'Udienza

  1. Il presidente e gli assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'ente.
 

Art. 39 - Mozione di sfiducia

  1. Nei confronti del Presidente può essere presentatamozione di sfiducia motivata. La mozione, se sottoscritta almeno da due quintidei consiglieri assegnati, deve essere posta in discussione dal Presidente delConsiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dallapresentazione. Il Consiglio vota la mozione per appello nominale, e la stessasi intende approvata se viene votata favorevolmente da almeno il 65% deiconsiglieri assegnati. L'eventuale frazione ai fini del raggiungimento del quorum si computa per unità. In caso di approvazione della mozione di sfiduciail Presidente e la giunta cessano dalla carica.
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