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Statuto - Titolo V - Responsabilità degli Amministratori

Art. 40 - Responsabilità degli Amministratori

  1. Gli amministratori, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalla legge. Gli amministratori rispondono, altresì, personalmente, nei confronti dei creditori delle spese da essi disposte o consentite in assenza dei dovuti atti autorizzativi e di impegno della relativa spesa. La responsabilità non insorge nel caso di lavori di somma urgenza purché gli stessi siano debitamente regolarizzati ai sensi di legge.
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