Statuto - Titolo VII - I Servizi Pubblici Locali
Art. 50 - Forme di Gestione
- La Provincia regionale di Agrigento, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fìni culturali e sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.
- La Provincia regionale di Agrigento gestisce i servizi pubblici di competenza, in relazione alla loro materia. caratteristica e dimensioni in economia, in concessioni a terzi, a mezzo di aziende speciali, di istituzioni, di società di capitali anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e comunque mediante le forme che, tra quelle elencate, assicurino la migliore efficienza ed efficacia.
- La Provincia regionale di Agrigento può, altresì, gestire i servizi pubblici tramite convenzioni con altri enti locali o per mezzo di consorzi.
- Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del consiglio provinciale e debbono essere adottate previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori dei conti sugli aspetti economici e finanziari della proposta.
Art. 51 - Aziende Speciali
- Per la gestione dei servizi di rilevanza economica edimprenditoriale la Provinciadi Agrigento può costituire una o più aziende speciali.
- L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalitàgiuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dalconsiglio provinciale.
- La costituzione dell'azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazionedel consiglio provinciale, assunta con il voto favorevole della maggioranzaassoluta del consiglieri assegnati, con il quale si approva lo statutoaziendale ed il piano economico finanziario, si conferisce il capitale didotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano lefinalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.
- Compete, inoltre, al consiglio provinciale approvare gli atti fondamentalidell'azienda, il piano programma, il bilancio triennale ed annuale diprevisione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo, verificarela rispondenza della gestione agli indirizzi deliberati, provvedere allacopertura degli eventuali costi sociali. La verifica dei risultati di gestioneè di competenza del consiglio.
- L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia,efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio daperseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi itrasferimenti, ivi inclusi quelli disposti dalla Provincia di Agrigento acopertura di costi sociali.
- Lo statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione ed ilfunzionamento dell'azienda, lo statuto aziendale deve conformarsi ai principidello statuto della Provincia di Agrigento.
Art. 52 - Organi dell'Azienda
- Organi dell'azienda speciale sono:
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il direttore;
- l'organo di revisione
Art. 53 - Consiglio di Amministrazione
- La nomina del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spetta al presidente della Provincia.
- I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti dal presidente della Provincia tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. La scelta del presidente può anche essere informata ai criteri indicati dal consiglio.
- Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il presidente della Provincia.
- La revoca del presidente dell'azienda speciale e dei singoli membri del consiglio di amministrazione e la cessazione del consiglio stesso sono disposte dal presidente della Provincia, con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede entro trenta giorni il presidente della Provincia.
Art. 54 - Presidente
- Il presidente dell'azienda speciale è nominato dal presidente della Provincia. Il presidente rappresenta l'azienda di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'azienda stessa, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
Art. 55 - Direttore
- Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione a seguito di pubblico concorso o per la scelta diretta, comunque informata ai criteri determinati dal regolamento sulle aziende speciali. Le modalità di nomina sono stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
- Al direttore compete la responsabilità gestionale dell'azienda.
Art. 56 - Organo di Revisione
- La composizione e la durata dell'organo di revisione vengono determinate all'atto della costituzione dell'azienda da parte del consiglio provinciale.
- La nomina dei revisori avverrà secondo le apposite norme fissate dallo statuto dell'azienda.
Art. 57 - Istituzioni per i servizi culturali e sociali
- La Provincia di Agrigento, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire una o più istituzioni.
- L'istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto.
- L'istituzione è costituita con delibera del consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Non possono essere costituite più istituzioni per l'esercizio di servizi affini.
Art. 58 - Organi dell'Istituzione
- Sono organi dell'istituzione: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il direttore.
- Il presidente e il consiglio di amministrazione, composto complessivamente da cinque membri sono nominati dal presidente della Provincia. La scelta del presidente può essere informata ai criteri indicati dal consiglio.
- Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto il presidente della Provincia.
- Il presidente della Provincia può revocare il presidente dell'istituzione e i singoli membri o l'intero consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.
- Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione è nominato dal presidente della Provincia per un periodo di tre anni fatta salva la possibilità di conferma tra i dipendenti di ruolo della Provincia o a contratto a tempo determinato.
Art. 59 - Costituzione e funzionamento dell'istituzione
- La Provincia di Agrigento, con la delibera di costituzione dell'istituzione provvede a: a) determinare le finalità e gli indirizzi dell'istituzione; b) conferire il capitale di dotazione; c) approvare un apposito regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'istituzione; d) individuare il personale da assegnare all'istituzione.
- L'istituzione deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- La Provincia, mediante apposite delibere consiliari, approva gli atti fondamentali dell'istituzione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi e provvede ad assicurare la copertura a carico del bilancio provinciale degli eventuali costi sociali. La verifica dei risultati di gestione è di competenza del consiglio che la esercita anche attraverso la competente commissione consiliare permanente. La contabilità dell'istituzione è disciplinata dal regolamento di contabilità della Provincia.
- Il collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.
Art. 60 - Aspettative, Permessi e Indennità
- Le aspettative, i permessi e le indennità degli amministratori dell'istituzione sono disciplinati dalla legge.
Art. 61 - Società di Capitale
- La Provincia di Agrigento può costituire società di capitale anche non a prevalente capitale pubblico locale individuando i soggetti privati partecipanti con la massima trasparenza e previa adeguata pubblicità.