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Statuto - Titolo VIII - Finanze - Bilancio - Contabilità

Art. 63 - Risorse Finanziarie

  1. La Provincia regionale di Agrigento all'interno dell'ordinamento della finanza locale, disciplinata dalla legge, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
  2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria la Provincia regionale di Agrigento può procurarsi entrate straordinarie facendo ricorso alle formule previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
  3. La Provincia regionale di Agrigento è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto previsto dalla legge.
 

Art. 64 - Demanio

  1. I beni demaniali della Provincia sono iscritti in regolari inventari aggiornati al fine di assicurare la tempestiva eventuale modifica alla classificazione.
  2. I beni provinciali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
  3. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di apposito inventario tenuto costantemente aggiornato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
  4. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal consiglio provinciale.
  5. Le classificazioni, l'inventario e la gestione dei beni mobili ed immobili sono disciplinati, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento di contabilità e da quello dei contratti.
 

Art. 65 - Formazione del Bilancio

  1. La gestione economico-finanziaria della Provincia regionale di Agrigento si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal consiglio, sulla base dello schema predisposto dalla giunta, a termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
  2. Il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono redatti in modo da consentire la rappresentazione e l'analisi dei programmi, servizi e interventi.
  3. L'azienda speciale e l'istituzione presentano propri bilanci entro termini tali da consentire alla giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.
 

ART.65 bis - Controlli

I principi della managerialità nella gestione della programmazione delle attività a livello strategico, e quello operativo e del correlato controllo della gestione, nell'accezione più ampia del termine, caratterizzano l'attività di governo dell'Ente. A tal fine la Provincia assicura i seguenti controlli:
- Controllo di regolarità amministrativa e contabile attraverso il controllo dei revisori;
- Controllo di gestione, teso all'analisi dei rapporti costi/risultati intesi alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione stessa, attraverso i vertici dirigenziali;
- Controllo strategico, teso alla coerenza degli obiettivi raggiunti e le risorse messe in campo attraverso il Nucleo di Valutazione;
- Controllo dei dirigenti apicali ed interno teso alla valutazione delle performance personali, attraverso il Nucleo di Valutazione e gli altri organi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

 

Art. 66 - Revisione Economico-Finanziaria

  1. In armonia con l'art. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 che recepisce l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32 il presidente della Provincia nomina un collegio di revisori composto da tre membri scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
  2. Essi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per una sola volta.
  3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia.
  4. Il collegio dei revisori, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
 

Art. 67 - Controllo di Gestione

  1. La Provincia regionale di Agrigento attua il controllo interno di gestione mediante istituzione di apposito servizio e del nucleo di valutazione.
  2. Il controllo di gestione deve accertare in relazione alle funzioni dell'ente, lo stato di attuazione dei programmi, dei piani, dei progetti della Provincia e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dalla Provincia stessa. Deve, altresì, accertare i risultati economico-finanziari raggiunti e il grado di efficienza, efficacia e produttività conseguite, in relazione agli obiettivi e ai di conseguimento degli stessi sulla base degli indici e del parametri prefissati in singoli atti programmatici e progettuali.
  3. Il servizio determina annualmente su indicazione del presidente, sentita la giunta, i parametri di riferimento del controllo.
  4. Il controllo della gestione viene esercitato, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione nell'ambito dei settori e dei servizi dell'ente, con raccordo centrale di competenza di specifiche strutture o nuclei di valutazione posti alle dipendenze funzionali del segretario generale, o del direttore generale che rispondono direttamente agli organi di Governo dell'ente. Delle risultanze del controllo di gestione vengono informati i revisori dei conti.Il nucleo di valutazione assiste gli organi di governo dell'Ente nella verifica, valutazione e controllo della realizzazione degli obiettivi, della economica gestione delle risorse, dell'imparziale e buon andamento dell'azione amministrativa.
 

Art. 68 - Regolamento di Contabilità

  1. Nell'ambito delle disposizioni di legge e del presente statuto la disciplina della finanza e della contabilità provinciale forma oggetto di apposito regolamento.
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