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Statuto - Titolo IX - Partecipazione Popolare

  1. Art. 69 - Forme di Partecipazione
  2. Art. 70 - Convenzioni
  3. Art. 71 - I Consorzi
  4. Art. 72 - Accordi di Programma
  5. Art. 73 - Referendum Consultivo
  6. Art. 74 - Presentazione della Proposta e giudizio d'inammissibilità
  7. Art. 75 - Iniziativa Popolare
  8. Art. 76 - Esame del Consiglio
  9. Art. 77 - Ammissibilità dell'iniziativa popolare
  10. Art. 78 - Petizioni
  11. Art. 79 - Consulte
  12. Art. 80 - Diritto d'accesso
  13. Art. 81 - Regolamento

Art. 69 - Forme di Partecipazione

  1. La Provincia regionale rende effettiva la partecipazione dei comuni, singoli o associati, all'esercizio delle proprie funzioni mediante:
  • l'intervento dei comuni nelle fasi della predisposizione delprogetto di programma di sviluppo economico sociale, della verifica del suostato di attuazione e del suo periodico aggiornamento;
  • la delega a comuni singoli o associati di funzioni amministrative ritenute diinteresse locale;
  • l'intervento di rappresentanti dei comuni ai lavori delle commissioniconsiliari penoanenti costituite in seno al consiglio provinciale;
  • l'assemblea consultiva dei comuni montani ai fini della valorizzazione dellezone montane;
  • l'invio di copia delle deliberazioni di consiglio e di giunta riguardantil'attività provinciale di carattere generale, nonché l'elenco di tutti gliimpegni di spesa in conto capitale.
 

Art. 70 - Convenzioni

  1. La Provincia regionale di Agrigento per l'esercizio coordinato di determinati servizi e funzioni stipula convenzioni con altri enti locali e con altri enti pubblici e privati. La convenzione, approvata dal consiglio provinciale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedano la emanazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 

Art. 71 - I Consorzi

  1. I consorzi sono istituiti, per la gestione associata di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata con la partecipazione di quei soggetti locali.
  2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie.
  3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione che preveda una determinazione della quota di partecipazione. La convenzione prevede, altresì, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
  4. La Provincia è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal presidente o suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consortile.
 

Art. 72 - Accordi di Programma

  1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi odi programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di amministrazionistatali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggettipredetti, il presidente della Provincia regionale in relazione alla competenzaprimaria o prevalente sull'opera o sugli interventi e sui programmi diintervento, promuove la condusione di un accordo di programma, anche surichiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare ilcoordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, ilfinanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. L'accordo può prevedere altresì procedimento di arbitrato, nonché interventisurrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
  3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, ilpresidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tuttele amministrazioni interessate.
  4. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; èapprovato con atto formale del presidente della Provincia ed è pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo qualora preveda l'intervento dellaRegione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina leeventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.
  5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione delsindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trentagiorni a pena di decadenza.
  6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventualiinterventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidentedella provincia e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.
 
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Art. 73 - Referendum Consultivo

  1. Il consiglio provinciale delibera l'indizione dei referendum consultivi su materie di rilevante interesse generale di competenza della Provincia regionale di Agrigento.
  2. Il ricorso al referendum può essere deliberato per iniziativa della giunta o della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia, ovvero da almeno diecimila elettori residenti nei comuni della provincia o di dieci consigli comunali del territorio provinciale.
  3. La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio. In tal caso, ove si tratti di referendum di iniziativa popolare, la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori residenti in ciascuno dei comuni interessati.
  4. Non possono formare oggetto di referendum:
  • atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
  • atti relativi al personale della Provincia;
  • regolamenti della provincia;
  • bilanci, tributi e contabilità;
  • atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi;
  • pareri richiesti dalla legge.

I requisiti referendari devono essere specificati con chiarezza. Il referendum viene indetto dal presidente della Provincia entro novanta giorni dall'esecutività della relativa delibera. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. L'esito del referendum è proclamato dal presidente nella prima seduta utile del consiglio e viene iscritto per la discussione apposito oggetto. Nel caso al referendum hanno partecipato la maggioranza degli elettori e allorquando sul quesito referendario si sia formata la maggioranza assoluta dei votanti l'amministrazione è impegnata a tenere conto della volontà espressa dagli elettori. Sulla materia che ha formato oggetto del quesito referendario non può essere indetto nuovo referendum nell'arco temporale della stessa legislatura. All'onere finanziario per le spese del referendum l'amministrazione farà fronte mediante appositi strumenti di bilancio. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di effettuazione del referendum.

 

Art. 74 - Presentazione della Proposta e giudizio d'inammissibilità

  1. La proposta di referendum, indicante l'atto deliberativo di cui s'intende promuovere l'abrogazione, deve essere presentata alla segreteria generale.
  2. Una commissione appositamente costituita, composta dal segretario generale e da componenti scelti dallo stesso, dovrà pronunciarsi: a) sull'ammissibilità della proposta di referendum entro 20 giorni dalla data della sua presentazione; b) sulla sospensione dell'esecuzione della delibera di cui si intende promuovere l'abrogazione in caso di accoglimento della relativa proposta di referendum abrogativo; c) sulla data di svolgimento del referendum.
  3. Il giudizio d'ammissibilità è limitato alla verifica della legittimità della richiesta della regolarità della procedura ai sensi del presente statuto e del regolamento di cui all'articolo immediatamente precedente.
 

Art. 75 - Iniziativa Popolare

  1. L'iniziativa popolare per la formazione degli attiamministrativi di competenza del consiglio provinciale, si esercita mediante lapresentazione di proposte sottoscritte da almeno 1.000 elettori iscritti nelleliste per l'elezione del consiglio provinciale.
  2. L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di proposteda parte di almeno un consiglio comunale della Provincia regionale.
  3. La Provincia regionale, nei modi stabiliti con apposito regolamentod'esecuzione, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari perl'esercizio del diritto d'iniziativa
 
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Art. 76 - Esame del Consiglio

  1. Entro 3 mesi dalla presentazione, la proposta di iniziativa popolare è iscritta nel calendario dei lavori del consiglio provinciale
 

Art. 77 - Ammissibilità dell'iniziativa popolare

  1. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia di tributi,di bilancio, di personale nonché in materia relativa ad atti amministrativid'autonomia interna del consiglio.
  2. Sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa decide il consiglio provinciale..
 

Art. 78 - Petizioni

  1. I cittadini, i consigli comunali, le organizzazioniprovinciali delle confederazioni dei lavoratori nonché le associazioniriconosciute a livello nazionale possono rivolgere petizioni al presidentedella Provincia per chiederne l'intervento su questioni d'interesse collettivo.
  2. Le petizioni devono essere prese in considerazione dal presidente dellaProvincia che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro 30giorni. Le petizioni sono raccolte in un unico apposito registro in ordinecronologico con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito daglieventuali provvedimenti adottati, Il registro è pubblico e disponibile allaconsultazione dei cittadini. Delle petizioni ricevute, il presidente dellaProvincia dovrà darne comunicazione al consiglio nella prima seduta utile dopola ricezione delle stesse.
 

Art. 79 - Consulte

  1. La Provincia regionale può costituire consulte, ai fini di un'efficace e permanente raccordo con i cittadini che fruiscono dei servizi provinciali, le loro associazioni ed organismi rappresentativi. Dette consulte esprimono parere proposte sulle materie oggetto della loro attività.
  2. Tali consulte, composte con la massima rappresentatività, sono costituite con delibere del consiglio, anche su proposta delle associazioni sopra indicate.
  3. E' obbligatoriamente istituita la consulta provinciale per la pari opportunità tra uomo e donna. Il consiglio nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.
 

Art. 80 - Diritto d'accesso

  1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tuteladi situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documentiamministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta alresponsabile dell'amministrazione che ha formato il documento o lo detienestabilmente.
  3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia didocumenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalle leggi e dalregolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia èsubordinato al rimborso dei costi di riproduzione nonché ai diritti di ricercae di visura, salvi gli oneri fiscali di legge.
 

Art. 81 - Regolamento

  1. Il consiglio provinciale adotta il regolamento di disciplina del diritto d'accesso e della trasparenza dell'azione amministrativa.
  2. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere all'informazione di cui l'amministrazione è in possesso, presupposto di una effettiva partecipazione, è istituito apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività della Provincia e delle istituzioni dipendenti.
 
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