I requisiti referendari devono essere specificati con chiarezza. Il referendum viene indetto dal presidente della Provincia entro novanta giorni dall'esecutività della relativa delibera. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. L'esito del referendum è proclamato dal presidente nella prima seduta utile del consiglio e viene iscritto per la discussione apposito oggetto. Nel caso al referendum hanno partecipato la maggioranza degli elettori e allorquando sul quesito referendario si sia formata la maggioranza assoluta dei votanti l'amministrazione è impegnata a tenere conto della volontà espressa dagli elettori. Sulla materia che ha formato oggetto del quesito referendario non può essere indetto nuovo referendum nell'arco temporale della stessa legislatura. All'onere finanziario per le spese del referendum l'amministrazione farà fronte mediante appositi strumenti di bilancio. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di effettuazione del referendum.