Statuto - Titolo XI - Procedimento Amministrativo
Art. 87 - Principi Procedurali
- La Provincia regionale di Agrigento informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge regionale 30 aprile 1991, n. lO.
- Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
- La giunta disciplina con specifiche disposizioni i singoli tipi di procedimento evidenziando gli uffici competenti all'istruzione e definizione, tenendo conto delle caratteristiche della struttura provinciale e assicurando costantemente diritto d'accesso e informazione.
Art. 88 - Svolgimento
- Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso comunicazioni ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
- Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, indicando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.
- Le attività ispettive e di controllo da parte dell'amministrazione provinciale per l'esercizio di attività private soggette all'autorizzazione pubblica devono avvenire alla presenza dell'interessato o suoi incaricati, salvo i casi di impossibilità oggettiva.
Art. 89 - Partecipazione
- 1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonchéi portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, possonopresentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione,ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto delprocedimento.
Art. 90 - Responsabile
- Il responsabile del procedimento è determinato, per ciascun atto di competenza provinciale, in conformità alla legge, allo statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento, ed è comunque individuabile, sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.
- Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle nonne vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo. I soggetti direttamente interessati, a cui non è stata inviata la comunicazione, possono sollecitare con esposto, l'attivazione delle autorità preposte per l'avvio dei procedimenti disciplinari e di responsabilità specifica per i dirigenti.
Art. 91- Procedure Internet
- L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato ad iniziativa privata.
- Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina con atto deliberativo della giunta.
- L'amministrazione provinciale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative, creando sportelli aperti al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio.
Art. 92 - Procedure Contrattuali
- Il regolamento sui contratti disciplina le procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso ed in generale l'attività contrattuale dell'amministrazione, secondo criteri che garantiscono pubblicità delle procedure e obiettività nella scelta del contraente. La pubblicazione dei bandi per le gare d'appalto deve avvenire con tempi che garantiscono l'effettiva possibilità di partecipazione alle imprese interessate, tenendo conto della rilevanza e entità dell'importo del lavoro da realizzare.