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Statuto - Titolo XII - Norme Transitorie

Art. 93 - Norme Transitorie

  1. La revisione e l'abrogazione delle norme del presente statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.
  2. La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non ha effetto se non dall'entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo statuto.
  3. Le modifiche statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello statuto.
 

Art. 94 - Regolamenti

  1. I regolamenti per la cui adozione non siano prescritti dei termini di legge sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto. Sino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti continuano ad applicarsi le normative regolamentari in vigore in qualità compatibili con le disposizioni di legge e del presente statuto.
  2. I regolamenti vengono approvati nei modi e nelle forme previste dalla legge.
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