/ Regolamenti » Consiglio provinciale - Artt. 1-10

Consiglio provinciale Artt. 1-10

Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari

Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.

 
 

Art. 1 - Convocazione della prima adunanza del consiglio

  1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli e1etti il Consiglio della Provincia Regionale Tiene la sua prima adunanza.
  2. La convocazione e' disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
  3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la Presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.
 

Art. 2 - Adempimenti della prima adunanza

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede in primo luogo alle operazioni di giuramento dei consiglieri quindi alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo collegio.

 

Art. 3 - Giuramento dei consiglieri

  1. Il consigliere anziano, appena assunta la Presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia Regionale in armonia agli Interessi della Repubblica e della Regione".
  2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
  3. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
  4. Del giuramento si redige processo verbale.
  5. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
  6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.
 

Art. 4 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

  1. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, con votazioni separate, il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio, di cui uno Vicario, cui compete l'indennità prevista dalla legge.
  2. Per l'elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, in una seconda votazione viene eletto il consigliere che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
  3. L'elezione dei due Vice Presidenti avviene in un'unica votazione, con voto limitato ad uno. Risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. L'eletto che ha riportato il maggior numero di voti assumerà la funzione di Vice Presidente Vicario.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario, in assenza di entrambi, dall'altro Vice Presidente.
 

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente

  1. Il Presidente predispone l'O.d.g. dei lavori consiliari; convoca e presiede il Consiglio Provinciale; attiva le Comm.ni Consiliari costituite e ne dirime i conflitti di competenza; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario, in assenza di entrambi, dall'altro Vice Presidente
 

ART. 5 bis - ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza:
* coadiuva il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni;
* garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari;
* può attribuire ad uno dei componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifiche tematiche di sua competenza;
* indica annualmente alla Giunta, sentita la Commissione dei Capigruppo, la dotazione finanziaria del fondo della presidenza del consiglio provinciale;
* stabilisce, sentita la Commissione dei Capigruppo, i criteri da adottare nella ripartizione delle somme del fondo della presidenza del consiglio provinciale destinate alle commissioni consiliari;
* cura i rapporti con gli Uffici di Presidenza dei Consigli di altri enti territoriali;
* coordina il lavoro delle commissioni consiliari permanenti, collaborando con le stesse per il loro funzionamento;
* su richiesta del Presidente del Consiglio esprime parere in merito alla partecipazione dei consiglieri provinciali a convegni, manifestazioni e studi inerenti la carica istituzionale;
* su richiesta del Presidente del Consiglio esprime il proprio parere per l'assegnazione delle proposte di atti deliberativi alle singole Commissioni Consiliari;
* esamina le giustificazioni delle assenze dei consiglieri provinciali dalle sedute del Consiglio e propone al Presidente del Consiglio i provvedimenti conseguenti.

 

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari

  1. Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni si procede alla costituzione dei gruppi consiliari.
  2. Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla diretta elezione nella lista. In caso diverso si puo' costituire un gruppo misto con un numero non inferiore a tre componenti. 
  3. Resta salva la facolta' a più gruppi consiliari di potersi costituire anche in gruppo unico indipendentemente dal numero dei componenti.
  4. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo e del vice-capogruppo. In caso di mancata designazione si considera capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo per numero di preferenze individuali.
 

Art. 7 - Commissione dei capigruppo

  1. E' istituita la Commissione dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente dell'adunanza dei consiglieri, il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Commissione dei capigruppo.
  2. La Commissione è convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei capigruppo.
  3. Alla Commissione dei capigruppo partecipa, senza diritto a voto, il Presidente della Provincia e/o un Assessore dallo stesso delegato.
 

Art. 8 - Locali e personale per i gruppi consiliari

  1. Per l'espletamento delle loro funzioni, la Giunta assicura ai gruppi consiliari la disponibilita' dei locali, persone, servizi e mezzi finanziari, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.
 

Art. 9 - Riunioni del consiglio

  1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo medesimo.
  2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
  3. Il Presidente, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto alle medesime riunioni.
 

Art. 10 - Convocazione del consiglio

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Organo stesso che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data.
  2. Ai fini della convocazione del Consiglio e di ogni altro avviso o comunicazione o trasmissione di documento, si intende che il domicilio dei Consiglieri sia eletto presso la segreteria del gruppo consiliare di appartenenza costituito ai sensi del precedente art.6.
  3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco puo' essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, ove la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione puo' essere differita dal giorno seguente.
  4. Dell'avvenuta notifica presso la segreteria del gruppo viene data comunicazione al Consigliere presso la propria residenza, mediante fonogramma, fax o telegramma.
  5. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Provincia Regionale, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e, dopo, le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
  6. Nei giorni di seduta del Consiglio va esposta al balcone della sede della Provincia Regionale la bandiera nazionale.
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO