
Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.
Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede in primo luogo alle operazioni di giuramento dei consiglieri quindi alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo collegio.
L'Ufficio di Presidenza:
* coadiuva il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni;
* garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari;
* può attribuire ad uno dei componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifiche tematiche di sua competenza;
* indica annualmente alla Giunta, sentita la Commissione dei Capigruppo, la dotazione finanziaria del fondo della presidenza del consiglio provinciale;
* stabilisce, sentita la Commissione dei Capigruppo, i criteri da adottare nella ripartizione delle somme del fondo della presidenza del consiglio provinciale destinate alle commissioni consiliari;
* cura i rapporti con gli Uffici di Presidenza dei Consigli di altri enti territoriali;
* coordina il lavoro delle commissioni consiliari permanenti, collaborando con le stesse per il loro funzionamento;
* su richiesta del Presidente del Consiglio esprime parere in merito alla partecipazione dei consiglieri provinciali a convegni, manifestazioni e studi inerenti la carica istituzionale;
* su richiesta del Presidente del Consiglio esprime il proprio parere per l'assegnazione delle proposte di atti deliberativi alle singole Commissioni Consiliari;
* esamina le giustificazioni delle assenze dei consiglieri provinciali dalle sedute del Consiglio e propone al Presidente del Consiglio i provvedimenti conseguenti.