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Diritto di accesso

Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi

Approvato dal Consiglio Prov.le con delibera n. 03 del 09/01/1996 resa esecutiva dal Co.Re.Co.
sez. centrale con decisione n. 059/3434 del 28.03.96

 
 

Art. 1 - Introduzione

Il presente regolamento, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art.25 della L.R.10 del 30/04/1991, disciplina le modalità di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente Provincia Regionale di Agrigento.

 

Art. 2 - Soggetti interessati

I soggetti interessati, cittadini, rappresentanti di associazioni ed organismi vari per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per sè stessi o per quanto rappresentato, possono accedere ai documenti ed gli atti amministrativi, così come definiti dall'art.25 della L.R.n.10/91, salvo quanto previsto dal successivo art.27.

 

Art. 3 - Modalità della richiesta

L'istanza d'accesso, redatta in carta semplice, sulla base del modello allegato sub.a, indirizzata al Presidente della Giunta Provinciale, deve contenere le generalità del richiedente, l'indicazione delle rappesentanze, l'esplicitazione dell'interesse in relazione all'accesso e le indicazioni del documento richiesto o comunque notizie per la sua individuazione. L'istanza, comunue dev'essere motivata. Con le stesse indicazioni di cui al precedente comma, l'istanza d'accesso può essere formulata anche verbalmente dai Consiglieri Provinciali.

 

Art. 4 - Istruttoria della richiesta

La richiesta d'accesso ai documenti amministrativi viene esaminata dal Responsabile del Procedimento competente per materia che esprime parere sull'accoglimento o meno della richiesta ne dà attestazione in calce all'istanza autorizzata dal Dirigente. L'atto di accoglimento della richiesta d'accesso dovrà essere, tempestivamente, esaminata dall'ufficio competente. L'esercizio del diritto di visione dei documenti dovrà avvenire entro 15 gg.dalla richiesta, mentre il rilascio di copie entro il termine masimo di 30 gg.

 

Art. 5 - Esercizio del diritto di accesso

Il diritto di accesso si esercita mediante esame o estazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame del documento è gratuito, ed avviene presso il Settore competente. Il rilascio di copie di documenti, autorizzato con le medesime formalità di cui al comma precedente, è subordinato al pagamento della somma di L.500 a foglio, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il Consigliere Provinciale, l'Assessore Provinciale sono esentati dal pagamento per il rilascio di copie, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

 

Art. 6 - Pagamento diritti di accesso

I diritti previsti dall'art.5 saranno introitati mediante l'acquisto, da parte del richiedente, di bollini di pari importo, forniti dall'Ente ed in carico del Responsabile del servizio. Il bollino sarà apposto in ogni singolo foglio ed annullato con il timbro rotondo dell'Amministrazione. I bollini avranno le dimensioni di cm.3,5 x cm.4 e recheranno al centro lo stemma della Provincia e nel lembo inferiore la cifra dell'importo. Attorno la scritta Provincia Regionale di Agrigento, il colore predominante sarà il verde e le scritte in bianco. Al momento del ritiro dei bollini dalla tipografia sarà redatto, per carico dell'economo, un verbale sottoscritto dal Segretario Generale e dal Ragioniere Capo, in cui saranno specificatamente indicate la data, la quantità e il corrispondente totale importo. L'Economo Provinciale, a richiesta dei responsabili dei vari settori, consegnerà i bollini e, in tal senso, curerà un registro di carico e scarico, ed a cadenza mensile, sarà effettuato il relativo rendiconto. L'Economo curerà, altresì, le procedure di introito.

 

Art. 7 - Limitazioni al diritto di accesso

L'eventuale rifiuto,differimento o limitazione dell'accesso ai documenti amministrativi nei casi stabiliti dall'art.8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, devono essere sempre motivati e comunicati al richiedente. Trascorsi comunque 30gg.dalla data della richiesta senza avervi provveduto, questa s'intende rifiutata.

 

Art. 8 - Documenti sottratti all'accesso

L'Ente, con ordinanza Presidenziale motivata, ha la facolta' di sottrarre all'accesso, di volta in volta soltanto quei documenti, o parte di essi, nei quali ravvisi, per effetto della divulgazione, la possibilita' di arrecare danno o pregiudizio a terzi e/o all'Ente. L'Ente si riserva, altresi', la facolta' di differire, per il tempo strettamente necessario, l'accesso ai documenti richiesti ove dalle loro conosc

 

Art. 9 - Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 ed in relazione all'esigenza di salvagurdare la riservatezza di terzi, persone gruppi ed imprese, garantendo, peraltro ai medesimi, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sara' necessaria per curare o per diffendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) Accertamenti medico-legali e relativa documentazione relativi ai dipendenti e loro familiari;
b) documeti ed atti comunque relativi alla salute dei dipendenti o loro familiari;
c) planimetrie di appartamenti o d'immobili di proprieta' dell'Ente;
d) documentazioni attinenti a procedimenti penali a carico di dipendenti dell'Ente;
e) atti di gare incorso di svolgimento e comunque documentazioni di imprese ed elaborati di liberi professionisti.

 

Art. 10 - Documentazione per l'accesso

Le dichiarazioni ovvero le attestazioni rese per l'esercizio del diritto di accesso potranno essere rese con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

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