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Benefici economici - Artt. 1-10

Regolamento per la concessione dei benefici economici della Provincia Regionale di Agrigento

Art. 13 l.r. n. 10 del 30.04.1991

 

Capo I - Norme di carattere generale

 

Art. 1 - Finalità

La Provincia Regionale, nell'ambito dei compiti Istituzionali e nei limiti dei relativi stanziamenti di Bilancio, interviene attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di altri vantaggi economici comunque denominati, per la realizzazione di iniziative di sostegno nei settori di propria competenza concernenti i beni culturali ed ambientali, di attività artistiche, sociali, assistenziali, culturali, sportive, di spettacolo e del tempo libero, lo sviluppo artistico, le attività artigiane e quant'altro ritenuto di particolare interesse della comunità amministrata.
- Con il presente regolamento la Provincia Regionale, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto :
- dall'art.. 24 della legge regionale 6 Marzo 1986, n. 9;
- dall'art. 13 della suddetta legge;
- dall'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
- dall'art. 12 della legge n. 33 del 23/5/1991;
- dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. lO (che, sarà nel presente Regolamento chiamata "Legge") assicurando la massima trasparenza e l'imparzialità nell'azione amministrativa, il buon andamento e l'efficienza dei servizi ed il conseguimento delle utilità socio-economiche alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

 

Art. 2 - Osservanza del regolamento

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente art. 1. L' effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

 

Art. 3 - Modalità della richiesta

La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 30/04/1991, n. lO degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

 

Art. 4 - Accesso ai documenti amministrativi

L'accesso e il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti relativi ai provvedimenti di concessione di benefici economici di cui al precedente art. 1 può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse, secondo quanto disposto dalla "Legge". Il rilascio avviene in bollo nei casi previsti dalla legge ed in copia fotostatica previo pagamento dei soli costi, che sono determinati, periodicamente, dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione di carattere generale.

 

Art. 5 - Programmazione

Il Consiglio Provinciale sentite le consulte costituite e previa acquisizione dei pareri delle commissioni competenti, procede in sede di approvazione del bilancio di previsione:
- alla formazione dei programmi degli interventi che si propone di attuare nel corso dell'anno successivo avuto riguardo anche ai riflessi socio-economici e culturali che possono derivare dalle iniziative che intende realizzare;
- alla individuazione dei settori di intervento da privilegiare ed ai quali si vuole dare attuazione prioritaria;
- alla determinazione della misura massima dell'intervento economico da dei singoli settori di intervento di cui al successivo art. 6.

 

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammissibili

La programmazione di massima degli interventi economici della Provincia, anche al fine di predisporre gli stanziamenti di bilancio, mira alla individuazione degli interventi meritevoli di attenzione, attraverso una politica più razionale, da perseguire sulla base di scelte prioritarie autonome e predeterminate, la quale tuttavia non deve trascurare l'aspetto promozionale dei singoli settori. Gli interventi di sostegno che la Provincia Regionale può effettuare in favore di enti pubblici e di soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone e tenuto conto anche delle statuizioni dell'Art. 13 della Legge Regionale n, 9/86, sono, di norma, rivolti:
a) - alla valorizzazione, tutela e fruizione sociale dei beni culturali ed ambientali esistenti nell'ambito del territorio provinciale;
b) - alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, di formazione e promozione del diritto allo studio, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
c) - alla promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi;
d) - al sostegno delle attività artigiane ivi compresa la concessione di incentivi e contributi;
e) - alla realizzazione di attività umana e sociale;
f) - alle iniziative ed attività a sostegno del lavoro e cooperazione, problemi della gioventù, condizione femminile ed emigrazione;
g) - alla realizzazione di mostre, congressi, seminari, esposizione, rassegne, conferenze, scambi culturali, concorsi ed altre manifestazioni socio-culturali o a carattere ricreativo e di quanto altro possa tornare utile alla collettività;
h) - a quanto attiene alla organizzazione e alle attività del servizio biblioteca provinciale.
Nell'ambito delle iniziative sopra elencate tutti i Settori potranno realizzare tutte le iniziative indicate nella precedente lettera g) del presente articolo. Possono, altresì, essere effettuati interventi economici a sostegno dell'attività svolta da organizzazioni ed associazioni aventi rilevanza nazionale che operano nel territorio della Provincia e da associazioni culturali e sportive aventi sede nell'ambito provinciale che abbiano svolto attività continua e pluriennale documentata. Le spese di cui alle lettere a, b, e, d, non sono escluse nel caso degli interventi economici di cui al precedente comma.

 

Art. 7 - Soggetti beneficiari

Destinatari degli interventi di sostegno possono essere : Enti Pubblici, Privati, Associazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, Associazioni non riconosciute e comitati, aventi strutture nel territorio di uno dei Comuni della Provincia e che svolgono in prevalenza attività nei settori di cui all'art. 1 nonchè soggetti privati, questi ultimi soltanto nell'ambito della Solidarietà Sociale. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi di sostegno può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione della Provincia assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alle quali l'ente è preposto.

 

Art. 8 - Disposizioni relative alle modalità di intervento

L'intervento della Provincia non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 7, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie. La Provincia rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti a terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. La Provincia non assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla Provincia contributi anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Provincia stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Provincia la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato . Gli interventi della Provincia relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature provinciali. Le spese di ospitalità e di rappresentanza concernenti fornitura di alloggi, pranzi e cene, se prese in considerazione con la concessione di contributi, devono essere effettuate in linea di coordinamento e controllo con l'Amministrazione Provinciale. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Provincia non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od Associazione organizzatore e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essi collaborano nonche oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature, impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messe gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Provincia Regionale o da altri enti pubblici o privati. Nella documentazione da produrre, per manifestazioni o iniziative di carattere artistico-teatrale, è fatto obbligo al beneficiario del contributo di produrre copia autenticata del contratto stipulato con le compagnie, associazioni, enti, cooperative, ecc., o soggetti singoli che operano nel campo dello spettacolo. L'Ente Provincia in sede di liquidazione del contributo, defalcherà dalla somma spettante il 2O% dell'incasso al netto di ogni ritenuta risultante dal borderò della S.I.A.E. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della concessione di benifici economici e finanziari il Foro competente è quello di Agrigento.

 

Art. 9 - Istanze

I soggetti di cui all'art. 7, al fine di accedere agli interventi di sostegno, ai contributi e alle altre forme di vantaggio economico, devono fare pervenire entro il termine di cui alla normativa che segue le istanze di concessione. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predisposti e messi a disposizione degli interessati dagli uffici preposti. Si considerano prodotte in tempo utile le domande, purchè corredate dalla documentazione indicata nel successivo art. 10, fatte pervenire o spedite a mezzo raccomandata postale entro il termine sopra indicato; in quest'ultimo caso, fanno fede timbro e data dell'Ufficio Postale accettante.

 

Art. 10 - Documenti da allegare all'istanza

Per la richiesta degli interventi di sostegno finanziario di cui al presente Regolamento, da parte dei soggetti di cui all'art. 7, le istanze di concessione con l'indicazione dell'Ente o ragione sociale, sottoscritta dal legale rappresentante, con le quali si chiede la concessione del sostegno finanziario, vanno corredate della seguente documentazione:
1) Codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'Ente o Associazione richiedente;
2) Copia autenticata dell'atto costitutivo, con allegato statuto, dal quale risulti che il soggetto richiedente non persegue finalità di lucro. Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello statuto siano in possesso dell'Amministrazione, in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante la persistente validità dei suddetti atti; per le associazioni e i comitati non dotati di atto costitutivo e di statuto dovrà essere prodotto rispettivamente l'elenco dei soci e quello dei componenti il comitato.
3) Copia conforme del verbale contenente la deliberazione dell'Organo Statutario dell'Ente di richiesta di contributo;
4) Dettagliata relazione illustrativa, corredata da preventivo analitico di spesa, delle attività istituzionali e della iniziativa per cui si chiede il contributo specificandone gli scopi e la rilevanza; ogni variazione che dovesse intervenire su quanto descritto nella relazione, sia dei costi che del contenuto, deve essere tempestivamente comunicata all' Amministrazione per eventuali adempimenti di competenza;
5) Data e luogo di svolgimento indicativo dell' iniziativa;
6) Copia del bilancio preventivo approvato dagli Organi statutari, nel quale sia incluso il contributo richiesto alla Provincia e gli eventuali altri interventi economici richiesti e/o erogati da Enti Pubblici diversi;
7) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi della Legge 15/68, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'inesistenza a carico del dichiarante di procedimenti penali in corso e di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione. Il beneficiario dell'intervento economico dovrà produrre la documentazione di cui al successivo art. 19 del presente regolamento;
8) Ogni altra dichiarazione prevista dalle norme particolari del presente regolamento. Per i soggetti privati i documenti da allegare verranno determinati nella parte speciale. È data facoltà ai singoli settori dell' Amministrazione, ai quali sono pervenute le istanze, richiedere ulteriore specifica documentazione a completamento delle stesse.
È fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti di cui alla legge 04/01/68 n. 15 e successive modificazioni; in tali casi, l' Amministrazione si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato.

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