Consiglio provinciale - Artt. 11-20
Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari
Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.
Art. 11 - Pubblicazione dell'ordine del giorno
L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui al precedente art.1O all'Albo Pretorio dell'Ente.
Art. 12 - Deposito di atti e documenti
- Presso la presidenza del Consiglio saranno raccolti e messi a disposizione dei consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
- Tale termine e' ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al 6° comma dell'art. 10.
Art. 13 - Attribuzione del consiglio
- Il Consiglio e' l'Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
- Il Consiglio opera ne11'ambito delle competenze attribuite dalla legge.
- Esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla re1azione scritta presentata a1 Consiglio ogni sei mesi dal Presidente della Provincia Regionale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attivita' svolta (commi 2 e 3 dell'art.24 della L.R. n. 26/93).
Art. 14 - Numero legale
- Il Consiglia delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- La mancanza de1 numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
- Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta e' rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
- Nella seduta di prosecuzione e' sufficiente per la validita' della deliberazione l'intervento dei due quinti dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unita'.
- Nella seduta di cui al superiore comma 4) non possono essere aggiunti altri argomenti oltre ai quali gia' iscritti all'ordine del giorno
- Della mancanza del numero legale e' fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma nel1'apposito registro e ad informare il Presidente e/o il Segretario Generale in caso di allontanamento dall'aula.
Art. 15 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle 1eggi, dallo Statuto e dal Regolamento non siano previste altre maggioranze o modalita' di voto.
- Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.
- Per le nomine e le designazioni la votazione, nell'osservanza delle norme a tutela delle minoranze, avviene con voto limitato ad uno, risu1tando eletti e designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 16 - Decadenza dei consiglieri provinciali per mancata partecipazione alle sedute
- I consiglieri, devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Provinciale.
- Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza, ne informa il Consiglio.
- Decadono dalla carica, a norma dell'art. 173 dell'Ordinamento degli Enti Locali, i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano e tre sedute consecutive del Consiglio. In ogni caso dopo la seconda assenza consecutiva il Presidente provvede alla relativa comunicazione.
- La decadenza e' dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.
- Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio Provinciale sull'assenza dei consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e dalle Commissioni permanenti e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per gruppi consiliari
Art. 17 - Aula del consiglio provinciale
- Di norma le sedute del Consiglio Provinciale si tengono nell'aula all'uopo destinata, nella quale, oltre al seggio della Presidenza, devono essere riservati i necessari posti al Presidente della Provincia, al Segretario Generale ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.
- Apposito spazio con accesso indipendente deve essere destinato al pubblico.
- Spazio adeguato all'interno dell'aula consiliare deve essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i 1avori del Consiglio.
Art. 18 - Accesso all'aula consiliare
- Nessuno puo' avere accesso nella parte dell'aula riservata al Consiglio, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate del Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- Nessuno puo' entrare armato nell'aula consiliare.
- La forza pubblica non puo' entrare nell'aula consiliare se non e' richiesta del Presidente e dopo che la seduta sia stata tolta.
Art.19 - Pubblicità delle sedute
- Il pubblico puo' assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio mantenendo contegno rispetto ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
- L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato e' regolato con norme stabilite dal Presidente di intesa con i capigruppo.
- Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potra' ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi piu' gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico.
Art. 20 - Segretario del consiglio provinciale
- Il Segretario Generale della Provincia e' Segretario del Consiglio Provinciale. Nel caso di una sua assenza o impedimento le funzione di Segretario sono Svolte del Vice Segretario Generale della Provincia.
- Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretaria Generale e dal Vice Segretario Generale, il Presidente della Provincia Regionale puo' attribuire l'incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuita' dell'ufficio di segreteria ad uno dei Dirigenti di Settore in possesso dei requisiti per l'accesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, all'anzianita' di servizio.
- Il Segretario Generale a il Vice Segretario Generale non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento all'art.176 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali (L.R. 15/3/1963 N.16).
- In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala della adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere provinciale piu' giovane di eta' limitatamente alla trattazione dei relativi affari.