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Provincia di Agrigento
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Consiglio provinciale - Artt. 21-30

Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari

Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.

 
 

Art. 21 - Redazione e approvazione del processo verbale

  1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, e' redatto processo verbale. 
  2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
  3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonche' le modalita' e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti. 
  4. E' firmato dal Presidente, dal consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario.
  5. Il verbale è, letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. 
  6. Ogni consigliere puo' chiedere la parola, per non piu' di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
  7. Il processo verbale e' approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
 

Art. 22 - Nomina degli scrutatori

  1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell'assemblea, designa tre consiglieri, per l'espletamento delle funzioni di scrutatore. La minoranza ove presente, ha diritto a essere rappresentata.
 

Art. 23 - Comunicazioni del presidente

  1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente: a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interasse de1 Consiglio, non da' lettura degli scritti anonimi e sconvenienti. b) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei consiglieri firmatari.
  2. Sulle comunicazioni del Presidente puo' intervenire un solo consigliere per gruppo e di norma, per non piu' di cinque minuti
  3. Il Presidente da' la parola ai singoli consiglieri solo per comunicazioni urgenti e di norma per non piu' di cinque minuti.
 

Art. 24 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

  1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione
  2. Il Consiglio non puo' deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno. 
  3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Provincia compete alla Commissione Consiliare e ai singoli consiglieri 
  4. Ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91, su ogni deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarita' tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria nonche' del Segretario Generale sotto il profilo di legittimita'.
 

Art. 25 - Inversione dell'ordine del giorno

  1. Su proposta del Presidente del Consiglio Provinciale o di uno dei consiglieri puo' essere deliberato il prelievo di uno o piu' argomenti dell'ordine del giorno 
  2. Sulla proposta, che puo' essere illustrata per un tempo non superiore ai cinque minuti, possono prendere la parola due consiglieri che parlino l'uno a favore e l'altro contro.
  3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.
 

Art. 26 - Illustrazione delle proposte - Discussione generale

  1. La discussione generale sull'argomento o proposta dell'O.d.G. inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non puo' di norma superare la durata di quindici minuti
  2. La proposta puo' essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai consiglieri prima della discussione 
  3. Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, se richiesta da almeno uno dei consiglieri, al relatore o ai relatori della Commissione Consiliare che ha esaminato l'argomento o la proposta, e' data la parola per non piu' di dieci minuti per comunicare il parere della Commissione ed eventualmente quello delle minoranze.
 

Art. 27 - Interventi dei consiglieri

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri; qualora nessuno chiede la parola si procede senz'altro alla votazione.

 

Art. 28 - Facoltà di parlare

  1. Nessuno puo' parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facolta' dal Presidente, ne' puo' interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l'oratore
  2. Il Presidente puo', alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazione e chiarimenti
  3. Non puo' essere concessa la parola durante le votazioni ne' tanto meno tra prova e controprova.
 

Art. 29 - Ordine degli interventi dei consiglieri

  1. La parola e' concessa ai consiglieri secondo l'ordine delle richieste
  2. E' concesso lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare
  3. Giunto il loro turno, gli iscritti, che non risultino presenti in aula, decadono alla facolta' di parlare
  4. Nella discussione di ogni argomento ciascun consigliere puo' prendere di norma la parola una sola volta.
  5. Non e' consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
  6. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene puo' togliere la parola.
 

Art. 30 - Richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

  1. Durante la discussione e' sempre concessa la parola ai consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale
  2. Su il richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il consigliere che ha effettuato il richiamo inisite, la questione e' posta in votazione.
  3. Prima della votazione possono intervenire per dieci minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide con votazione palese
  4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste decide il Consiglio senza discussione con votazione palese.
  5. Non e' ammesso sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.