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Provincia di Agrigento
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Consiglio provinciale - Artt. 31-40

Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari

Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.

 
 

Art. 31 - Durata degli interventi

  1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano per particolari ragioni, autorizzati a restare seduti.
  2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non puo' superare i quindici minuti. Nel caso pero' di lettura del discorso la durata e' ridotta a dieci minuti.
  3. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i dieci minuti.
 

Art. 32 - Inosservanza delle prescrizioni del regolamento

  1. Il consigliere che, nel corso dell'intervento venga meni alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo, il Presidente puo' toglierli la parola.
 

Art. 33 - Tumulto in aula

Quando sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi puo' sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in aula, nei casi gravi puo' togliere la seduta.

 

Art. 34 - Questioni pregiudiziali e richiesta di sospensiva

  1. E' questione pregiudiziale la questione posta ad uno o piu' consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione. 
  2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o piu' consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione. 
  3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non piu' di dieci minuti, il proponente e un consigliere di ciascun gruppo. 
  4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si procede alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono
 

Art. 35 - Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti

  1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare, in votazione.
  2. Gli emendamenti devono essere presentati dai consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
  3. Degli emendamenti i1 Presidente da' notizia all'Assemblea, dopo che sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio, redatti per iscritto e firmati dai proponenti. 
  4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
  5. Ciascun consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, puo' intervenire nella discussione per non piu' di dieci minuti.
  6. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.
  7. Se gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
  8. Nella votazione degli emendamenti la precedenza e' data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate del Consiglio.
  9. La discussione sugli articoli, capitoli e voci e consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo .del documento da porre in votazione.
 

Art. 36 - Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno

  1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni consigliere puo' presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.
  2. Il proponente puo' illustrare l'ordine del giorno per non piu' di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione
  3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
  4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.
 

Art. 37 - Chiusura della discussione

Il Presidente, dopo che hanno par1ato tutti i consiglieri iscritti e, se e' il caso il proponente, dichiara chiusa la discussione.

 

Art. 38 - Sistemi di votazioni

  1. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
  2. Il metodo di votazione e' scelto di volta in volta dal Presidente.
  3. Il voto e' sempre personale e non sono ammesse deleghe.
 

Art. 39 - Controprova

  1. La votazione per alzata e seduta e per alzata di mano e' soggetta a controprova se questa e' richiesta da almeno tre consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
  2. Non e' consentito l'ingresso in aula ai consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.
 

Art. 40 - Votazione per appello nominale

  1. Alla votazione per appello nominale si fa' ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o per determinazione del Presidente.
  2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "SI" e del "NO".
  3. L'appello nominale e' fatto dal Segretario. Ciascun consigliere deve rispondere "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO"
  4. Esaurito l'appello, si rifa' la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
  5. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.