
Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.
Nell'ipotesi di irregolarita', e segnatamente se il numero dei vati risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.
Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinino segreto puo' procedersi mediante procedimento elettronica.
I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e 1'attivita' dell'amministrazione.
Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubb1ica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
Allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni e' dedicata la prima ora delle sedute del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art.23. Quelle non trattate vengono rinviate alla convocazione successiva.