Provincia di Agrigento

Consiglio provinciale - Artt. 41-50

Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari

Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.

 
 

Art. 41 - Votazione per scrutinio segreto

  1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge, e ove venga richiesto da un quinto dei consiglieri presenti.
  2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.
  3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, da depositare ciascun consigliere personalmente nell'urna previo appello nominale
  4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei consiglieri che si sono astenuti
  5. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proc1ama il risultato. 
  6. Eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio provinciale; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.
 

Art. 42 - Annullamento e ripetizione della votazione

Nell'ipotesi di irregolarita', e segnatamente se il numero dei vati risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

 

Art. 43 - Votazione mediante procedimento elettronico

Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinino segreto puo' procedersi mediante procedimento elettronica.

 

Art. 44 - Dichiarazione di voto

  1. I consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.
  2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
  3. Nel caso in cui il consigliere si astenga dalla votazione, perchè portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale
  4. Parimenti ogni qualvolta il consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, ne sara' dato atto nel processo verbale.
  5. Iniziata la votazione non puo' essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.
 

Art. 45 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza speciale.
  2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella prima votazione. In successiva votazione e' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
  3. Nei casi in cui la legge, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, prevede, per la elezione a cariche, il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.
  4. Lo Statuto della Provincia e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6/3/86 n. 9, con le modifiche di cui all'art. 4 della Legge 142/90 così come recepito e integrato dalla L.R. 48/91, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
  5. Le deliberazioni sulle materie appresso indicate sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica: a) Costituzione di gestioni comuni, e relativi regolamenti, per le finalita' previste dall'art. 15 della L.R. 6/3/8b n. 9; b) Contrazione di mutui passivi (artt. 103 e 159 Ordinamento Amministrativo Enti Locali); c) Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente della Provincia; d) Adozione e modifiche del proprio Regolamento; e) Regolamento dei servizi in economia (artt. 102 e 159 .O.A.EE.LL.); f) Scioglimento di corpi organizzati (art. 237 O.A.EE.LL.); g) Affidamento di attivita' e servizi mediante convenzione, assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi e partecipazione dell'Ente a societa' di capitali.
  6. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.
  7. Il ballottaggio non e' ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.
  8. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del ConsigLio nel corso della stessa sessione.
  9. In caso di parita' di voti la proposta si intende non approvata.
 

Art. 46 - Proclamazione del risultato della votazione

  1. Il risultato della votazione e' proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".
 

Art. 47 - Presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni

I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e 1'attivita' dell'amministrazione.
Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubb1ica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
Allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni e' dedicata la prima ora delle sedute del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art.23. Quelle non trattate vengono rinviate alla convocazione successiva.

 

Art. 48 - Contenuto dell'interrogazione

  1. L'interrogazione e' una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Presidente della Provincia, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazione o spiegazione sull'attivita' dell'Amministrazione.
 

Art. 49 - Svolgimento dell'informazione

  1. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non puo' dare luogo a discussione; ad essa risponde il Presidente o l'Assessore al ramo.
  2. L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
  3. Il tempo concesso all'interrogante non puo' eccedere i dieci minuti.
  4. Ove le interrogazioni siano firmate da piu' consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
  5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non. si trovi presente nell'aula al momento in cui e' posta in trattazione; puo' peraltro essere ripresentata.
 

Art. 50 - Interrogazione con richiesta di risposta scritta

  1. E' nella facolta' dell'interrogante richiedere risposta scritta che deve essere fornita entro trenta giorni dalla data di ricezione.
  2. Di tale risposta e' data comunicazione al Consiglio.
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