Consiglio provinciale - Artt. 61-71
Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari
Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.
Art. 61 - Convocazione delle commissioni e svolgimento dei relativi lavori
- Le Commissioni sono convocate dal rispettivo presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta l'Assessore al ramo o almeno un terzo dei componenti.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente sono convocate dal Vice Presidente.
- Per la validita' delle sedute e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. In seconda convocazione e' sufficiente la presenza di almeno 3 consiglieri assegnati.
- La Commissione, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
- La minoranza dissenziente potra' far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.
- Le Commissioni, su proposta del presidente del Consiglio, del Presidente delle Commissioni stesse o della maggioranza dei loro componenti, possono anche essere convocate presso istituzioni o Enti di competenza della Provincia Regionale.
Art. 62 - Segretario delle commissioni
- Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa' le veci e dal Segretario stesso.
- Di ciascun verbale dev'essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro cinque giorni presso la Segreteria Generale dell'Amministrazione e data lettura ai componenti della Commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
- Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare Attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.
- Al Segretario della Commissione e' corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti della Commissione.
Art. 63 - Commissioni speciali
- Il Consiglio Provinciale puo' nominare, nel proprio seno, Commissioni speciali con il compito di procedere ad indagini, inchieste ed accertamenti che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ritenesse necessarie.
- Operando entro i limiti del mandato ricevuto, dette Commissioni potranno avvalersi, se nel caso, della consulenza di funzionari e tecnici anche estranei all'Amministrazione.
- Per il funzionamento di dette Commissioni si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 58, 59, 60, 61 e 62.
- Dei propri lavori le Commissioni speciali forniranno al Consiglio ampia informazione, anche scritta, sulla quale potra' aprirsi un dibattito e/o votare ordini del giorno o mozioni.
Art. 64 - Indennità di presenza e rimborso spese viaggio
- I componenti del Consiglio e di tutte le Commissioni Consiliari hanno, diritto al rimborso delle spese dl viaggio nonche' alla indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia.
- Le suddette indennita' non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata, ad accezione del rimborso delle spese vive che il consigliere sia costretto a sostenere per la esecuzione di speciali incarichi nell'interesse dell'Ente.
- Ai fini dell'indennita' di presenza sono da considerarsi come svolte in altra giornata le riunioni che si protraggono o1tre 1a mezzanotte.
Art. 65 - Relazione annuale dei rappresentanti della provincia presso altri enti
- Le persone nominate a rappresentare l'Amministrazione in altri Enti, Consorzi Comitati Commissioni, Associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attivita' una relazione annuale al Presidente della Provincia che ne informera' il Consiglio.
- Su tale relazione potra' aprirsi un dibattito.
- in votazione.
Art. 66 - Rappresentanza del consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche
Il Presidente del Consiglio potra', in relazione alle esigenze che si presenteranno, nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio Provinciale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.
Art. 67 - Diritto di visione degli atti e di informazioni dei consiglieri
I consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonche' di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
Art. 68 - Modifiche al Regolamento
Il Consiglio apporta modifiche e integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 69 - Norma di Rinvio
Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e relativo Regolamento, delle leggi Regionali 6/3/1986 n.9, 3/12/91 n.44, 11/12/91 n.48, 1/9/93 n.26 e di Leggi e Regolamenti speciali e dello Statuto.
Art. 70 - Abrogazione Norme Precedenti
Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le precedenti disposizioni normative relative al funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e ogni altra norma che risulti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Art. 71 - Entrata in Vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di controllo e successiva pubblicazione all'Albo della Provincia per la durata di 15 giorni.