
Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.
* In presenza di interrogazioni e/o interpellanze a risposta immediata il Presidente del Consiglio, sentita la Commissione dei Capigruppo, convoca il Consiglio per la loro trattazione tutte le volte che sarà ritenuto necessario, e comunque almeno una volta al mese.
* Le interrogazioni ed interpellanze a risposta immediata debbono essere formulate in modo chiaro e conciso e riguardare un argomento connotato da urgenza.
* Il presentatore di ciascuna interrogazione o interpellanza ha facolta' di illustrarla per non piu' di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni o interpellanze presentate risponde il Presidente o l'Assessore delegato per non piu' di cinque minuti. Successivamente l'interrogante o interpellante ha diritto di replicare per non piu' di cinque minuti.
* In caso di piu' presentatori la facolta' di intervenire per l'illustrazione e la replica spetta a uno solo di essi.
* Le interrogazioni ed interpellanze svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ed interpellanze ordinarie, al cui svolgimento resta destinata la prima ora delle sedute consiliari come previsto dall'art. 47.
* La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze inserite all'o.d.g. va esaurito nel corso di un'unica seduta e in caso contrario quelle non discusse vanno inserite prioritariamente nell'o.d.g. della successiva seduta convocata ai sensi del precedente comma 1.
* Per l'inversione dell'o.d.g. delle sedute previste dal presente articolo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
* Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione televisiva su tutto il territorio provinciale dello svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze di cui al presente articolo, utilizzando la dotazione prevista dall'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e l'utilizzo del fondo della presidenza del consiglio provinciale.