Regolamento sul Procedimento Amministrativo
(l.r. n.10 - 30.04 1991)
Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.18 del 18.01.96, resa esecutiva dal CO.RE.CO sez. centrale, con decisione n.4058/3435 del 28/03/96.
- Art. 1 - Ambito di efficacia delle disposizioni
- Art. 2 - Decorrenza del termine iniziale
- Art. 3 - Regolarizzazione dell'istanza
- Art. 4 - Ricevuta
- Art. 5 - Ordine cronologico
- Art. 6 - Settori competenti
- Art. 7 - Responsabile del procedimento
- Art. 8 - Compiti del responsabile del procedimento
- Art. 9 - Partecipazione al procedimento
- Art. 10 - Termine Finale
- Art. 11 - Fase successiva all'adozione
- Art. 12 - Procedimenti di esecuzione
- Art. 13 - Sub procedimenti
- Art. 14 - Sospensione e termini
- Art. 15 - Valutazioni tecniche - sospensione del termine
- Art. 16 - Procedimenti non previsti nelle tabelle
- Art. 17 - Proroga del termine
- Art. 18 - Integrazione e modificazione del regolamento
- Art. 19 - Disciplina transitoria
- Art. 20 - Rinvio
- Art. 21 - Entrata in vigore
Art. 1 - Ambito di efficacia delle disposizioni
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza degli organi della Provincia Regionale di Agrigento.Esse si applicano, altresì, sia ai procedimenti che conseguono ad iniziative di parte, che a quelli promossi di ufficio.
Art. 2 - Decorrenza del termine iniziale
Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto d'iniziativa di competenza di un organo o di un ufficio, centrale o distaccato, dell'Ente Provincia. Per i procedimenti che conseguono ad istanza di parte, il termine decorre dal giorno in cui l'istanza presentata all'Amministrazione dal legittimato, completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia, viene acquisita al protocollo dell'Ente. L'istanza dev'essere redatta nelle forme e nei modi rituali e conforme a legge contenente le indicazioni richieste, le generalita dell'istante, la sottoscrizione e l'eventuale dichiarazione di cui all'art.21, comma 2, della L.R. 10/04/1991 n.10,e cioè che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica Amministrazione, affinchè il responsabile del procedimento provveda alla loro acquisizione d'ufficio. Per i procedimenti previsti nell'allegata tabella "b", di cui al successivo art.10, la decorrenza dei termini ha inizio dalla data dell'esecutività della delibera d'approvazione del bilancio.
Art. 3 - Regolarizzazione dell'istanza
Qualora l'istanza sia irregolare, o incompleta, ne sarà data comunicazione al richiedente a cura del funzionario responsabile, entro 30 gg. dall'acquisizione, con indicazione delle cause d'irregolarità o incompletezza. In tali casi, il termine iniziale decorre dal giorno dell'acquisizione al protocollo di quanto richiesto per la regolarizzazione della domanda.
Art. 4 - Ricevuta
L'avvenuta acquisizione dell'istanza e sua eventuale regolarizzazione sarà certificata dalla data dell'avviso di ricevimento, nel caso in cui sia inviata a mezzo raccomandata A.R., o negli altri casi dal timbro di entrata apposto dalla Segreteria Generale. Nell'ipotesi in cui l'istanza venga presentata dall'interessato su sua richiesta, sarà rilasciata ricevuta a cura del Settore Segreteria Generale.
Art. 5 - Ordine cronologico
- Ogni istanza viene esaminata in rigoroso ordine cronologico, risultante dalla data e dal numero di protocollo. Ogni deroga dev'essere esplicitata e motivata dal responsabile del settore o del servizio competente.
Art. 6 - Settori competenti
Le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono i settori, secondo le competenze agli stessi attribuite dal vigente Regolamento Organico per il Personale.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
- Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore competente dal quale promana l'atto propulsivo in caso di procedimenti d'ufficio, o al quale l'istanza è destinata in caso di procedimento ad istanza di parte. Egli può affidare ad altro dipendente del proprio Settore, tenendo conto della ripartizione di compiti nell'ambito dello stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo ad ogni singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il Dirigente del Settore competente
Art. 8 - Compiti del responsabile del procedimento
- Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dalla legge, dalle disposizioni organizzative e dagli ordini di servizio, anche in relazione all'applicazione delle norme di cui alla legge 04/01/1968 n.15 e successive modifiche.
- In particolare:
- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b)accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e le rettifiche di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, e può esprimere accertamenti tecnici ed ispezioni, ed ordinare esibizioni documentali;
- c)propone l'indizione o avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art.15 della legge Regionale 30/04/1991 n.10;
- Il dirigente del Settore competente, sia esso responsabile del procedimento o abbia incaricato altro dipendente, cura personalmente le comunicazioni a mezzo di raccomandata A.R., le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto disposto dagli art.8 e 9 della L.R. 30/04/1991 n.10. Lo stesso sottoscrive tutti gli atti aventi rilevanza esterna, o che, comunque, inpegnino l'Ente nei confronti dei terzi, nel rispetto delle normi vigenti. Cura l'affissione all'Albo o la diversa forma di pubblicità stabilita dall'Amministrazione, di volta in volta, nell'ipotesi di cui all'art.9, comma 3 della L.R.10/1991. Al responsabile del procedimento va avanzata la richiesta di presa visione degli atti di cui al 1° comma lettera a) dell'art. 11 della L.R. 30/04/1991 n.10. Fino a quando non siano emanati i decreti di cui all'art.24 della legge 07/08/1990 n.241 ed i regolamenti di cui all'art.34, comma 2°, della L.R.10/1991, il responsabile del procedimento potrà rifiutare motivatamente l'accesso a singoli atti, ove ritenga essi possano essere fatti rientrare in una delle categorie sottratte, per determinate esigenze, all'accesso. Contro il rifiuto, è ammesso ricorso al Presidente della Provincia entro 30 giorni. Il Presidente, entro i successivi 15 giorni, decide con proprio provvedimento motivato e definitivo.
Art. 9 - Partecipazione al procedimento
- I soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'art.10 della legge Regionale 10/1991, dovranno presentare istanza, in carta semplice, contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione del procedimento, i motivi dell'intervento, le generalità, il domicilio dell'interveniente, con sottoscrizione autenticata. Ai sensi dell'art.11, lett.B, della L.R.10/1991, i soggetti interessati e quelli intervenuti ai sensi di legge hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, entro il termine eventualmente indicato dall'Amministrazione con la comunicazione di cui all'art. 8 della L.R. 10/1991, o in mancanza, entro 15giorni dalla ricezione della stessa o dalla pubblicazione, nell'ipotesi di cui al 3° comma dell'art.9 della citata L.R. 10/1991.
Art. 10 - Termine Finale
- Nella tabella allegato a) e nella tabella allegato b) sono indicati i termini finali entro i quali i responsabile del procedimento è tenuto alla definizione dell'istruttoria,comprendente anche il parere sulla regolarità tecnica del Dirigente del Settore. Entro i successivi tre giorni lavorativi trasmetterà la proposta di provvedimento al Dirigente del Settore Ragioneria per il parere sulla regolarità contabile, l'imputazione della relativa spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ove occorra, e l'attestazione della relativa copertura finanziaria.Entro i sei giorni successivi lavorativi, il Dirigente del Settore Ragioneria invia al segretario Generale detta proposta, per il parere sotto il profilo della legittimità. Entro i sei giorni successivi il Segretario Generale trasmette la proposta al settore "Organi Colleggiali" per l'inserimento, a seconda della conpetenza, all'O.d.g. della prima seduta utile, tranne che il Presidente della Giunta o del Consiglio non ritengano di rinviare l'iscrizione all'O.d.g. Nell'ipotesi in cui il provvedimento finale sia di competenza del Dirigente di Settore o del Segretario Generale, questi deve provvedere entro 10 giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento. La trasmissione delle proposte previste dai commi precedenti deve avvenire a mezzo di apposito foglio in duplo, una copia del quale, recante la data di ricezione e la firma leggibile del ricevente, dev'essere rilasciata a chi effettua la trasmissione.
Art. 11 - Fase successiva all'adozione
- Ai fini del computo del termine finale non è considerata la fase di controllo successiva all'adozione del provvedimento
Art. 12 - Procedimenti di esecuzione
- Ove non sia altrimenti disposto, i procedimenti di esecuzione relativi ad un provvedimento già emanato ed approvato dall'Organo di controllo, devono essere definiti nel termine di 60 giorni, salvo comprovate ragioni di differimento, da comunicare agli interessati, ai sensi del successivo art.17. Tale termine è comprensivo di n. 20 giorni lavorativi, che debbono essere riservati al Settore Ragioneria per l'emissione dei titoli di spesa. Il termine iniziale per i procedimenti di esecuzione decorre dal momento in cui il provvedimento, esitato e restituito dall'organo di controllo, viene acquisito al protocollo dell'Ente, o dal giorno successivo a quello in cui viene dichiarato esecutivo. Il termine di 60 gioni è prolungato allorchè il provvedimento esitato dall'Organo di controllo necessita di ulteriore pubblicazione dell'atto per un tempo pari a quello di pubblicazione.
Art. 13 - Sub procedimenti
- Nel caso in cui il procedimento Amministrativo preveda l'intervento attivo di altra Amministrazione la sua durata risulta dalla somma del termine previsto per la fase di competenza di questa Amministrazione ed il termine previsto dalla diversa Amministrazione o ad essa concesso per legge. Nell'ipotesi in cui il procedimento è suddiviso in più fasi, ciascuna di appartenenza ad uffici diversi, il responsabile di ciascuna fase trasmette gli atti al responsabile della fase successiva entro 15 giorni lavorativi dal compimento dell'istruttoria di propria competenza. In tali casi, il termine finale risulta dalla sommatoria dei termini previsti per ogni singola fase di competenza di un Settore, servizio o ufficio, maggiorata dei 15 gg. di cui al comma precedente.
Art. 14 - Sospensione e termini
- I termini fissati per i procedimenti dalle tabelle allegate,o da altre disposizioni, si considerano sospesi nelle ipotesi indicate nell'articolo precedente, per il tempo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto di competenza di altro Ente od ufficio, ed il momento di acquisizione dello stesso al protocollo dell'Ente. Il termine è altresì sospeso, allorchè sarà necessario richiedere al privato documentazione,per tutto il tempo che intercorre tra la richiesta e l'acquisizione della documentazione
Art. 15 - Valutazioni tecniche - sospensione del termine
- Ove per disposizione espressa di legge o regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o Enti appositi, il termine resta sospeso per tutto il periodo intercorrente dalla data di richiesta alla data di acquisizione al protocollo dell'Ente della comunicazione dell'esito della valutazione tecnica.
Art. 16 - Procedimenti non previsti nelle tabelle
- Per i procedimenti amministrativi per i quali non è stato previsto un termine nelle allegate tabelle, dev'essere rispettato il termine di 30 giorni per la loro definizione, o il termine previsto da altre disposizioni di legge o regolamento.
Art. 17 - Proroga del termine
- Nel caso in cui, per particolari evenienze od esigenze istruttorie, non sia possibile assicurare il rispetto del termine stabilito per l'adozione dell'atto verrà data comunicazione motivata all'interessato, con indicazione del nuovo termine entro il quale l'istruttoria verrà definita e l'atto verrà adottato, tenendo comunque presente che il nuovo termine non potrà essere superiore al doppio del termine previsto dal presente Regolamento.
Art. 18 - Integrazione e modificazione del regolamento
- Il termine di eventuali procedimenti amministrativi da individuare successivamente all'adozione del presente Regolamento sarà determinato con apposito atto integrativo del Consiglio Provinciale.
Art. 19 - Disciplina transitoria
- Le norme del presente Regolamento relative al responsabile del procedimento ed ai termini, si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.
Art. 20 - Rinvio
- Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Art. 21 - Entrata in vigore
- Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo del mese successivo all'approvazione a norma dell'art.17 della legge Regionale 3/12/1991 n.44.