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Provincia di Agrigento
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Benefici economici - Artt. 11-20

Regolamento per la concessione dei benefici economici della Provincia Regionale di Agrigento

Art. 13 l.r. n. 10 del 30.04.1991

 

Capo I - Norme di carattere generale

 

Articolo 11 - Cause di esclusione

Non vengono prese in considerazione le istanze di concessione fatte pervenire oltre il termine fissato dalla Provincia per ogni settore di intervento, nonchè quelle la cui documentazione risulti incompleta o non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento.

 

Articolo 12 - Comunicazione

La Provincia provvede, nelle forme previste dall'art. 9 della "Legge", a dare comunicazione, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali produrrà effetti il provvedimento finale di accoglimento o rigetto della istanza di concessione di contributo.
Nella comunicazione sono indicati, ai sensi della " Legge":
- il Settore cui le istanze sono assegnate;
- il responsabile del Settore stesso;
- il responsabile del procedimento;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
La Provincia provvede alla ulteriore comunicazione della deliberazione di accoglimento non appena la stessa sarà resa esecutiva dall'organo di controllo. Ogni decisione della Giunta di rigetto di istanza positivamente esitata dal Settore competente deve essere motivata.

 

Articolo 13 - Procedimento istruttorio

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Settore competente che vi provvede entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di cui al 1° comma del precedente art. 9, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 3° della "Legge". Le istanze istruite sono rimesse da ciascun Settore alla Giunta Provinciale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento accompagnato da una relazione a firma del Capo Settore e dell'Assessore competente, nella quale sono individuate le attività e le iniziative che lo caratterizzano e nella quale sono evidenziate le istanze che risultino prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento. La giunta, entro i successivi 30 giorni, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti da Consiglio Provinciale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, su proposta degli Assessori competenti sentite le consulte costituite e le relative commissioni determina un piano di riparto delle stesse, stabilendo l'importo assegnato a ciascun beneficiario incluso nel piano e determina, altresì, le istanze escluse dal piano.

 

Articolo 14 - Provvedimenti di concessione e di esclusione

Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Provinciale per l'attribuzione definitiva dei singoli contributi. Il Capo Settore esprime, sullo schema di deliberazione predisposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento e, previa acquisizione sullo stesso del parere contabile e di copertura finanziaria da parte del Settore di Ragioneria, lo trasmette, vistato dall'Assessore competente, entro 30 giorni dalla ricezione del piano di riparto di cui al precedente articolo, al Segretario Generale che, dopo avere espresso il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione, rimette la pratica alla Giunta Provinciale.

 

Articolo 15 - Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo da concedere nell'ambito di una valutazione globale delle risorse disponibili sul capitolo di competenza e delle domande allo scopo presentate entro la scadenza fissata non può superare il 50% dell'importo complessivo preventivato per la manifestazione. In caso di manifestazioni e/o iniziative di spessore nazionale e/o internazionale riprese e trasmesse da reti televisive di importanza nazionale che siano capaci di produrre ricadute favorevoli sul piano dell'immagine della provincia agrigentina, l'ammontare del contributo può essere concesso sino alla copertura dell'80% della somma indicata nel preventivo analitico proposto. L'entità del contributo concesso deve essere specificato sia quanto all'importo che alla percentuale rispetto a quello indicato in preventivo (es. su preventivo di L.100.000.000# viene concesso l'importo di L. 40.000.000# pari al 40% della somma preventivata). A fini di trasparenza di cui alla "Legge" l'entità del contributo e della percentuale corrispondente devono essere indicate all' oggetto della delibera di concessione. Ai sensi dell'art. 15, n. 1 lett. b) della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991 le delibere di concessione di contributo o di partecipazione alle spese sono soggette al preventivo controllo di legittimità dell'Organo Tutorio. Ai sensi dell'art. 15, n. 4, della 1.r. n. 44 del 3 dicembre 1991, le delibere di concessione di contributo o di partecipazione alle spese sono trasmesse ai capigruppo consiliari e ai presidenti delle commissioni che a loro volta, cureranno di darne notizia ai componenti.

 

Articolo 16 - Convenzioni

Per iniziative di particolare rilievo, che comportino concessioni di contributo di importo superiore a L.100.000.000#, l'erogazione dell'intervento economico deve essere subordinata alla stipulazione di specifico disciplinare nel quale siano previste le modalità e condizioni di svolgimento.

 

Articolo 17 - Pubblicazione dei provvedimenti di concessione

Gli atti relativi alla concessione dei benefici economici sono pubblicati all'Albo Provinciale per la durata prevista dalla legge. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione facendone richiesta anche successivamente alla pubblicazione di cui al 1° comma.

 

Articolo 18 - Erogazione

La Provincia Regionale provvede, con separato atto deliberativo della Giunta, alla liquidazione ed al pagamento del contributo concesso, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e nel preventivo di spesa presentati. L'erogazione dei contributi avverrà dopo che sarà resa legittima la delibera di Giunta con cui si approva il conto consuntivo generale della manifestazione o iniziativa conclusa. Al fine di ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente comma, il beneficiario dell'intervento economico ai sensi dell'articolo 19 deve presentare entro 90 giorni dalla conclusione della manifestazione il conto consuntivo generale corredato dalla documentazione di cui allo stesso art. 19. In caso queste risultino nel loro complesso di importo inferiore a quello del preventivo presentato per la concessione del contributo deliberato, quest'ultimo viene percentualmente ridotto con riferimento all'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate. La Provincia Regionale provvede alla materiale erogazione del beneficio economico per il tramite dell'Istituto bancario che assolve l'incarico di Tesoreria provinciale, fatte salve eventuali specifiche richieste. Il conto consuntivo generale dovrà essere sottoscritto dal Presidente con firma autenticata nei modi di legge. Agrigento.

 

Articolo 19 - Liquidazione degli interventi finanziari - Documentazione

Al fine di ottenere l'erogazione di cui al precedente articolo, il beneficiario dell'intervento economico deve presentare entro il termine di giorni 90 dalla conclusione della manifestazione la seguente documentazione:
1) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento della manifestazione o iniziativa, unitamente al materiale pubblicitario, documentaristico fotografico e quant'altro necessario per la realizzazione delle stesse;
2) conto consuntivo, in pareggio o in passivo, delle entrate e delle uscite, relativo alla manifestazione o all'iniziativa realizzate, approvato, se previsto dai competenti organi statutari, nel quale, tra le entrate, dovrà risultare l'intervento finanziario concesso e non riscosso;
3) documentazione giustificativa delle spese debitamente quietanzate conforme alla normativa fiscale in vigore in originale delle spese dell' intera manifestazione fino alla copertura del contributo concesso ed in fotocopia autenticata per quanto attiene alla differenza fra contributo concesso e ulteriori spese sostenute in conformità alle voci in preventivo.

Sono escluse:
a) affitto dei locali sede dell' Associazione;
b) spese, a qualsiasi titolo, relative alla organizzazione ed alla gestione della associazione stessa (dipendenti, personale, fatture ENEL, SIP spese pulizie ecc.);
c) spese non attinenti alla manifestazione o attività;
d) compensi ai soci, ad eccezione di quelli previsti dalla legge;

4) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi della legge 15/68, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri Enti e che l'iniziativa e stata svolta secondo la relazione e il preventivo presentati;
5) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di accettazione delle condizioni poste dall'Amministrazione Provinciale in sede di adozione dell'atto deliberativo di concessione del contributo;
6) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di avere assolto agli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assistenziale e di collocamento derivanti dall'Organizzazione della manifestazione, iniziativa e progetto;
7) certificato prefettizio antimafia del richiedente, se persona fisica, ovvero del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci negli altri casi. È data facoltà alla Provincia Regionale, nei casi previsti dalla legge, di richiedere, in sostituzione di questo, una dichiarazione, resa dai soggetti di cui sopra con le modalità di cui agli art. 20 e 26 della legge 15/68, con la quale il dichiarante attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti penali o di procedimenti per l' applicazione di misure di prevenzione;
8) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante é abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati, in nome e per conto dell'Ente o Associazione che rappresenta. Per i soggetti privati i documenti da presentare verranno indicati nella parte speciale.

 

Articolo 20 - Decadenza

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso le dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo o del sussidio, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale, decade dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico e la Provincia regionale può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.