Art. 13 l.r. n. 10 del 30.04.1991
Capo I - Norme di carattere generale
Il contributo concesso viene revocato dalla Giunta Provinciale se non viene presentata la documentazione prescritta entro il termine di novanta giorni di cui al precedente art. 19. Si procede alla revoca dell' intervento economico sentite le commissioni competenti anche nell' ipotesi di mancata realizzazione della iniziativa o manifestazione, secondo il programma previsto. Qualora la Giunta della Provincia Regionale non riconoscesse raggiunte le finalità della iniziativa per la quale il contributo era stato concesso, questo può essere revocato sentita la commissione competente in tutto o in parte. Si procede, inoltre, alla revoca del contributo nei casi in cui vengano meno le situazioni o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso o ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 20. Qualora si verifichino situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, la Giunta della Provincia Regionale sentita la commissione competente può sospendere l' erogazione di tutto o parte del contributo o del sussidio, ovvero sulla base dell' esito degli accertamenti deliberarne la revoca.
È fatto obbligo ai beneficiari, per l'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare dagli atti, ovvero negli eventuali manifesti o altro materiale pubblicitario la dicitura attestante che l' iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio della Provincia Regionale di Agrigento. Copia di atti o libri, locandine, inserti pubblicitari, depliants illustrativi, articoli di stampa inerenti lo svolgimento della manifestazione e/o iniziative, fotografie, filmati, documenti visivi, ecc., devono essere allegati a documentazione in uno con la presentazione del rendiconto. Nel caso che nel preventivo sia inserita la pubblicazione di atti o di materiale di studio, di ricerca ecc., dette pubblicazioni devono essere prese in carico, nel numero di copie stabilite e acquisite in proprietà della Provincia, tramite deposito presso la Biblioteca Provinciale, con pieno diritto di riproduzione e diffusione da parte dell'Ente Provincia senza obbligo di pagamento a terzi dei diritti di autore.
La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi. Qualora la concessione dell'intervento di sostegno sia finalizzata alla realizzazione di spettacoli a pagamento è fatto assoluto divieto alla Società organizzatrice di distribuire biglietti omaggio, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalle norme vigenti, pena la decadenza dal beneficio economico.
Capo II - Norme per la disciplina degli interventi finanziari di sostegno
La Provincia Regionale di Agrigento provvede alla concessione di interventi a sostegno di iniziative per la realizzazione delle finalità assegnate ai seguenti settori:
a) valorizzazione, tutela e fruizione sociale dei beni culturali ed ambientali esistenti nell'ambito del territorio provinciale;
b) realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, di formazione e promozione del diritto allo studio;
c) realizzazione di manifestazioni e di iniziative sportive, di spettacolo, folcloristiche, religiose, musicali, di conservazione delle tradizioni popolari, di promozione dello sviluppo turistico anche mediante interventi per la valorizzazione e la fruizione delle strutture ricettive;
d) iniziative ed attività a sostegno del lavoro e cooperazione, problemi della gioventù, condizione femminile ed emigrazione;
e) iniziative volte alla valorizzazione delle arti e mestieri.
Nello spirito della legge regionale n. 9/86, l'intervento della Provincia nei campi di attività sopra menzionati resta limitato a quelle iniziative che abbiano carattere e/o contenuto sovracomunale e quindi un interesse ed un livello di diffusione che vanno oltre i confini territoriali del singolo comune entro cui ha svolgimento l'iniziativa stessa. Per la determinazione del carattere e/o del contenuto sovracomunale si fa riferimento ai riflessi positivi, all'interesse, all'attenzione che l'iniziativa produce all'esterno del luogo in cui si svolge, in considerazione del suo livello culturale, della sua particolare importanza storico-tradizionale.
I soggetti interessati alla iniziativa di cui al presente Capo II devono, entro il 30 settembre di ogni anno, produrre ai soli fini della programmazione dell'attività di questo Ente, istanza, con firma autenticata dal legale rappresentante, con le indicazioni di massima :
- dell' iniziativa che si intende realizzare;
- dell'importo presunto dell'iniziativa;
- del periodo e del luogo della realizzazione.
Successivamente entro il termine di trenta giorni, a partire dalla data che verrà fissata dalla Provincia, gli interessati dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere l'intervento di sostegno, allegando i documenti richiesti dall'art. lO del presente regolamento. Sarà cura di questo Ente dare ampia pubblicità al termine predetto. Inoltre le Società Sportive dovranno allegare all'istanza oltre alla documentazione predetta, i seguenti documenti:
- attestato di affiliazione;
- elenco dei tesserati;
- visto di conformità sulla domanda da parte della federazione sportiva competente.
Per quanto concerne eventuali concessioni di benefici economici ad Enti o Associazioni che rappresentino tradizioni culturali, musicali, popolari e folkloristiche della provincia di Agrigento, l'intervento si sostanzia nell'assunzione di tutte o parte delle sole spese di viaggio qualora non vi provveda l'Ente o comunità ospitante ed è comunque subordinato alla produzione di formale invito vistato dalla competente Autorità consolare in caso di viaggi all'estero.
Gli Enti Pubblici dovranno allegare alle istanze di sostegno, oltre alla documentazione di cui ai punti 1 e 4 dell'art. lO del presente regolamento, copia della delibera che autorizzi il rappresentante legale dell'Ente a sottoscrivere l'istanza e che indichi l'impegno della spesa per la parte da gravare a carico del proprio bilancio. Gli stessi Enti, inoltre, devono dichiarare nella citata istanza che per la manifestazione che si vuole realizzare non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altro Ente Pubblico; in caso contrario dovrà essere indicato l'Ente che concede il contributo con il relativo ammontare.
Capo III -
I sostegni della Provincia diretti alla tutela e allo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio, della caccia e della pesca sono esercitati mediante interventi rivolti in particolare:
a) al concorso all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio della provincia sia al di fuori di esso allo scopo di fare conoscere e propagandare i prodotti artigianali che risultino qualificanti a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
b) a contributi a fondo perduto in favore degli artigiani della provincia ai sensi delle leggi regionali 41/75, 3/86 e 9/86;
c) a contributi a fondo perduto in favore degli artigiani e commercianti della provincia per l'abbattimento di una percentuale di interessi su prestiti di esercizio stabilita dall'Amministrazione Provinciale;
d) a contributi a fondo perduto in favore dei pescatori della provincia per l'acquisto di reti, accessori strumentali necessari alla sicurezza degli operatori del Settore e che comunque siano soltanto di supporto alla dotazione principale;
e) ad interventi nel settore caccia e pesca relativamente alla conservazione del patrimonio faunistico ed all'esercizio della caccia e della pesca.
Allo scopo di fare conoscere e propagandare i prodotti artigianali e commerciali della provincia, l'Ente concede contributi per l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio provinciale sia al di fuori di esso. I contributi possono essere concessi a singole imprese artigiane e commerciali nonchè alle associazioni artigiane e commerciali di accertata rappresentatività per favorire la loro diretta partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero, nonchè a campionarie specializzate che risultino qualificate a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.