In data 30 Marzo 2009 presso l'aula Consiliare della Provincia di Agrigento, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il Progetto S.A.L. (Servizio di Accompagnamento al Lavoro), che intende avvicinare al mondo del lavoro le categorie sociali svantaggiate ( soggetti disabili fisici, mentali ed invalidi legge. 68/99, tossicodipendenti e soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, extracomunitari lg. 381/91 art. 4, soggetti che usufruiscono del reddito minimo d'inserimento, soggetti deboli sul mercato del lavoro)
L'incontro voluto dall'assessore alle Politiche Attive del Lavoro Giuseppe Arnone, è servito a illustrare i punti della convenzione con il "Consorzio Idea - Agenzia per il Lavoro".
Ai servizi degli sportelli potrà accedere tutta la popolazione residente nella provincia di Agrigento che troverà negli operatori del progetto validi consulenti per la predisposizione di percorsi personalizzati con lo scopo di favorire l'occupabilità di questa fascia d'utenza.
Saranno offerti i seguenti servizi:
SERVIZI ALLE PERSONE IN CERCA DI LAVORO
Accoglienza;
Orientamento;
Incontro domanda offerta di lavoro;
Consulenza orientativa;
Orientamento e informazione sulla formazione professionale;
Servizio "mettersi in proprio";
SERVIZI ALLE AZIENDE ( DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO )
Consulenza alle aziende ( della provincia di Agrigento)
Servizio sull'Inserimento lavorativo;
Servizio di consulenza legislativa;
Consulenza all'amministrazione.
Per ulteriori informazioni potrete recarvi presso lo sportello della sede URP di Piazzale Aldo Moro 1, orari sportello: dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 14.00 , il Martedì e il Giovedì anche dalle 15.00 alle 19.00 dove verranno raccolti i primi dati, successivamente sarete contattati dagli operatori specializzati per un colloquio le quali provvederanno ad inserire, in modo assolutamente gratuito, il vostro curriculum vitae nella banca dati di Idea Agenzia per il Lavoro che vi trasforma automaticamente in potenziali candidati per le aziende che sono alla ricerca di personale qualificato o per accedere alle opportunità di stage.
Attraverso un servizio personalizzato, vi verranno proposte nuove opportunità ogniqualvolta un'inserzione inserita corrisponderà alle vostre esigenze e richieste.
Le domande da compilare sono scaricabili dal link del sito della Provincia Regionale di Agrigento e andranno poi consegnate alle operatrici del U.R.P. sede di Piazzale Aldo Moro 1.
Contatti:
U.R.P. Provincia Regionale di Agrigento
p.zzale Aldo Moro, 1
sig.ra Carlotta Saieva
sig.ra Bonsangue Sara
n. verde 800/23 68 37- 800/31 55 55 ;
tel. 0922/ 59 32 27
Servizio Politiche Attive del Lavoro Provincia Regionale di Agrigento
V.le della Vittoria ex caserma dei Vigili del Fuoco
dott. Salvatore Romano
dott. Calogero Millefiori
0922/59 31 49 - 0922/59 177
Referenti Idea- Agenzia per il Lavoro per la Provincia Regionale di Agrigento
d.ssa Alessia Iacono (psicologo)
d.ssa Fabiana Mangiapane (psicologo)
Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro della Provincia Regionale di Agrigento
Via Esseneto, 66
Tel. 0922/20146
Categorie disabili |
Soglia d'accesso |
Ente preposto al riconoscimento |
Leggi di riferimento |
|---|---|---|---|
Invalidi civili |
46% |
Aziende Sanitarie Locali |
d.lgs 509/88 art. 2 |
Invalidi del lavoro |
34% |
INAIL |
d.p.r. 1124/64 |
Persone non udenti (sordomuti) |
Cecità assoluta o residuo visivo di 1/10 |
Aziende Sanitarie Locali |
legge 381/70 e successive modifiche |
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e incalidi per servizio |
dalla 8^ categoria alla 1^ categoria |
Ministero del Tesoro |
TU pensioni di guerra d.p.r. 915/78 e successive modifiche |
- Soggetti Disabili (lg.68/99);
Legge 68/99 in dettaglio: Gli aventi diritto
Sono tre i requisiti richiesti per usufruire della legge sul diritto al lavoro dei disabili:
Anagrafici: età minima 15 anni, purché sia assolto l'obbligo scolastico, e mantenimento del diritto sino all'età pensionabile;
Soggettivi: persone in età lavorativa affette da una o più minorazioni fìsiche, psichiche, sensoriali e portatori di disabilità intellettiva, con un grado d'invalidità riconosciuta dagli Enti che seguono le varie cause invalidanti, superiore a una determinata soglia;
Stato sociale: essere disoccupati (eccezion fatta per la partecipazione a concorsi pubblici) (1)
Categorie disabili Soglia d'accesso Ente preposto al riconoscimento Leggi di riferimento
Invalidi civili 46% Aziende Sanitarie Locali d.lgs 509/88 art. 2
Invalidi del lavoro 34% INAIL d.p.r. 1124/64
Persone non udenti (sordomuti) Aziende Sanitarie Locali legge 381/70 e successive modifiche
Persone non vedenti (ciechi civili) Cecità assoluta o residuo visivo di 1/10 Aziende Sanitarie Locali legge 388/70 e successive modifiche
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e incalidi per servizio dalla 8^ categoria alla 1^ categoria Ministero del Tesoro TU pensioni di guerra d.p.r. 915/78 e successive modifiche
Note
* L'articolo 18 prevede che, in attesa di una normativa specifica, i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l'obbligo di assumere:
vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani (questi ultimi riconosciuti ai sensi della legge 763/81), nella misura di un'unità nel caso d'aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti; nella misura dell'1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7 previsto per l'assunzione dei disabili).
* Sono esclusi dagli aventi diritto tutti coloro nei quali la commissione medica della ASL(2) abbia accertato la perdita di ogni capacità lavorativa (situazione che non necessariamente coincide con un grado d'invalidità al 100%).
* I datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio quei lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, sono divenuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale(3).
* Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia(4), riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell'invalidità (INAIL, ASL, Ministero del Tesoro), hanno diritto a usufruire della legge 68/99, purché, naturalmente, l'invalidità riconosciuta sia superiore alla soglia prevista dall'articolo 1(5)
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- Persone svantaggiate ( lg.381/91 art.4);
Legge 381/91 Art. 4
(Persone svantaggiate)
I. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
II. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
III. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero
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- Soggetti che usufruiscono del reddito minimo d'inserimento (art.59 lg.n. 449 del 27/12/1997 co. 47 e 48)
Art. 59. (Disposizioni in materia di previdenza,assistenza, solidarietà sociale e sanità)
co.47 e 48 Soggetti che usufruiscono del reddito minimo d'inserimento
47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:
a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
f) l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale;
g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;
h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
i) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;
m) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.
- Giovani che fuoriescono precocemente del circuito formativo;
- Disoccupati di lunga durata;
- Lavoratori over 40.