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URP e StampaApprovato con delibera del Consiglio Provinciale
n.138 del 02 settembre 1996, riscontrata legittima
dal CO.RE.CO. sez. centrale, con decisione
n.14520 - del 14 novembre 1996.
Art. 01
La Provincia Regionale di Agrigento tenendo conto delle esigenze funzionali di rappresentanza e di servizio, si dota di un adeguato parco macchine costituito da vari tipi di veicolo in armonia con le direttive contenute nel Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali 09/12/1995 pubblicato nella G.U.R.S. nr. 05 del 27/01/1995.
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Art. 02
L'impiego delle autovetture dell'autoparco provinciale è consentito esclusivamente per ragioni di servizio, per compiti istituzionali e per servizi di rappresentanza. Con apposito provvedimento possono essere destinati autoveicoli a disposizione di specifici settori che hanno continua necessità di utilizzarli.
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Art. 03
Una vettura di rappresentanza del tipo indicato alla lett. c) del Decreto Assessoriale 09/12/1995 viene assegnata in via continuativa al Presidente della Provincia Regionale, vetture di cilindrata 2000 possono essere poste a disposizione del Vice Presidente e degli Assessori Provinciali ai quali sono stati assegnati compiti di rappresentanza.
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Art. 04
Il servizio dell'autoparco provinciale è posto alle dipendenze del settore Provveditorato cui compete la valutazione della priorità delle esigenze di servizio. Sono assegnati all'autoparco tutti gli autisti provinciali.
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Art. 05
Tutti gli automezzi in dotazione devono essere muniti di uno speciale contrassegno numerato progressivamente raffigurante l'emblema della Provincia Regionale, la dicitura "Provincia Regionale di Agrigento" ed il numero progressivo dell'automezzo. Il contrassegno è applicato nella parte posteriore dell'autoveicolo.
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Art. 06
Ogni autoveicolo deve essere fornito di un libretto di marcia nel quale vengono annotati:
a) le generalità dell'autista consegnatario;
b) il chilometraggio giornaliero;
c) l'indicazione delle persone trasportate e della loro qualifica e gli estremi dell'autorizzazione;
d) i prelevamenti del carburante e dei materiali di consumo;
e) le riparazioni eseguite;
f) gli estremi delle registrazioni relative alle esigenze per la manutenzione e gestione dell'automezzo.
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Art. 07
Gli automezzi debbono essere tenuti in perfetta efficienza a cura degli autisti consegnatari. Quando risulti la necessità di lavori non eseguibili dall'autista consegnatario il Dirigente del settore può disporre che i lavori occorrenti siano eseguiti da un'officina convenzionata.
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Art. 08
Gli automezzi di proprietà della Provincia debbono essere coperti da assicurazioni per i seguenti rischi:
a) infortuni del conducente e delle persone trasportate ;
b) responsabilità civile verso terzi;
c) furto ed incendio;
I massimali relativi sono stabiliti dalle leggi vigenti.
La scelta della compagnia assicuratrice viene effettuata con le modalità previste dalla legge e ad iniziativa del Servizio Provveditorato.
In caso di sinistro in cui sia coinvolto un automezzo della Provincia, il conducente deve tempestivamente trasmettere una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso al Dirigente del Settore, ai fini della denuncia nei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazioni.
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Art. 09
Il rifornimento di carburante è consentito presso la stazione di servizio convenzionata a mezzo di appositi modelli rilasciati dall'autista consegnatario dell'automezzo.
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Art. 10
Le autovetture sono stazionate presso i locali dell'autoparco in attesa dei servizi giornalieri. Anche gli autisti debbono rimanere nei locali dell'autorimessa.
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Art. 11
Dell'uso della vetture possono avvalersi per esigenze di servizio, gli Assessori provinciali, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri provinciali ed i dipendenti provinciali a seguito di motivata richiesta.
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Art. 12
Le richieste di utilizzo di autovettura di servizio debbono essere formulate entro le ore 12:00 del giorno precedente al Dirigente del settore.
Le richieste dei funzionari debbono essere avanzate dai rispettivi Capi settore e debbono indicare il motivo ed il luogo in cui dovrà svolgersi il servizio.
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Art. 13
Entro le ore 14:00 vengono predisposti i servizi per il giorno successivo, impartendo le singole disposizioni di servizio ad ogni autista a mezzo di apposito modello a stampa a doppio esemplare, uno dei quali sarà consegnato all'autista e l'altro rimarrà in possesso del Dirigente del servizio.
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