/ Disposizioni Finali

Statuto - Titolo XIII - Disposizioni Finali

Art. 95 - Disposizioni Finali

Lo statuto e le sue modifiche, dopo che le delibere di approvazione divengono esecutive, vanno pubblicati all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni, ed entrano in vigore alla scadenza di tale pubblicazione. 

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