Provincia di Agrigento

Regolamento Attività Culturali

ART. 1 PRINCIPI

- La Provincia Regionale di Agrigento incentiva e finanzia le iniziative promozionali ed artistiche meritevoli e che costituiscono occasione di promozione del territorio locale, delle sue popolazioni e per lo sviluppo sociale, economico e turistico della Provincia.
- L'Ente promuove le iniziative artistiche espressione della realtà locale e tutte quelle iniziative che, pur essendo maturate al di fuori del territorio provinciale, onorano l'arte per il livello di professionalità e la qualità artistica espressa.
- Le attività artistiche possono essere finanziate da tutti gli Assessorati più avanti individuati che svolgono attività promozionale a condizione che nei provvedimenti amministrativi e per ogni spettacolo acquisito sia esplicitata espressamente l'inerenza dello spettacolo con l'attività promozionale tipica del settore con l'indicazione del contesto organizzativo e del luogo di svolgimento.
- Non è pertanto consentito l'acquisto di spettacoli con motivazioni generiche.
- In ogni caso al fine di limitare l'uso eccessivo di spettacoli in attività promozionali sono stabiliti i seguenti limiti percentuali massimi per settore:
Settore spettacolo 100%
Settore cultura 50%
Settore Turismo 50%
Altri Settori 0%
- In ogni caso la spesa dell'Assessorato alla Cultura o al Turismo per spettacoli non può superare il 50% della spesa complessiva dell'Assessorato allo Spettacolo".
- Il 10% dello stanziamento complessivo dell'Assessorato allo spettacolo è vincolato per le esigenze degli Assessorati alla Solidarietà Sociale e Pubblica Istruzione che hanno necessità, nel rispetto delle norme del regolamento, di acquisire spettacoli per la propria attività promozionale.
Tale percentuale va calcolata sul totale dei fondi stanziati per settore di attività esclusi i fondi stanziati per far fronte ad obblighi di legge e per spese derivanti da contratti. In periodo di esercizio provvisorio si fa riferimento all'ultimo bilancio approvato. A bilancio approvato si deve tenere conto del PEG definitivo assegnato. Il massimale è calcolato dal Dirigente del settore interessato e verificato dal servizio Ragioneria.

Al Capo Settore Finanziario e al Segretario Generale spetta il controllo sul rispetto delle regole sopra citate.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE

L'intervento della Provincia Regionale di Agrigento per la realizzazione di manifestazioni promozionali ed artistiche si informa ai principi della programmazione, dell'efficienza e dell'efficacia. La programmazione dovrà garantire un più oculato utilizzo della risorse finanziarie e una migliore organizzazione delle manifestazioni. Ciò al fine di garantire gli obiettivi promozionali, di assicurare adeguati piani promo-pubblicitari e di rispettare le regole della trasparenza e della pubblicità.
Per quanto riguarda i trasferimenti ad Enti per lo svolgimento di manifestazioni promozionali e di spettacolo, la valutazione delle istanze, le modalità di intervento e la scelta delle stesse manifestazioni da sostenere, và assoggettata alle norme del presente regolamento.

CAPO I - DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO

ART. 3 ISTANZE

Gli enti interessati a proporre iniziative di spettacolo dovranno attenersi al calendario delle scadenze più avanti trascritto:
spettacoli per il periodo estivo 20 aprile
spettacoli per il periodo natalizio 30 ottobre
spettacoli per il periodo del carnevale e pasquale 31 Dicembre
Per periodo estivo si intende 1/6 - 30/10
Per periodo Natalizio si intende 1/11 - 6/1
Per periodo di carnevale e pasquale si intende 7/1 - 31/5
La presentazione di progetti di spettacolo quali rassegne, festival ecc. che possono essere inseriti nella programmazione del Piano Esecutivo di Gestione devono essere presentati prima della redazione del bilancio e comunque non oltre le scadenze sopra elencate.
Le istanze devono contenere tutti gli elementi di valutazione di seguito riportati.
1) Dettagliato curriculum del gruppo di spettacolo e/o dei singoli artisti dal quale risulti l'anno di formazione, i principali successi in campo locale e non e in generale ogni notizia utile per conoscere meglio le caratteristiche della proposta;
2) cast artistico con la specificazione del ruolo dei singoli professionisti.
3) notizie complete sullo spettacolo proposto con l'indicazione degli autori dei testi, del regista e di tutti coloro che hanno diritti di autore sull'opera; trama degli spettacoli teatrali o repertorio proposto.
4) analisi dei costi dello spettacolo con l'indicazione di cachet (ove previsti) spese di amplificazioni, luci, trasporti ecc.
L'ente proponente dovrà altresì dichiarare se è titolare di partita IVA e se è già in possesso del nulla osta di agibilità ENPALS.
Le Agenzie di spettacolo e le Associazioni di spettacolo autorizzate possono presentare istanze per spettacoli di professionisti. Tali Enti devono essere sempre in possesso di partita IVA, devono essere iscritte alla CCIA per l'attività di spettacolo e devono essere in possesso di iscrizione ENPALS.
Salvo particolari eccezioni gli affidamenti di spettacolo sono comprensivi di tutti gli oneri esclusa la prestazione del palco, punto luce e le spese SIAE
I gruppi di spettacolo che verranno inseriti in manifestazioni della provincia dovranno inoltre produrre le dichiarazioni di rito e i documenti che eventualmente l'ufficio ritenesse necessari.
Le istanze pervenute in ritardo non potranno essere tenute in considerazione.
La scadenza di presentazione delle offerte può essere derogata soltanto nel caso in cui gli artisti proposti siano di rilievo nazionale o internazionale e siano proposti direttamente dai produttori o da esclusivisti regionali. In tale caso il proponente dovrà produrre copia del contratto di esclusiva con l'artista o con il suo produttore avente almeno copertura regionale e per una intera stagione.
Le istanze vanno rinnovate ogni anno.
Su ogni istanza presentata regolarmente alla Provincia Regionale di Agrigento il settore competente dovrà esprimere un apposito e motivato parere di accoglimento ovvero di rigetto della proposta e dovrà darne comunicazione all'istante.

ART. 4 TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Il settore Segreteria generale annualmente è chiamato a pubblicare un avviso su televisioni locali e/o su quotidiani che renda note le scadenze di presentazione delle istanze e i documenti da allegare.

ART. 5 SPETTACOLI AMATORIALI

La Provincia riconosce ai gruppi di spettacolo amatoriale valore di promozione dell'arte e di aggregazione socio-culturale.
Gli spettacoli amatoriali sono riconosciuti come tali fra i Cori polifonici, Bande Musicali, gruppi folkloristici, gruppi teatrali e gruppi musicali che svolgono la propria attività in modo non professionale e che non ripartiscono alcun compenso ai propri componenti utilizzando gli eventuali introiti esclusivamente per gli spettacoli e per le finalità associative.
Ai gruppi amatoriali possono essere corrisposti compensi forfetari a titolo di rimborso spese.
Tali compensi sono uguali per tutti secondo la tipologia di spettacolo e devono essere adottati uniformemente da tutti i settori.
I compensi forfetari sono stabiliti periodicamente dalla conferenza dei Dirigenti interessati ad attività di spettacolo e devono essere determinati tenendo conto dei costi tipici di ogni genere di spettacolo amatoriale (trasporti, amplificazioni e luci, lavanderia, costumi, ammortamento di scenografie ecc.) mediamente rilevati nella realtà Provinciale.
In sede di prima applicazione del regolamento i compensi dovranno essere determinati entro 20 giorni dall'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Provinciale.
Successivamente su iniziativa di uno o più Dirigenti interessati può essere convocata la conferenza dei Dirigenti per l'aggiornamento dei compensi sopra elencati.
In via del tutto eccezionale, qualora l'organizzazione di particolari spettacoli artistici abbia un regime diverso di costi, può essere effettuato un affidamento con rimborso delle spese vive e documentate. In tal caso l'Ente organizzatore dovrà presentare nei limiti del compenso affidato le pezze giustificative di spesa fiscalmente valide e quietanzate. Sono esclusi cachet artistici a singoli.

ART. 6 ALBO PROVINCIALE DEI GRUPPI DI SPETTACOLO PROFESSIONISTICO

Al fine di incentivare le realtà professionistiche formatesi e cresciute nel territorio provinciale entro un anno dall'approvazione del presente regolamento è istituito l'Albo dei gruppi professionistici di spettacolo che hanno sede nel territorio Provinciale.
Le condizioni per essere inseriti nel suddetto Albo sono le seguenti:
1) l'Agenzia o l'Associazione autorizzata deve essere in possesso di partita IVA, iscrizione alla CCIAA, certificazione di iscrizione all'ENPALS;
2) il gruppo deve essere costituito da almeno un triennio e i componenti devono dimostrare che l'attività di spettacolo è fonte primaria di reddito.
3) Il gruppo deve presentare almeno dieci affidamenti di spettacolo.
Il settore spettacolo ha l'obbligo di istituire e aggiornare il suddetto Albo secondo le seguenti regole:
1) Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, previo avviso pubblico tramite quotidiani o reti locali, i gruppi di spettacolo interessati potranno presentare istanza al Settore spettacolo della Provincia.
2) Entro i successivi tre mesi il settore esamina le istanze e redige l'albo;
3) Lo stesso è approvato con determina del Dirigente del Settore e pubblicato secondo prassi. Dell'iscrizione viene data comunicazione scritta all'interessato.
Successivamente all'istituzione dell'Albo è possibile richiedere l'iscrizione in ogni momento. L'istruttoria deve completarsi entro mesi tre dalla domanda.
Dell'Albo e delle sue modifiche viene data comunicazione periodica agli altri assessorati.
Al settore professionistico della Provincia deve essere destinato uno stanziamento percentuale delle somme stanziate dai singoli Assessorati per attività di spettacolo. Tale percentuale non può essere inferiore al 20% ed è stabilita all'inizio di ogni anno con delibera di Giunta Provinciale.
Gli spettacoli professionistici nel loro complesso non devono essere inferiori al 50% del budget per spettacoli di ciascun settore."

ART. 7 CONCERTI E SPETTACOLI DI GRANDE RICHIAMO

L'amministrazione nei piani programmatici e negli atti di indirizzo può stabilire se le iniziative artistiche possano svolgersi gratuitamente o tramite la procedura della vendita dei biglietti. In tale caso l'intervento finanziario dell'Ente è finalizzato a consentire un ribasso del prezzo dei biglietti che normalmente vengono praticati per le iniziative artistiche proposte.
Qualora sia stata scelta tale procedura l'Ente organizzatore dello spettacolo dovrà produrre un progetto dettagliato che oltre ad allegare tutta la documentazione richiesta per gli spettacoli, riporti un preventivo a pareggio nel quale siano specificati analiticamente tutti i costi della Manifestazione e gli introiti del compenso corrisposto dalla Provincia ed in modo estremamente analitico la previsione dell'incasso e gli eventuali altri introiti.
Il compenso della Provincia sarà proporzionalmente ridotto nel caso in cui l'incasso sia superiore a quello preventivato.
In ogni caso ai fini della liquidazione l'affidatario dovrà presentare adeguato rendiconto con allegato il rendiconto SIAE con la descrizione di tutti gli incassi e i documenti fiscali quietanzati delle spese organizzative, logistiche e promo-pubblicitarie.

ART. 8 MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO PER LA PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI

Gli Assessorati possono intervenire per la promozione di iniziative artistiche promuovendo in proprio o tramite terzi la produzione di spettacoli che rifacendosi alle tradizioni del territorio siano strumento di intrattenimento e di divulgazione della storia, dei miti, e delle tradizioni locali.

ART.9 MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALIZZATE.

La Provincia può finanziare manifestazioni di spettacolo di importanza sovra-regionale che hanno assunto nel tempo notorietà presso un vasto pubblico e occorrono di certezza di finanziamento per il loro pieno successo.
Sono tali quelle Manifestazioni che hanno il carattere della continuità, che vengono programmate con largo anticipo in coincidenza con la produzione dei servizi turistici.
Per queste manifestazioni la Giunta approva un piano triennale contenuto nella relazione previsionale e programmatica ed assicura il finanziamento della Manifestazione nel triennio.
I Settori competenti potranno definire gli atti necessari anche per gli anni successivi impegnando le somme necessarie nel limite dello stanziamento triennale.
La Giunta nell'approvazione del piano triennale deve inserire le manifestazioni già istituzionalizzate con indirizzo del Consiglio Provinciale.
Affinché una Manifestazione sia riconosciuta ai sensi del presente articolo occorre che gli Enti proponenti:
1) dimostrino di avere realizzato la manifestazione per almeno un triennio consecutivo;
2) Che la manifestazione abbia ricevuto riconoscimenti ufficiali;
3) Che gli Uffici esprimano un parere motivato sulla validità della Manifestazione per la promozione dell'immagine del territorio;
Qualora l'Ente proponente non dimostri di assolvere ai predetti requisiti, il finanziamento sarà automaticamente eliminato per l'anno successivo.

ART. 10 SCELTA DELLE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE

Di norma la scelta delle manifestazioni artistiche avviene con l'approvazione del PEG e dello schema di relazione previsionale e programmatica.
All'interno del PEG è in particolare istituito l'articolo di spesa con lo stanziamento necessario. Nella relazione previsionale e programmatica sono invece inseriti i progetti relativi alle singole iniziative. Nei progetti devono essere individuate le iniziative, le finalità e gli obiettivi da raggiungere. Con l'approvazione dei progetti i Settori potranno adottare tutti gli atti di gestione per la realizzazione degli stessi definendo i dettagli direttamente con i fornitori.
Qualora nel corso dell'esercizio, secondo le disponibilità finanziarie, l'Amministrazione intenda promuovere o finanziare specifiche iniziative artistiche dovrà adottare appositi atti deliberativi che individuano le iniziative artistiche da realizzare. Tali provvedimenti vanno adottati almeno tre settimane prima dell'inizio delle manifestazioni e sugli stessi va espresso parere di regolarità tecnico e contabile.
I settori assegnatari degli obiettivi di gestione hanno l'obbligo di promuovere le iniziative programmate adottando piani promo-pubblicitari adeguati al livello di manifestazione programmata.


CAPO II - DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI

ART. 11 ISTANZE

Le Associazioni, gli Enti e le imprese possono presentare istanza per attività promozionali inerenti le funzioni assegnati alla Provincia Regionale dalla Legge.
Le istanze devono essere sempre corredate di tutte le informazioni utili per la valutazione dei progetti.
In particolare devono contenere:
1) relazione dettagliata sull'attività promozionale proposta;
2) preventivo dettagliato di spesa e di entrata;
3) scheda dimostrativa delle eventuali ragioni di esclusiva.
Le istanze vanno presentate di norma prima della redazione del Piano Esecutivo di Gestione per essere eventualmente inserite nella programmazione annuale. In ogni caso le istanze debbono essere presentate entro il termine ordinatorio di 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione promozionale e i relativi atti di indirizzo devono essere esitati almeno 30 giorni prima. Rimane riserva degli Uffici valutare l'effettiva possibilità di realizzazione dei progetti oltre tali termini.

ART. 12 MODALITA' DI INTERVENTO

Di norma la Provincia Regionale interviene nelle attività promozionali fornendo servizi che acquisisce con le proprie procedure ad evidenza pubblica.
Qualora per ragioni tecniche o di esclusiva il proponente abbia i requisiti previsti dall'art.7 del D. LGS. 157/95 è possibile la procedura di affidamento diretto.

ART. 13 ATTIVITA' DI RICERCA, PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE IN CAMPO TURISTICO

Presso la Provincia Regionale di Agrigento, settore turismo è istituito l'osservatorio turistico provinciale.
L'Osservatorio ha la funzione di raccogliere informazioni utili al settore e di elaborarle al fine di essere di sostegno ai sistemi informativi di marketing degli Enti preposti alla promozione turistica e delle imprese del territorio.
A tal fine l'Osservatorio tiene contatti con l'osservatorio turistico regionale, promuove attività di ricerca su temi generali o specifici inerenti il settore turistico. Può concludere accordi con gli atenei universitari o con il consorzio universitario della Provincia per attività di ricerca in collaborazione.
Annualmente predispone un rapporto sul turismo in Provincia.
Sulla scorta dei dati forniti dall'osservatorio e, fino alla definizione della riforma del turismo in Sicilia, il settore turismo può redigere il piano di marketing per la promozione turistica del territorio.
Il piano di marketing individua i settori e le aree di sviluppo turistico del territorio, elabora le strategie di prodotto e individua le iniziative promozionali che l'Ente porterà avanti.
Il piano di marketing può essere sottoposto al parere dei rappresentanti di categoria ed è redatto in accordo con l'Azienda Provinciale per l'Incremento Turistico. E' approvato dalla Giunta Provinciale entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
L'attuazione del piano di marketing spetta all'Azienda speciale della Provincia per la promozione turistica.
Qualora il settore turismo della Provincia disponga di proprie risorse potrà, in accordo con l'AAPIT, e in coerenza con il piano di marketing avviare proprie iniziative di promozione del territorio provinciale.

ART. 14 PATROCINI

In qualsiasi periodo dell'anno gli Enti organizzatori di manifestazioni promozionali di rilevanza sovracomunale possono richiedere alla Provincia Regionale la concessione di un patrocinio della manifestazione proposta. Il patrocinio può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Nel primo caso l'ente potrà indicare nel materiale promozionale il logo della Provincia. Nel secondo caso la Provincia potrà intervenire sostenendo alcune spese quali spese per coppe e targhe, spese tipografiche e comunque spese per le quali i settori dispongono di forniture acquisibili grazie a contratti aperti che non comportano la necessità di avviare dispendiose procedure di gara.
I settori che si occupano di attività promozionali sono tenuti ad avviare le procedure necessarie per garantire la prestazione di servizi per loro natura fornibili con contratti aperti.
Il patrocinio è concesso con provvedimento del legale rappresentante dell'Ente o dell'Assessore delegato previo parere del Dirigente al ramo.

ART. 15 NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006. Nella fase transitoria l'Amministrazione ha l'obbligo di dare massima pubblicità delle nuove norme e di organizzare la programmazione annuale e gli Uffici secondo le indicazioni contenute nel regolamento.

ART. 16 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme civilistiche, amministrative e fiscali previste per la materia.


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