Consiglio provinciale - Artt. 51-60
Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari
Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.
Art. 51 - Contenuto dell'Interpellanza
- L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, al Presidente della Provincia, alla Giunta, o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta, nonché gli intendimenti che si intendono perseguire su determinate questioni.
- Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.
Art. 52 - Svolgimento delle Interpellanze
- Il tempo concesso all'oratore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.
- Dopo la risposta del Presidente o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per non piu' di dieci minuti, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
- L'interpellanza può essere trasformata in mozione.
- Ove l'interpellanza sia firmata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solo ad uno dei firmatari per ciascun gruppo.
- Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.
- L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno; può peraltro essere ripresentata.
Art. 52 Bis - Svolgimento delle Interrogazioni ed Interpellanze a Risposta Immediata (aggiunto con delib.n. 95 del 05/09/06)
- In presenza di interrogazioni e/o interpellanze a risposta immediata il Presidente del Consiglio, sentita la Commissione dei Capigruppo, convoca il Consiglio per la loro trattazione tutte le volte che sarà ritenuto necessario, e comunque almeno una volta al mese.
- Le interrogazioni ed interpellanze a risposta immediata debbono essere formulate in modo chiaro e conciso e riguardare un argomento connotato da urgenza.
- Il presentatore di ciascuna interrogazione o interpellanza ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni o interpellanze presentate risponde il Presidente o l'Assessore delegato per non più di cinque minuti. Successivamente l'interrogante o interpellante ha diritto di replicare per non più di cinque minuti.
- In caso di più presentatori la facoltà di intervenire per l'illustrazione e la replica spetta a uno solo di essi.
- Le interrogazioni ed interpellanze svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ed interpellanze ordinarie, al cui svolgimento resta destinata la prima ora delle sedute consiliari come previsto dall'art. 47.
- La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze inserite all'o.d.g. va esaurito nel corso di un'unica seduta e in caso contrario quelle non discusse vanno inserite prioritariamente nell'o.d.g. della successiva seduta convocata ai sensi del precedente comma 1.
- Per l'inversione dell'o.d.g. delle sedute previste dal presente articolo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione televisiva su tutto il territorio provinciale dello svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze di cui al presente articolo, utilizzando la dotazione prevista dall'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e l'utilizzo del fondo della presidenza del consiglio provinciale.
- (Modificato con delib.n. 86/2007)
- Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione televisiva su tutto il territorio provinciale dello svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze di cui al presente articolo utilizzando la previsione di spesa dell'apposito capitolo di bilancio.
Art. 53 - Contenuto della Mozione
- Ogni consigliere può presentare mozioni
- La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.
Art. 54 - Trattazione della Mozione
- La mozione, letta in Consiglio ai sensi dell'art. 23, deve essere posta all'ordine del giorno della successiva convocazione in sessione ordinaria.
- Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.
- Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i consiglieri che lo richiedono, oltre al Presidente e agli Assessori.
- Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.
Art. 55 - Consultazione del Corpo Elettorale sulla Rimozione del Presidente
- Avverso il Presidente e la Giunta dallo steso nominata non può essere presentata mozione di sfiducia.
- Ove il Consiglio valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può deliberare una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente della Provincia.
- La deliberazione di cui al comma 2 è adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 56 - Commissioni Permanenti
Le questioni sulle quali il Consiglio e' chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente da Commissioni Consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso, formate da consiglieri provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari su designazione dei rispettivi gruppi, delle quali il Consiglio prende atto.
I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo e, pertanto, non possono vincolare il Consiglio Provinciale nelle proprie determinazioni.
Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza da dichiarasi espressamente, entro cinque giorni dalla ricezione stessa.
Le funzioni di controllo e di garanzia sono demandate a 2 apposite Commissioni Consiliari permanenti. (4°Comma aggiunto con delib.n. 27 del 14/02/02)
Art. 57 - Composizione e Competenza delle Commissioni Permanenti
- Le Commissioni sono nove e sono costituite ciascuna da otto consiglieri ed hanno le competenze secondo le materie a fianco di ciascuna di seguito segnate.
- Le Commissioni di controllo e di garanzia sono due, sono costituite, ciascuna, da otto consiglieri ed hanno le competenze secondo le materie affianco di ciascuna di seguito segnate:
- Commissione: "Vigilanza sulla gestione del bilancio": attività di verifica e controllo sull'acquisizione e sull'uso di tutte le risorse finanziarie dell'Ente;
- Commissione: "Vigilanza sulle partecipazioni": attività di verifica e di controllo su tutti gli organismi partecipati dall'Ente.
( 2° comma aggiunto con delib.n. 27 del 14/02/02)
1^ Comm/ne: AFFARI GENERALI:
Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali - Regolamenti - Riforme Istituzionali - Costituzione Consorzi - Variazioni Territoriali - Convenzioni con i Comuni - Istituzioni Società Miste - Appalti Pubblici Servizi - Altre materie affini e quant'altro non espressamente attribuito ad altre Commissioni.
2^ Comm/ne: PERSONALE:
Disciplina dello Stato Giuridico e delle assunzioni del personale - Piante Organiche e relative variazioni - Ordinamento degli uffici e dei Servizi - Piani Programmatici Occupazionali - Altre materie affini.
3^Comm/ne:FINANZE: Bilanci - Patrimonio - Conti Consuntivi -Revisioni Conti Storni e variazioni Bilanci - Spese che impegnano Bilanci per esercizi successivi - Contrazioni Mutui - Emissioni Prestiti Obbligazionari - Programmi e Relazioni Previsionalie Programmatiche - Altre materie affini.
4^ Comm/ne: PROMOZIONE UMANA E SOCIALE:
Solidarieta' Sociale - Altre materie affini.
5^ Comm/ne: PROMOZIONE CULTURALE:
Pubblica Istruzione - Problemi Scolastici - Edilizia Scolastica - Programmazione Culturale, Turistica, Sportiva e dello Spettacolo - Biblioteca - Altre materie affini.
6^ Comm/ne: LAVORI PUBBLICI:
Programmazione OO.PP. - Piani Territoriali Urbanistici - Costruzioni e Manutenzione Infrastruture Provinciali - Altre materie affini.
7^ Comm/ne: SVILUPPO ECONOMICO: (Competenze modificate con delib.n. 76/2008)
Programmazione economica - Trasporti - Comunicazioni - Altre materie affini.
Programmazione Economica - Trasporti - Comunicazioni - Tutela Ambente - Agricoltura - Caccia e pesca - Altre materie affini.
8^ Comm/ne: ECOLOGIA: ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE (Denominazione modificata con delib.n. 134 del 04/09/07)
Tutela ambiente - Agricoltura - Artigianato - Caccia e pesca - Industria - Commercio - Altre materie affini. (competenze modificate con delib.n. 76/2008) Artigianato - Industria - Commercio - Altre materie affini -
9^ Comm/ne: LAVORO- CONDIZIONE FEMMINILE E PROBLEMI DELLA GIOVENTU':
Lavoro e Occupazione - Formazione Professionale - Cooperazione - Emigrazione - Politiche Giovanili e delle pari opportunità - Altre materie affini.
Art. 58 - Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario delle Commissioni
- Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno, con una prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice Presidente.
- In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.
- Nella elezione del Presidente e in quella del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino ugual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età.Il Presidente della Provincia nomina per ciascuna commissione, su richiesta del Presidente del Consiglio, un Segretario scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione.
- Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte in via provvisoria da un altro dipendente, nominato dal Presidente della Provincia su richiesta del Presidente del Consiglio o dal componente più giovane della Commissione in caso di improvvisa assenza del Segretario.
Art. 59 - Competenze delle Commissioni Permanenti
- Ciascuna Commissione permanente è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e le questioni che la Giunta Provinciale o il Presidente della Provincia intendano farle esaminare prima della discussione in Consiglio o che il Consiglio stesso ritenga di dovere sottoporre al suo preventivo esame.
- Le Commissioni possono avanzare proposte al Consiglio, al Presidente della Provincia a all'Assessore competente, possono richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti agli uffici e servizi della Provincia.
- Per ciascuna questione o proposta, la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in consiglio.
- E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.
- Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.
Art. 60 - Partecipazione ai Lavori delle Commissioni
- La composizione delle Commissioni Consiliari e' integrata, in qualità di componenti con voto consultivo, dal Presidente del Consiglio e dal Vice presidente.
- Possono partecipare, senza diritto a voto, il presidente della Provincia e componenti la Giunta Prov/le, i capigruppo consiliari, qualsiasi altro consigliere non componente, nonché i rappresentanti dei Comuni per le sole materie di loro interesse. Possono partecipare, altresì, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei all'Amministrazione.
- A richiesta del Presidente della Commissione e sentita la Commissione stessa, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici soggetti o associazioni interessati.