Provincia di Agrigento

Consiglio provinciale - Artt. 51-60

Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari

Approvato con delibera n. 121 del 29/11/94.

 
 

Art. 51 - Contenuto dell'Interpellanza

  1. L'interpellanza  consiste  nella domanda  rivolta,  per iscritto,  al  Presidente  della  Provincia, alla  Giunta,  o  al singolo  Assessore  circa i motivi e gli intendimenti  della  loro condotta, nonché gli intendimenti che si intendono perseguire su determinate questioni.
  2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno  dopo le interrogazioni.
 

Art. 52 - Svolgimento delle Interpellanze

  1. Il tempo    concesso    all'oratore   per   svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.
  2. Dopo  la  risposta  del  Presidente  o  dell'Assessore, l'interpellante  ha  diritto  di replica per non  piu'  di  dieci minuti,  per  dichiarare  se  sia o  non  sia  soddisfatto  della risposta.
  3. L'interpellanza può essere trasformata in mozione.
  4. Ove l'interpellanza sia firmata da più consiglieri, il diritto  di replica spetta solo ad uno dei firmatari per  ciascun gruppo.
  5. Qualora  il  Consiglio lo  consenta,  le  interpellanze relative  a  fatti o argomenti identici o  strettamente  connessi possono  venire raggruppate e svolte contemporaneamente.  In  tal caso il  diritto  di  replica  spetta ad  uno  dei  firmatari  di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.
  6. L'interpellanza si intende decaduta se  l'interpellante non sia   presente   al   suo   turno;   può   peraltro   essere ripresentata.
 

Art. 52 Bis - Svolgimento delle Interrogazioni ed Interpellanze a Risposta Immediata (aggiunto con delib.n. 95 del 05/09/06)

 

Art. 53 - Contenuto della Mozione

  1. Ogni consigliere può presentare mozioni
  2. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione  su affari o questioni di particolare  importanza ed a determinare  un  voto  del  Consiglio  sui  criteri  che  il Consiglio  stesso, il Presidente, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.
 

Art. 54 - Trattazione della Mozione

  1. La mozione, letta in Consiglio ai sensi dell'art.   23, deve essere   posta  all'ordine  del   giorno  della   successiva convocazione in sessione ordinaria.
  2. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti  o  argomenti  identici o strettamente  connessi  possono formare oggetto di una sola discussione.
  3. Sulla  mozione parla per primo il proponente e  possono intervenire  nella  discussione i consiglieri che lo  richiedono, oltre al Presidente e agli Assessori.
  4. Esaurita  la  discussione, la mozione  viene  posta  in votazione.
 

Art. 55 - Consultazione del Corpo Elettorale sulla Rimozione del Presidente

  1. Avverso il Presidente  e la Giunta dallo steso nominata non può essere presentata mozione di  sfiducia.
  2. Ove il Consiglio valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può deliberare una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente della Provincia.
  3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 

Art. 56 - Commissioni Permanenti

Le  questioni sulle quali il Consiglio e'  chiamato  ad adottare   deliberazioni   sono   esaminate  preventivamente   da Commissioni  Consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso,   formate   da   consiglieri    provinciali   in   misura complessivamente  proporzionale  alla  consistenza  numerica  dei gruppi  consiliari  su designazione dei rispettivi gruppi,  delle quali il Consiglio prende atto.
I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo e, pertanto,  non  possono vincolare il Consiglio Provinciale  nelle proprie determinazioni.
 Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non  sia reso entro  10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta  da parte del  Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza da dichiarasi  espressamente,  entro cinque giorni  dalla  ricezione stessa.
Le funzioni di controllo e di garanzia sono demandate a 2 apposite Commissioni Consiliari permanenti.  (Comma aggiunto con delib.n. 27 del 14/02/02)

 

Art. 57 - Composizione e Competenza delle Commissioni Permanenti

  1. Le Commissioni sono nove e sono costituite ciascuna da otto consiglieri ed hanno le competenze secondo le materie a fianco di ciascuna di seguito segnate.
  2. Le Commissioni di controllo e di garanzia sono due, sono costituite, ciascuna, da otto consiglieri ed hanno le competenze secondo le materie affianco di ciascuna di seguito segnate:
  1. Commissione: "Vigilanza sulla gestione del bilancio": attività di verifica e controllo sull'acquisizione e sull'uso di tutte le risorse finanziarie dell'Ente;
  2. Commissione: "Vigilanza sulle partecipazioni": attività di verifica e di controllo su tutti gli organismi partecipati dall'Ente.

( 2° comma aggiunto con delib.n. 27 del 14/02/02)

 1^ Comm/ne: AFFARI GENERALI:
Statuti   dell'Ente  e  delle Aziende  speciali  - Regolamenti - Riforme Istituzionali - Costituzione Consorzi  - Variazioni Territoriali -  Convenzioni con  i  Comuni  -  Istituzioni  Società  Miste  - Appalti  Pubblici Servizi - Altre materie affini e quant'altro  non espressamente attribuito ad altre Commissioni.
2^ Comm/ne: PERSONALE:
 Disciplina   dello   Stato   Giuridico   e   delle assunzioni  del  personale  - Piante  Organiche  e   relative  variazioni - Ordinamento degli uffici  e dei  Servizi - Piani Programmatici Occupazionali - Altre materie affini.
3^Comm/ne:FINANZE: Bilanci   -   Patrimonio  -  Conti  Consuntivi   -Revisioni  Conti Storni  e variazioni Bilanci  -   Spese   che   impegnano   Bilanci   per   esercizi successivi   -  Contrazioni   Mutui  -   Emissioni Prestiti  Obbligazionari  - Programmi e  Relazioni Previsionalie   Programmatiche  -  Altre   materie affini.
4^ Comm/ne: PROMOZIONE UMANA E SOCIALE:
Solidarieta' Sociale - Altre materie affini.
5^ Comm/ne: PROMOZIONE CULTURALE:
Pubblica   Istruzione  -   Problemi  Scolastici  - Edilizia  Scolastica  - Programmazione     Culturale, Turistica,   Sportiva   e   dello   Spettacolo   - Biblioteca - Altre materie affini.
6^ Comm/ne: LAVORI PUBBLICI:
Programmazione     OO.PP.   -  Piani  Territoriali Urbanistici   -    Costruzioni    e    Manutenzione Infrastruture Provinciali - Altre materie affini.
7^ Comm/ne: SVILUPPO ECONOMICO: (Competenze modificate con delib.n. 76/2008)
Programmazione    economica    -    Trasporti    - Comunicazioni - Altre materie affini.
Programmazione Economica - Trasporti - Comunicazioni - Tutela Ambente - Agricoltura - Caccia e pesca - Altre materie affini.    
8^ Comm/ne: ECOLOGIA: ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE (Denominazione modificata con        delib.n. 134 del 04/09/07)
Tutela  ambiente  -  Agricoltura -  Artigianato  - Caccia  e  pesca - Industria - Commercio  -  Altre materie affini. (competenze modificate con delib.n. 76/2008) Artigianato - Industria - Commercio - Altre materie affini -
9^ Comm/ne: LAVORO- CONDIZIONE FEMMINILE E PROBLEMI  DELLA GIOVENTU':
Lavoro  e Occupazione - Formazione Professionale - Cooperazione - Emigrazione - Politiche   Giovanili e delle pari opportunità - Altre materie affini.

 

Art. 58 - Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario delle Commissioni

  1. Ogni  Commissione  nella prima  seduta,  convocata  dal Presidente  del  Consiglio entro sette giorni dalla  costituzione della Commissione  stessa,  elegge  nel suo seno, con  una  prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice Presidente. 
  2. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo. 
  3. Nella  elezione  del Presidente e in  quella  del  Vice Presidente  risulta  eletto il componente che riporta il  maggior numero  di voti;  nel caso in cui più componenti riportino ugual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età.Il Presidente della Provincia nomina per ciascuna commissione, su richiesta del Presidente del Consiglio, un Segretario scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione. 
  4. Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte  in via provvisoria da un altro dipendente, nominato dal Presidente  della  Provincia su richiesta del Presidente  del Consiglio o dal componente più giovane della Commissione in caso di improvvisa assenza del Segretario.
 

Art. 59 - Competenze delle Commissioni Permanenti

  1. Ciascuna Commissione permanente è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e le questioni che la Giunta Provinciale o il Presidente della Provincia intendano farle esaminare prima della discussione in Consiglio o che il Consiglio stesso ritenga di dovere sottoporre al suo preventivo esame.
  2. Le Commissioni possono avanzare proposte al Consiglio, al Presidente della Provincia a all'Assessore competente, possono richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti agli uffici e servizi della Provincia.
  3. Per ciascuna questione o proposta, la Commissione  può nominare un relatore incaricato di riferire, per  iscritto o verbalmente, in consiglio.
  4. E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.
  5. Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.
 

Art. 60 - Partecipazione ai Lavori delle Commissioni

  1. La  composizione  delle   Commissioni  Consiliari   e' integrata,  in  qualità di componenti con voto  consultivo,  dal Presidente del Consiglio e dal Vice presidente.
  2. Possono partecipare, senza diritto a voto, il presidente della Provincia  e  componenti  la Giunta Prov/le,  i  capigruppo consiliari, qualsiasi altro consigliere non componente, nonché i rappresentanti  dei Comuni per le sole materie di loro interesse.  Possono partecipare, altresì, dietro richiesta delle Commissioni stesse,  in  relazione  agli argomenti da trattare,  dirigenti  e         funzionari  dei  servizi  competenti,  esperti  e  tecnici  anche estranei all'Amministrazione. 
  3. A richiesta del Presidente della Commissione e  sentita la Commissione stessa, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici soggetti o associazioni interessati.
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