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Provincia di Agrigento
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Benefici economici - Artt. 31-37

Regolamento per la concessione dei benefici economici della Provincia Regionale di Agrigento

Art. 13 l.r. n. 10 del 30.04.1991

 
 

Articolo 31 - Contributi a fondo perduto a favore degli artigiani

La Provincia Regionale di Agrigento a norma dell'art. 13 della 1.r. 6/3/86 N. 9 nell'ambito delle funzioni di programmazione di promozione e sostegno delle imprese artigiane della provincia, in relazione a quanto disposto dalle 11.rr. N. 41 del 6/6/7, e N. 3 del 18/2/86 provvede alla concessione di contributi ed incentivi a fondo perduto degli artigiani per la formazione di nuove imprese a titolo di concorso sulle spese di primo impianto, nonchè per l'ampliamento ed ammodernamento dei propri laboratori. La concessione del contributo è subordinata alla domanda in carta legale che dovrà pervenire, in originale, all'ente provinciale corredata da tutta la documentazione ed in copia autenticata, alla Commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento, entro sei mesi dalla stipula dell'atto di acquisto dell'area o dei locali, dalla fine dei lavori. Per quanto riguarda la documentazione, fermo restando quanto previsto espressamente dalle leggi succitate e successive integrazioni e modificazioni e dal presente regolamento, occorre che:
a) le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature vengano munite: del visto per la congruità dei prezzi rilasciato dalla Camera di Commercio od in mancanza della dichiarazione della Ditta fornitrice attestante che i prezzi sono conformi a quelli di listino. In ogni caso debbono essere prodotti i depliants illustrativi con i relativi listini prezzi;
b) le spese per l'acquisto di locali o aree su cui costruirli vengano munite: della concessione edilizia con la specifica destinazione; del certificato di agibilità; del visto per la congruità dei prezzi rilasciato dall'ufficio tecnico provinciale; quant'altro prescritto dalla relativa normativa vigente.
Le pratiche relative alla richiesta di contributi per spese di primo impianto saranno istruite con precedenza assoluta stante che le imprese subordinano l'investimento produttivo alla manifestazione di volontà dell'ente. Le pratiche verranno istruite seguendo l'ordine cronologico fissato secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Qualora risultassero incomplete, l'ufficio richiederà la regolarizzazione urgente assegnando il termine di 20 giorni; trascorso invano tale termine la pratica perderà il numero d'ordine originario e verrà messa in coda; trascorsi ulteriori sei mesi dalla data di richiesta senza che si sia provveduto alla formalizzazione, la pratica verrà archiviata d'ufficio. Le pratiche assumeranno il numero d'ordine per la fase deliberativa solo dopo la loro esatta formalizzazione (avvenuto acquisto, presentazione di fattura, ecc.). Le pratiche rimaste inevase per mancanza di fondi, saranno esaminate ed impegnate con il bilancio successivo ed avranno precedenza sulle altre nel semestre successivo.

 

Articolo 32 - Contributi a fondo perduto a favore degli operatori della

La Provincia Regionale di Agrigento concede a favore degli operatori della pesca, proprietari od armatori di natanti, iscritti nel Compartimento marittimo di Porto Empedocle, contributi a fondo perduto nella misura del 20% sul tetto massimo della spesa per anno di L. 3.000.000# per acquisto reti ed accessori strumentali atti a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza della categoria. La concessione dei contributi è subordinata alla domanda in carta legale che dovrà pervenire all'ente entro 30 giorni dalla data dell'acquisto. La domanda dovrà essere corredata da:
a) Certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto attestante la registrazione del natante e la iscrizione dell'istante nell'albo degli esercenti l'attività della pesca;
b) Certificazione delle spese sostenute a mezzo fattura in originale o in copia autenticata regolarmente quietanzata;
c) Atto notorio attestante che per l'acquisto indicato non è stata avanzata ne a questa Provincia ne ad altro ente analoga richiesta e che per lo stesso motivo non è stato già concesso contributo alcuno;
d) Certificazione antimafia.
Il contributo sarà concesso ai beneficiari in unica soluzione fino all'esaurimento della disponibilità di bilancio. Le istanze rimaste inevase per mancanza di fondi saranno esaminate ed impegnate con il bilancio successivo ed avranno precedenza sulle altre nel semestre successivo.

 

Articolo 33 - Abbattimento della percentuale di interessi stabilita dalla

La Provincia regionale concede a favore delle imprese artigiane e commerciali con sede legale nella provincia di Agrigento contributi a fondo perduto sulle operazioni di credito ordinario per l'abbattimento della percentuale stabilita dalla Provincia Regionale sugli interessi fino ad un massimo di L.20.000.000# di prestito per anno. La concessione del contributo è subordinata alla domanda in carta legale e dovrà pervenire alla Provincia antro 30 giorni dalla concessione del prestito. La domanda dovrà essere corredata:
a) Certificazione della Camera di Commercio attestante la iscrizione all'albo delle imprese artigiane o commerciali dell' istante;
b) Certificazione dell'Istituto di credito concedente il prestito che indichi la natura e l' ammontare dello stesso e da cui possa ricavarsi la somma a carico della Provincia come contributo ai sensi del 1° comma del presente articolo;
c) Atto notorio da cui risulti che per il prestito indicato non è stata avanzata ne a questa Provincia ne ad altro ente analoga richiesta e che non e stato già concesso contributo alcuno, non escluse le agevolazioni sul tasso di interesse;
d) Certificazione antimafia.
Il contributo sarà concesso ai beneficiari fino all'esaurimento della disponibilità di bilancio; le istanze rimaste inevase per mancanza di fondi saranno esaminate ed impegnate con il bilancio successivo ed avranno precedenza sulle altre nel semestre successivo. Nessun altro contributo di cui al comma 1 del presente potrà essere concesso se non ad avvenuta e comprovata estinzione completa del debito precedente, qualora questo esista.

 

Capo IV - Organizzazione e attività del servizio biblioteca provinciale

 

Articolo 34 - Richiamo delle norme statutarie

Per quanto concerne le organizzazioni e le attività del servizio Biblioteca, nonchè gli acquisti di varie pubblicazioni di carattere culturale, storico, saggistico preferibilmente attinenti al territorio provinciale e isolano si fa riferimento allo Statuto della Biblioteca Provinciale approvato con delibera consiliare N. 191 del 13/7/87 ed in particolare all'art. 6, dello stesso Statuto, cui si fa espresso rinvio, nell'intesa che, ove la scelta di cui alla lettera c) - compiti del Consiglio di biblioteca non dovesse essere effettuata entro gg. 20 dalla data della richiesta formulata dal responsabile della Biblioteca e Archivio Storico, la stessa sarà operata dalla Giunta Provinciale. Il Consiglio di biblioteca di cui al suddetto art. 6, per opere di particolare impegno culturale, potrà avvalersi del contributo di note personalità della cultura o nel ramo specifico della trattazione cui inserisce la pubblicazione oggetto di esame. La valutazione dovrà riguardare contenuti e congruità di costi editoriali. A garanzia e difesa della libertà di stampa la Provincia non potrà procedere ad acquisto anche sotto forma di sponsorizzazione di articoli da pubblicare sui giornali o periodici di altrui proprietà.

 

Capo V - Interventi volti alla realizzazione di attività umana e sociale

 

Articolo 35 - Non vedenti e audiolesi

Ai sensi della L.R. 23/5/91 n. 33 la Provincia Regionale provvede all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e sordomuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà debitamente comprovato, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado musicale artistica e universitaria. Con separato atto deliberativo verranno fissate le fasce di intervento contributivo. In alternativa alla istituzionalizzazione la Provincia Regionale eroga contributi alle famiglie pari all'importo medio delle rette di ricovero corrisposte a quegli istituti specializzati che accolgono i portatori di handicap assistiti da questo Ente finalizzati al reinserimento sociale nella famiglia e nel territorio, per l'acquisto dei sussidi didattici e strumenti tecnici secondo il tipo di handicap nonchè per interventi eseguiti privatamente da specialisti. Per l'erogazione di tali contributi gli interessati dovranno presentare l'istanza entro il 30 luglio ed allegare alla stessa istanza i documenti elencati nell'apposito modulo predisposto dal Settore competente.

 

Articolo 36 - Altre forme di attività di intervento

Per questo tipo di attività e di intervento di sostegno, come si evince peraltro dal contesto generale, si applicano le norme di cui agli artt./6 ultimo comma e 7 del presente regolamento.

 

Capo VI

 

Articolo 37 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali che disciplinano l'attività degli Enti locali. Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio, su proposta della Giunta ovvero delle commissioni consiliari competenti. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo della Provincia per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 197 della legge 15/3/1963, n. 16 (OR.EE.LL.). Esso sostituisce la normativa approvata in precedenza.