Statuto - Titolo II - Organi della Provincia
Art. 19 - Organi della Provincia Regionale
- Sono organi della Provincia regionale: il Consiglio ed il suo Presidente, la giunta, il presidente, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 20 - Il Presidente
- Il presidente rappresenta la Provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della Provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altro organi della Provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1. lett.h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
- Sono di competenza del Presidente le nomine e le designazioni in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, delegazioni trattanti, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla legge al Consiglio Provinciale.
- Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla nomina della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso dei requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.
- Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati o i designati assumano la relativa funzione, e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
- Al Presidente compete altresì:Promuovere e sottoscrivere gli accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche o per altri fini della Provincia;Nominare i componenti del nucleo di valutazione; Nominare i legali in tema di azioni e resistenze in giudizio; Indire i referendum e stabilire la data per le consultazioni popolari;Delegare al Segretario ed ai Dirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera di attribuzioni.
- Al Presidente compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni non attribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi regionali vigenti, agli altri organi dell'Ente.
- Ogni 6 mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.
- Il consiglio provinciale entro 10 giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. Si applicano al presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, nonchè della legge regionale n. 32/94. 10.
- Il presidente per espletamento delle attività connesse con le materie di competenza della Provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 21 - Il Vice Presidente
- ll vice presidente sostituisce , temporaneamente, il presidente della Provincia, per sopperire in caso di assenza, impedimento o sospensione dell'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e collabora con lo stesso nel coordinare nell'attività della giunta.In caso di dimissioni impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, il vice presidente provvede alla sua sostituzione. Non è consentito al vice presidente di procedere alla nomina di assessori mancanti per costituire il plenum dell'organo collegiale.
Art. 22 - Consiglio
- La durata in carica del Consiglio è fissata in cinque anni. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, per l'esercizio delle quali va approvato apposito regolamento. Con il regolamento vengono fissate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, attraverso una propria struttura. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite alla Presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
- I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive di Consiglio vengono proposti per la decadenza. L'iniziativa è del Presidente o di almeno tre componenti del Consiglio. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal Consiglio Provinciale, sentito l'interessato, con preavviso di almeno dieci giorni. Le modalità per fare valere le cause giustificative vengono fissate nel regolamento del Consiglio. Sono organi del Consiglio Provinciale il Presidente, le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.
- L'elezione del consiglio provinciale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla normativa regionale. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di Surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. I Consigli durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi, restando limitata la relativa competenza, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili.
- Il Consiglio procede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi. Il Consiglio della Provincia regionale tiene la prima adunanza entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno l0 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora il presidente del consiglio non provveda la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenza individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente. La convocazione è disposta con invito da notificarsi almeno l0 giorni prima di quello stabilito