* Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, con votazioni separate, il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio, di cui uno Vicario, cui compete l'indennità prevista dalla legge.
* Per l'elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, in una seconda votazione viene eletto il consigliere che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
* L'elezione dei due Vice Presidenti avviene in un'unica votazione, con voto limitato ad uno. Risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. L'eletto che ha riportato il maggior numero di voti assumerà la funzione di Vice Presidente Vicario.
* In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario, in assenza di entrambi, dall'altro Vice Presidente.
* L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito dal Presidente del Consiglio Provinciale, che lo presiede, e dai Vice Presidenti del Consiglio ed ha sede nel palazzo della Provincia.
* L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell'attività di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio.
* All'Ufficio di Presidenza del Consiglio è assegnato personale dell'Ente con funzioni specifiche, nonché mezzi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni.