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Provincia di Agrigento
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Statuto - Titolo IV - La Giunta

Art. 35 - Composizione della Giunta

  1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente che la presiede, e da un numero di assessori, compreso fra otto e dodici, determinato di volta in volta dal Presidente, tenendo conto delle esigenze dell'Ente.
  2. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. 
  3. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dalla nomina, al consiglio provinciale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
  4. La Giunta provinciale dura in carica cinque anni.
  5. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
  6. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.
  7. Gli Assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della Provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti,anche se in rappresentanza della provincia. Il Presidente periodicamente riferisce dell'attività dei consulenti e dei rappresentanti della Provincia in altri enti.
  8. Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario generale dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.
  9. In presenza del Segretario Generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della Provincia Regionale. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della Provincia. Il Presidente nomina, tra gli assessori, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Presidente, fa le veci del Presidente il componente della giunta più anziano in età.
  10. Nella prima riunione di giunta il Presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione. Il Presidente può delegare ai singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni .
  11. Contemporaneamente alla revoca, il Presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli Assessori. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il Vice Presidente e la Giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 1.
 

Art. 36 - Attribuzioni della Giunta

  1. La giunta collabora con il presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale. 
  2. La Giunta delibera sulle materie appresso indicate e su quelle ad essa demandate dalla legge: a) Schema dello statuto provinciale e sue modifiche; b) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti Schema dello statuto provinciale e sue modifiche;dal Consiglio Provinciale, dotazione organica del personale, costituzione dei gruppi di lavoro, assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna ed esterna; c) programma triennale delle assunzioni ed avvio delle procedure concorsuali; d) assunzione del personale dopo l'esperimento delle procedure concorsuali da parte dei dirigenti; e) contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili; f) delega ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali; g) piano esecutivo di gestione; h) autorizzazione alle transazioni; i) perizie di varianti che importino una maggiore spesa; k) indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti; l) indennità di funzione per il Presidente della Provincia e degli assessori in applicazione del regolamento previsto dall'art.19 della l.r. 30/2000; m) accettazioni o rifiuti di lasciti o donazioni; n)  permute immobiliari; o) vendita suolo e sottosuolo demaniale; p) presa d'atto contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori; q) autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. r) modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia ed elaborazione e proposizione al Consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi. s) assenso per la nomina e revoca del Direttore Generale e del Segretario Generale. Su invito del presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, anche su proposta degli assessori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della giunta in occasione della trattazione di specifici argomenti, il presidente del consiglio provinciale, consiglieri provinciali, dirigenti e funzionari dell'ente, consulenti ed esperti. La giunta è tenuta a dare comunicazione al consiglio sull'andamento o relazione delle delibere consiliari entro e non oltre i 3 mesi.
 

Art. 37 - Competenza degli Assessori

  1. Nel rispetto degli indirizzi e dell'attività collegiale della giunta ad ogni assessore vengono attribuite, con delega del presidente, materie omogenee corrispondenti a specifici settori funzionali, con il compito di sovrintendere agli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dal presidente.
  2. L'assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione.
 

Art. 38 - Diritto d'Udienza

  1. Il presidente e gli assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'ente.
 

Art. 39 - Mozione di sfiducia

  1. Nei confronti del Presidente può essere presentata mozione di sfiducia motivata. La mozione, se sottoscritta almeno da due quinti dei consiglieri assegnati, deve essere posta in discussione dal Presidente del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. Il Consiglio vota la mozione per appello nominale, e la stessa si intende approvata se viene votata favorevolmente da almeno il 65% dei consiglieri assegnati. L'eventuale frazione ai fini del raggiungimento del quorum si computa per unità.In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Presidente e la giunta cessano dalla carica.