/ Partecipazione Popolare

Statuto - Titolo IX - Partecipazione Popolare

  1. Art. 69 - Forme di Partecipazione
  2. Art. 70 - Convenzioni
  3. Art. 71 - I Consorzi
  4. Art. 72 - Accordi di Programma
  5. Art. 73 - Referendum Consultivo
  6. Art. 74 - Presentazione della Proposta e giudizio d'inammissibilità
  7. Art. 75 - Iniziativa Popolare
  8. Art. 76 - Esame del Consiglio
  9. Art. 77 - Ammissibilità dell'iniziativa popolare
  10. Art. 78 - Petizioni
  11. Art. 79 - Consulte
  12. Art. 80 - Diritto d'accesso
  13. Art. 81 - Regolamento

Art. 69 - Forme di Partecipazione

  1. La Provincia regionale rende effettiva la partecipazione dei comuni, singoli o associati, all'esercizio delle proprie funzioni mediante:
  • l'intervento dei comuni nelle fasi della predisposizione del progetto di programma di sviluppo economico sociale, della verifica del suo stato di attuazione e del suo periodico aggiornamento;
  • la delega a comuni singoli o associati di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;
  • l'intervento di rappresentanti dei comuni ai lavori delle commissioni consiliari penoanenti costituite in seno al consiglio provinciale;
  • l'assemblea consultiva dei comuni montani ai fìni della valorizzazione delle zone montane;
  • l'invio di copia delle deliberazioni di consiglio e di giunta riguardanti l'attività provinciale di carattere generale, nonchè l'elenco di tutti gli impegni di spesa in conto capitale
 

Art. 70 - Convenzioni

  1. La Provincia regionale di Agrigento per l'esercizio coordinato di determinati servizi e funzioni stipula convenzioni con altri enti locali e con altri enti pubblici e privati. La convenzione, approvata dal consiglio provinciale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedano la emanazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 

Art. 71 - I Consorzi

  1. I consorzi sono istituiti, per la gestione associata di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata con la partecipazione di quei soggetti locali.
  2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie.
  3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione che preveda una determinazione della quota di partecipazione.
  4. La convenzione prevede, altresì, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
  5. La Provincia è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal presidente o suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consortile.
 

Art. 72 - Accordi di Programma

  1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Provincia regionale in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la condusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. L'accordo può prevedere altresì procedimento di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
  3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  4. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; è approvato con atto formale del presidente della Provincia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.
  5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
  6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.
 
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Art. 73 - Referendum Consultivo

  1. Il consiglio provinciale delibera l'indizione dei referendum consultivi su materie di rilevante interesse generale di competenza della Provincia regionale di Agrigento.
  2. Il ricorso al referendum può essere deliberato per iniziativa della giunta o della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia, ovvero da almeno diecimila elettori residenti nei comuni della provincia o di dieci consigli comunali del territorio provinciale.
  3. La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio.
  4.  In tal caso, ove si tratti di referendum di iniziativa popolare, la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori residenti in ciascuno dei comuni interessati.
  5. Non possono formare oggetto di referendum:
  • atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
  • atti relativi al personale della Provincia;
  • regolamenti della provincia;
  • bilanci, tributi e contabilità;
  • atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi; 
  • pareri richiesti dalla legge.

I quesiti referendari devono essere specificati con chiarezza. Il referendum viene indetto dal presidente della Provincia entro novanta giorni dall'esecutività della relativa delibera. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. L'esito del referendum è proclamato dal presidente nella prima seduta utile del consiglio e viene iscritto per la discussione apposito oggetto. Nel caso al referendum hanno partecipato la maggioranza degli elettori e allorquando sul quesito referendario si sia formata la maggioranza assoluta dei votanti l'amministrazione è impegnata a tenere conto della volontà espressa dagli elettori. Sulla materia che ha formato oggetto del quesito referendario non può essere indetto nuovo referendum nell'arco temporale della stessa legislatura. All'onere finanziario per le spese del referendum l'amministrazione farà fronte mediante appositi strumenti di bilancio. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di effettuazione del referendum.

 

Art. 74 - Presentazione della Proposta e giudizio d'inammissibilità

  1. La proposta di referendum, indicante l'atto deliberativo di cui s'intende promuovere l'abrogazione, deve essere presentata alla segreteria generale. Una commissione appositamente costituita, composta dal segretario generale e da componenti scelti dallo stesso, dovrà pronunciarsi: a) sull'ammissibilità della proposta di referendum entro 20 giorni dalla data della sua presentazione; b) sulla sospensione dell'esecuzione della delibera di cui si intende promuovere l'abrogazione in caso di accoglimento della relativa proposta di referendum abrogativo; c) sulla data di svolgimento del referendum.
  2. Il giudizio d'ammissibilità è limitato alla verifica della legittimità della richiesta della regolarità della procedura ai sensi del presente statuto e del regolamento di cui all'articolo immediatamente precedente.
 

Art. 75 - Iniziativa Popolare

  1. L'iniziativa popolare per la formazione degli atti amministrativi di competenza del consiglio provinciale, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio provinciale.
  2. L'iniziativa popolare si esercita altresi mediante la presentazione di proposte da parte di almeno un consiglio comunale della Provincia regionale.
  3. La Provincia regionale, nei modi stabiliti con apposito regolamento d'esecuzione, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa.
 
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Art. 76 - Esame del Consiglio

  1. Entro 3 mesi dalla presentazione, la proposta di iniziativa popolare è iscritta nel calendario dei lavori del consiglio provinciale.
 

Art. 77 - Ammissibilità dell'iniziativa popolare

  1. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia di tributi, di bilancio, di personale nonche in materia relativa ad atti amministrativi d'autonomia interna del consiglio.
  2. Sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa decide il consiglio provinciale.
 

Art. 78 - Petizioni

  1. I cittadini, i consigli comunali, le organizzazioni provinciali delle confederazioni dei lavoratori nonchè le associazioni riconosciute a livello nazionale possono rivolgere petizioni al presidente della Provincia per chiederne l'intervento su questioni d'interesse collettivo. Le petizioni devono essere prese in considerazione dal presidente della Provincia che fonnula le relative valutazioni dando risposta scritta entro 30 giorni. Le petizioni sono raccolte in un unico apposito registro in ordine cronologico con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito dagli eventuali provvedimenti adottati, Il registro è pubblico e disponibile alla consultazione dei cittadini. Delle petizioni ricevute, il presidente della Provincia dovrà darne comunicazione al consiglio nella prima seduta utile dopo la ricezione delle stesse.
 

Art. 79 - Consulte

  1. La Provincia regionale può costituire consulte, ai fini di un'efficace e permanente raccordo con i cittadini che fruiscono dei servizi provinciali, le loro associazioni ed organismi rappresentativi. Dette consulte esprimono parere proposte sulle materie oggetto della loro attività.
  2. Tali consulte, composte con la massima rappresentatività, sono costituite con delibere del consiglio, anche su proposta delle associazioni sopra indicate.
  3. E' obbligatoriamente istituita la consulta provinciale per la pari opportunità tra uomo e donna. Il consiglio nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.
 

Art. 80 - Diritto d'accesso

  1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta al responsabile dell'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
  3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalle leggi e dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione nonchè ai diritti di ricerca e di visura, salvi gli oneri fiscali di legge.
 

Art. 81 - Regolamento

  1. Il consiglio provinciale adotta il regolamento di disciplina del diritto d'accesso e della trasparenza dell'azione amministrativa.
  2. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere all'informazione di cui l'amministrazione è in possesso, presupposto di una effettiva partecipazione, è istituito apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività della Provincia e delle istituzioni dipendenti.
 
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