L' Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) è l'imposta che viene pagata dal cittadino al momento dell'acquisto dell'autovettura , è entrata in vigore dal 1°gennaio 1999 in sostituzione dell'Imposta Erariale di Trascrizione (I.E.T.) e della relativa Addizionale Provinciale (A.P.I.E.T.). L'Imposta ricalca sostanzialmente, nei suoi principi base, la preesistente Imposta Erariale di Trascrizione ma, comunque, presenta numerosi elementi innovativi, che vengono di seguito richiamati.
Importi I.P.T.
Stabiliti con il Decreto del Ministero delle Finanze n° 435 del 27/11/98 (pubblicato sulla G.U. n° 294 del 17/12/98)
Aumento delle tariffe fino ad un massimo del 20%
Si evidenzia che le singole Amministrazioni Provinciali hanno la facoltà di aumentare gli importi I.P.T. fino alla misura massima del20%..
Arrotondamenti
Gli importi da versare a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni I.P.T. (con o senza ravvedimento) e gli interessi moratori devono essere eventualmente arrotondati (salvo diversa determinazione della singola Amministrazione Provinciale) al centesimo di Euro, inferiore o superiore, sulla base del terzo numero decimale, secondo i criteri generali per la conversione Lira/Euro (es: se il 3° decimale è inferiore a 5 l'importo va arrotondato per difetto mentre, se è uguale o superiore a 5, dev'esserearrotondatopereccesso).
Applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione
Si sottolinea che l'I.P.T. è dovuta per tutte le formalità presentate al P.R.A. a partire dal 1° gennaio 1999, a prescindere da una precedentepresentazione.
La legge, infatti, recita: "le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio (...) sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati " (Decreto legislativo 446/97, art.56 comma 10). Pertanto, per le formalità ripresentate al P.R.A . dal 1° gennaio 1999, si deve pagare per intero l'importo della I.P.T., salvo il diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di I.E.T. e A.P.I.E.T.finoal 31/12/98.
Modalità di pagamento
L'Automobile Club d'Italia - Ufficio Provinciale di Agrigento - quale Concessionario del Pubblico Registro Automobilistico -è incaricato a riscuotere l'imposta, effettuare gli opportuni controlli nonché applicare sanzioni per ritardato o omesso pagamento.
L'imposta deve essere pagata al momento della richiesta di formalità al (P.R.A.) presso l'ufficio dell'ACI-PRA o presso gli "Sportelli telematici dell'automobilista"