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rassegna stampa del 4 agosto 2022

gds.it
verso le elezioni
L'Ars approva la manovra di bilancio, contributi e polemiche. Musumeci verso le dimissioni

Al termine di una lunga maratona d'aula proseguita fino a notte fonda, l'Ars ha approvato il ddl di variazioni di bilancio. Dopo una serie di interruzioni durante il pomeriggio e la sera di ieri, la seduta è stata sospesa alle 23 per riprendere poco dopo mezzanotte con l'arrivo in aula del maxi-emendamento del governo, che ha provocato la reazione di diversi parlamentari. Dall'opposizione è stata definita «una manovra elettorale, presentata in aula in piena notte». Una norma proposta dal governo che prevedeva interventi per poco più di 400 milioni di euro, somme statali da destinare in buona parte ai comuni di Palermo e Catania per l'emergenza rifiuti, è stata soppressa dall'aula con voto segreto: 17 voti a favore, 15 contrari.
Dopo qualche momento di tensione tra deputati di maggioranza e governo per l'esito del voto segreto, il ddl sulle variazioni di bilancio è stato comunque approvato dall'aula all'1:30 di notte: contiene norme proposte da governo e maggioranza ma anche alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni e prevede interventi per diversi comparti, dall'agricoltura al turismo, dalla sanità ad investimenti destinati anche ai comuni siciliani, da somme necessarie al pagamento di stipendi a quelle per il bacino dei pensionati Asi.
Quella di questa notte è stata la prima maratona notturna dell'Ars in questa legislatura. Proprio ieri, nel corso della cerimonia del ventaglio all'Ars, il presidente Gianfranco Miccichè aveva fatto notare che negli ultimi cinque anni era riuscito ad evitare la «brutta abitudine» delle sedute notturne che aveva spesso caratterizzato i lavori d'aula del parlamento regionale in passato. «Abbiamo evitato sedute notturne fino ad ora - ha detto Miccichè durante l'esame del ddl - proprio all'ultimo non ci siamo riusciti».
La «corsa» all'approvazione delle variazioni di bilancio è stata legata anche alle voci, sempre più insistenti e rilanciate in aula da diversi parlamentari, sulle possibili imminenti dimissioni del Governatore Nello Musumeci che sarebbero funzionali all'election day, ossia all'accorpamento delle elezioni regionali con le politiche.

PAmagazine.it
Lavoro agile, in arrivo una pioggia di controlli nella Pa
Arrivano le regole per il lavoro agile nel post-emergenza. I Piani integrati di attività e organizzazione (Piao) rilasciati dalle amministrazioni centrali a giugno recepiscono le linee guida della Funzione pubblica in materia di smart working e quanto stabilito dal nuovo contratto per le funzioni centrali, che per la prima volta ha disciplinato il lavoro da remoto nella Pubblica amministrazione. Dunque: controlli costanti per la valutazione delle performance, stop al lavoro da remoto in caso di aumento degli arretrati e lamentele da parte di cittadini e imprese, niente buoni pasto per chi svolge la prestazione lavorativa da casa.I PiaoI Piani integrati di attività e organizzazione, al debutto questa estate, rispettano i confini delimitati dal nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che per la prima volta ha disciplinato il lavoro agile in ambito pubblico. Il documento unico di programmazione e governance delle pubbliche amministrazioni, nel quale confluiscono, tra gli altri, i piani del lavoro agile, della performance e dell'anticorruzione, andava ultimato da parte delle pa centrali entro il 30 giugno. Gli enti locali avranno tempo invece fino alla fine di settembre.Controlli a tappetto
Nel Piao del ministero della Transizione ecologica si legge che verranno effettuati controlli periodici ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti che operano da remoto. Il ministero dello Sviluppo economico eseguirà dei controlli sul lavoro agile ravvicinati nel tempo. Nell'ambito di queste verifiche sarà considerato un risultato atteso e uno di eccellenza così da operare eventuali azioni di aggiustamento. Anche il ministero del Lavoro è a favore di un monitoraggio continuo e annuncia che metterà in piedi un processo di controllo ad hoc per valutare questo nuovo modo di lavorare nel tempo.Stop ad arretrati e buoni pastoI Piao delle diverse amministrazioni prevedono anche la messa a punto di programmi per lo smaltimento del lavoro arretrato nel caso in cui il ricorso allo smart working dovesse portare a un peggioramento della qualità del servizio erogato. C'è poi la questione dei buoni pasto. Già perché il contratto per i dipendenti delle funzioni centrali non prevede l'erogazione dei ticket agli statali che accettano di lavorare in smart working. Il Piao del ministero dell'Istruzione è inflessibile su questo punto: «Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non viene erogato il buono pasto».


appalti e contratti.it
Partecipazione alle procedure di gara: la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la P.A. non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni alla base del provvedimento di ammissione in gara, laddove abbia ritenuto irrilevanti le pregresse vicende professionali ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c del D. Lgs. n. 50/2016


La principale questione esaminata dal Consiglio di Stato nella pronuncia in commento concerne la consistenza che deve assumere la motivazione alla base del provvedimento di ammissione in gara, nell'ipotesi in cui la p.a. non ritenga rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente.Il secondo profilo di interesse all'attenzione dei giudici amministrativi riguarda, invece, la corretta individuazione del termine di rilevanza temporale di fatti penali che non hanno ancora ottenuto un accertamento giurisdizionale definitivo, ai fini dell'adozione da parte della s.a. del provvedimento di esclusione per grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici.Con riferimento alla questione da ultimo richiamata, è opportuno rilevare come la normativa interna non sembra fornire alcuna soluzione in quanto da un lato l'art. 80, co. 10 del Codice indica la rilevanza temporale dei soli fatti penali oggetto di sentenza di condanna definitiva, mentre dall'altro lato il successivo comma 10-bis - oltre a disciplinare le fattispecie non ricomprese nel precedente comma - si occupa di definire la rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali oggetto di un provvedimento di esclusione disposto dalla p.a. in pregresse procedure di gara.Tuttavia, rileva il Collegio, tale lacuna normativa trova soluzione in forza del disposto di cui all'art. 57, par. 7 della Direttiva n. 24/2014 UE secondo cui se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva nelle ipotesi di cui al par. 4 (la cui lett. c comprende proprio il grave illecito professionale) l'effetto potenzialmente ostativo non supera i tre anni decorrenti dalla data del fatto potenzialmente dotato di rilevanza penale non accertato in sede giurisdizionale.Invero, rileva il Consiglio di Stato, non riconoscere l'operatività di siffatta direttiva condurrebbe al paradossale esito di attribuire a vicende penali in attesa di definitivo accertamento una rilevanza temporale financo superiore rispetto a quella legislativamente riconosciuta alla stessa fattispecie oggetto di una pronuncia definitiva.Ne consegue che nessuna rilevanza può attribuirsi alla mancata valutazione e motivazione da parte della s.a. di vicende antecedenti all'arco temporale individuato dalla normativa comunitaria (direttamente applicabile) e non sfocianti in sentenza di condanna.Per quanto riguarda il distinto profilo della motivazione del provvedimento di ammissione i giudici amministrativi hanno rilevato quanto segue.Quest'ultimo, come emerge dal dettato normativo di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), è rimesso all'ampia valutazione discrezionale delle P.A. la quale: "sola è chiamata a fissare "il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente"[Cass. Sez. Un. Civ., 17 febbraio 2012, n. 2312]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio del potere informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'amministrazione" (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 agosto 2020, n. 16).Fermo quanto sopra, il prevalente orientamento giurisprudenziale - al quale aderiscono anche i Giudici di Palazzo Spada - ritiene che solo con riguardo all'adozione di un provvedimento di esclusione fondato sulla ritenuta sussistenza di una condotta riconducibile alla fattispecie del grave illecito professionale tale da elidere l'affidabilità del concorrente si richieda una puntuale e precisa motivazione (di recente Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500; Id., Sez. IV, 10 novembre 2021, n. 7501).Al contrario, rileva il Consiglio di Stato, nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'ammissione in gara dell'operatore economico in quanto non ha ritenuto rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente "non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia, ossia con la stessa ammissione alla gara dell'impresa".Inoltre, si deve ritenere ammissibile anche la motivazione c.d. "per relationem" (ex art. 3, co. 3 della L. n. 241/1990) che nella fattispecie in esame può essere ricavata dalla mera adesione della amministrazione alle argomentazioni dedotte dalla parte appellata in ordine alle ragioni che hanno escluso l'incidenza delle vicende dichiarate sulla propria integrità e affidabilità.Tale principio è suscettibile di essere derogato nel solo caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti un'attinenza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da esplicitare le ragioni dell'ammissione.Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'ipotesi di contestati inadempimenti contrattuali di importo estremamente rilevante ovvero alla piena identità tra l'oggetto del contratto inadempiuto e quello oggetto della procedura di affidamento (sul punto si v. Cons. Stato, Sez. V, 19.02.2021, n. 1500).Al di fuori di siffatte eccezionali ipotesi, l'onere motivazionale della amministrazione può ritenersi assolto secondo le modalità sopra indicate.Né alcuna rilevanza può essere riconosciuta alla circostanza che, con riguardo ai medesimi fatti commessi dall'aggiudicataria, una diversa amministrazione sia pervenuta ad una conclusione opposta considerando tali omissioni come gravi illeciti professionali.Sul punto, il g.a. ha chiarito che ogni s.a. conserva una propria autonoma sfera di discrezionalità tecnica nel valutare i fatti che possono minare la professionalità dell'operatore, essendo in caso contrario per il soggetto pubblico estremamente difficile non solo esercitare il proprio potere, ma anche (e soprattutto) accordare particolare attenzione al principio di proporzionalità nel valutare la sussistenza di un motivo facoltativo di esclusione così come previsto dal considerando 101 della direttiva 24/2014 UE.In conclusione, in forza di quanto rilevato dal Consiglio di Stato, la consistenza motivazionale del provvedimento di ammissione in gara in caso di positivo accertamento da parte della p.a. della insussistenza di condotte riconducibili alla fattispecie del grave illecito professionale non necessita, salvo casi eccezionali, di rigorosa e analitica motivazione potendo al contrario limitarsi a richiamare quanto dedotto in sede di gara dal concorrente.

today.it
Quanto aumentano stipendi e pensioni con il decreto aiuti bis di oggiRisposta breve: poco, molto poco. Il provvedimento da 14,3 miliardi di euro che approda oggi in Consiglio dei ministri è ormai quasi definitivo, dopo la bozza circolata ieri che ha fatto infuriare i sindacati.
Ecco le misure pensate dal governo per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l'inflazione e la crisi energetica


Ci siamo. C'è l'intesa sulle misure del nuovo decreto aiuti da 14,3 miliardi di euro, che dovrebbe essere licenziato oggi dal governo Draghi, ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti. Quarantuno articoli - secondo una bozza ancora soggetta a variazioni - che vanno dal taglio delle bollette agli interventi in materia di siccità, dalla riduzione del cuneo fiscale all'anticipo della rivalutazione delle pensioni. Il provvedimento che approda oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri è stato pensato dal governo per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l'inflazione e la crisi energetica, e affronta diverse tematiche: dai carburanti all'emergenza idrica, dagli enti territoriali alle politiche sociali, dalle agevolazioni per le imprese all'istruzione.Il taglio del cuneo fiscale e gli aumenti delle pensioni: cosa c'è nel decreto aiuti bisLa bozza del decreto aiuti bis circolata ieri ha fatto infuriare i sindacati, che hanno parlato di "poco più di un'elemosina", in riferimento agli interventi previsti sul cuneo fiscale e sulle pensioni. Ma quali sono le misure previste e cosa cambia, nel dettaglio? Andiamo con ordine, fermo restando che la bozza del provvedimento è ancora suscettibile di modifiche. Secondo la bozza, il decreto dovrebbe contenere un punto ulteriore di taglio del cuneo fiscale, che arriverebbe così all'1,8%. La misura, retroattiva a partire dal mese di luglio, vale complessivamente 1,6 miliardi (786 milioni nel 2022 e 831 milioni nel 2023).Cuneo fiscale e stipendi: 100 euro lordi di aumento in sei mesiLa decontribuzione dovrebbe riguardare i redditi inferiori ai 35mila euro all'anno. Cosa significa in termini pratici? Secondo i sindacati, ridurre di un punto percentuale il cuneo fiscale vuol dire che per un lavoratore ci sono 10 euro in più di aumento lordo al mese per ogni mille euro di stipendio. A conti fatti, in sei mesi in media i lavoratori dipendenti otterrebbero appena 100 euro lordi di aumento.La rivalutazione anticipata delle pensioniSul capitolo pensioni, invece, la rivalutazione prevista da gennaio del 2023 dovrebbe essere anticipata di tre mesi: gli assegni aumenterebbero così del 2% a partire da ottobre. La rivalutazione del 2% comporterebbe un aumento di 10 euro lordi ogni 500 euro di pensione, mentre l'anticipo del conguaglio dello 0,2% frutterebbe un euro ogni 500.







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