sicilia24h.it
Il perchè è stato impugnato il rinvio delle elezioni nelle ex Province
Il Consiglio dei ministri ha impugnato la proroga (la decima) dei commissari delle Province in Sicilia. E scrive: "Il reiterato rinvio delle elezioni nelle nove ex Province, e le conseguenti proroghe dei commissariamenti, violano i principi di democraticità quali il diritto di voto. E poi perché l'autonomia e la rappresentatività delle Province sono svuotate da un commissariamento senza termine. Né è da ritenersi come eccezionale il provvedimento, dato che la proroga si è stabilizzata nel tempo durante parecchi anni di commissariamento.
agrigentooggi.it
Progetto approvato per il completamento della strada provinciale Ribera-Cianciana
Rifacimento di lunghi tratti del cassonetto stradale dissestato, consolidamento con una paratia di pali di un tratto della sede stradale in frana lungo circa 80 metri, gabbionate di controripa, pavimentazione stradale con tappetino bituminoso e segnaletica orizzontale. Sono questi, in estrema sintesi, i lavori previsti nel progetto redatto ed approvato dal Genio Civile per la manutenzione straordinaria dell'ultimo tratto della Sp 32 Ribera-Cianciana, dal chilometro 0,00 al chilometro 12,5 e, più precisamente, dal centro abitato di Ribera sino ad intercettare il tracciato della cosiddetta NC5 (strada non classificata numero 5).I lavori, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, seguiranno e completeranno di fatto i precedenti lavori già eseguiti sempre dal Genio Civile per la manutenzione del primo tratto della Sp 32, dal chilometro 12,5 all'incrocio con la Ss 118. Il progetto, dopo l'acquisizione dei pareri di rito, è stato approvato ed inviato dal Genio Civile al competente Dipartimento Tecnico, presso l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori."Continuiamo a lavorare senza soste - afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola -, anche durante questo periodo di transizione tra l'uscente Governo Musumeci ed il costituendo Governo Schifani. L'obiettivo, continua La Mendola, è quello di proseguire lungo il proficuo percorso tracciato negli ultimi anni, consentendo al Governo neoeletto una veloce ripartenza, dopo la fase elettorale, con la realizzazione di lavori importanti, come quelli relativi alla manutenzione del secondo tratto della SP32; arteria di straordinaria importanza per la viabilità dell'entroterra agrigentino del versante dei Monti Sicani".Il progetto, redatto dai funzionari del Genio Civile Angelo Cimino, Gaspare Patti ed Angelo Alfano, è stato approvato, verificato e validato dal RUP dei lavori Giovanni Conti.
livesicilia.it
Falcone: "Si torni presto al voto per le ex Province""Il rinvio fu una scelta superficiale bipartisan"
"Eravamo stati fra i pochi a dirlo senza alcun timore: rinviare alle calende greche le elezioni delle ex Province era un errore madornale, compiuto trasversalmente dalle forze politiche dell'Ars, destra e sinistra senza distinzioni. Oggi, purtroppo, arrivano parole durissime da parte di Palazzo Chigi che, censurando quella decisione superficiale e bipartisan dell'aula, ha deciso di impugnare la norma". Così il riconfermato deputato Ars di Forza Italia Marco Falcone, assessore regionale uscente, commentando l'impugnativa del Cdm sulle norme contenute nella Variazione di bilancio della Regione Siciliana che disponevano la proroga al 2023 dei commissari delle ex Province.
"Il reiterato rinvio delle elezioni, ancorché di secondo livello, di Città metropolitane e Liberi consorzi - sottolinea il forzista Falcone - si pone in contrasto con l'articolo 1 della nostra Carta e i suoi fondamenti democratici, oltre a essere fuori da ogni principio di ragionevolezza. Adesso, come già caldeggiato dal presidente Renato Schifani, auspichiamo che con l'avvio della nuova legislatura si vada subito al riordino degli Enti intermedi per poi ripristinare la rappresentanza democratica nelle ex Province della Sicilia", conclude Falcone.
blogsicilia.it
Subito elezioni nelle ex Province, prima emergenza per la nuova maggioranza
Abrogarle senza creare una alternativa fu un errore ma impedirne per ben dieci volte la nascita degli organi elettivi alternativi furono scelte per fino peggiori. Le ex province tornano al centro del dibattito politico. Presenti nel programma del centrodestra che vuole ridare loro luce, adesso sono anche al centro di una reprimenda del consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge sul rinvio delle elezioni attaccando duramente la scelta di commissariamenti 'eterni' e anti democratici.Cuffaro, sempre stati contro il rinvio
"Siamo sempre stati assolutamente contrari al rinvio del rinnovo delle ex Province. Adesso, a sostenere la nostra tesi è anche il Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge dell'Ars che prevedeva l'ennesimo slittamento" dice Totò Cuffaro, Commissario regionale della Dc.
"Dopo 10 proroghe in sei anni non è più ammissibile slittare ancora il rinnovo - prosegue -. I risultati di questi rinvii è visibile a tutti: strade prive di manutenzione, le scuole carenti di servizi e prive di sostegno nonché la totale assenza di programmazione per interi territori della nostra Isola".Non solo elezioni di secondo livello ma ritorno alle urne dei siciliani"Ricordo a chi ha poca memoria, che il nostro programma elettorale prevedeva l'elezione di primo grado dei nuovi rappresentanti. Tornare a rinnovare questi organi vuol dire ridare dignità alle istituzioni e responsabilizzare una nuova classe dirigente, vicina ai territori, che sappia rilanciare l'azione amministrativa e di sviluppo", aggiunge.
VIVIENNA.IT
Liberi Consorzi comunali. Impugnato dal Governo l'ennesimo rinvio degli organi di governodi Massimo GrecoNella Sicilia di Pirandello - "uno nessuno e centomila", la Regione può permettersi anche di rinviare ben undici volte le elezioni degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, prorogando contemporaneamente la gestione commissariale degli enti di area vasta. Ma quest'ultima proroga non è passata inosservata e il Consiglio dei Ministri ha deciso d'impugnarla, contestandone l'incostituzionalità per violazione dei principi di autonomia e democraticità sottesi all'ente intermedio. L'impugnativa, arrivata decisamente tardi visto che si è conclusa infruttuosamente un'intera legislatura regionale, rappresenterà una spina nel fianco del neo eletto Presidente della Regione Schifani che, ad onor del vero, tra i propri spunti di programma ne aveva previsto la contro-riforma. A noi sembra invece che la vera ragione dell'impugnativa stia nel fatto che il vento sia cambiato dopo l'ultima sentenza della Corte costituzionale che, melius re perpensa, ha stigmatizzato le modalità con le quali il legislatore (nella duplice veste statale e regionale) ha inteso trattare un ente che contribuisce a formare l'intelaiatura istituzionale della Repubblica. In questo scenario, come opportunamente fatto emergere nell'impugnativa, poco importa se nella fattispecie siciliana l'ente intermedio non è proprio quello che conoscevamo col nome di "Provincia" dotato delle tre "autonomie": politica, amministrativa e finanziaria. In Sicilia, il governo dell'area vasta è affidato ai consorzi comunali, enti non territoriali di governo perché sprovvisti della prima "autonomia", quella politica che, invero, esiste in capo ai Comuni di riferimento. Ed è in questa logica che si colloca l'impugnativa del Governo nazionale, che ha il merito di accendere i riflettori su un ente che per le aree interne della Sicilia, come più volte ricordato, rappresenta lo snodo istituzionale strategico per promuovere ogni forma di resilienza territoriale e per riprendere le fila di un impolverato ragionamento sulle politiche di sviluppo locale. In attesa di una seria e definita con-riforma, l'ente intermedio va subito restituito al territorio al quale è stato sottratto da pseudo riforme disordinatamente connesse alla riduzione dei costi della politica.
Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie (10-8-2022)
Regione: Sicilia
Estremi: Legge n.16 del 10-8-2022
Bur: n.38 del 13-8-2022
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 10-10-2022 / Impugnata
L'articolo 13 comma 43 rinvia al 2023 l'elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e proroga al 31 agosto 2023 le funzioni degli attuali commissari straordinari che svolgono le funzioni di Presidente dei liberi Consorzi comunali, in attesa delle elezioni di II livello previste in origine dalla legge regionale n. 15/2015 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane) e da allora mai indette in quanto sempre rinviate.
In particolare, la lett. a) del citato comma 43, intervenendo sull'art. 6, comma 2, della citata legge regionale n. 15/2015, stabilisce che, in sede di prima applicazione (originariamente prevista per il 2015 ma, come detto, mai realizzatasi), il Presidente della Regione fissa la data delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali entro 60gg dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale del 2023 (a seguito della novella; il previgente termine riferito al 2022 era già stato prorogato dall'art. 1 della legge regionale n. 31/2021).
Analogamente, la lett. a) del citato comma 43 proroga al 2023 l'elezione dei Consigli metropolitani, la cui indizione spetta ai rispettivi sindaci metropolitani, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della legge regionale n. 15/2015. Al riguardo, le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci dei comuni di Palermo e Messina si sono svolte da ultimo il 12 giugno 2022. Come detto, tuttavia, ad esse non sono seguite quelle dei Consigli metropolitani delle rispettive città metropolitane.
La disposizione previgente prevedeva (art. 1, comma 1, lett. a) della citata legge n. 31/2021) che in sede di prima applicazione l'elezione del Consiglio metropolitano si sarebbe dovuta svolgere entro 60gg dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario da svolgersi nel 2022. Come detto, tale termine, già prorogato costantemente dal 2015, è stato di nuovo disatteso in quanto la legge regionale in esame lo ha ulteriormente rimandato al 2023.
Dal canto suo, la lett. b) del comma 43 in argomento novella il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 15/2015 prevedendo che fino al 31 agosto 2023 le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario.
In sintesi, dal 2015 ad oggi, la Regione ha rinviato ben undici volte le elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane prorogando contemporaneamente la gestione commissariale degli enti di area vasta:
1. legge regionale n. 5/2016 (art. 13) al 30 settembre 2016.
2. legge regionale n. 15/2016 (art. 1 comma 1 lett. c) al 30 novembre 2016.
3. legge regionale n. 23/2016 (art. 1 comma 1 lett. d) al 30 dicembre 2017.
4. legge regionale n. 17/2017 (art. 7 comma 1 lett. e) al 30 giugno 2018.
5. legge regionale n. 7/2018 (art. 1 comma 1 lett. b) al 31 dicembre 2018.
6. legge regionale n. 23/2018 (art. 9) al 31 luglio 2019.
7. legge regionale n. 6/2020 (art. 1 comma 1 lett. e) al 15 novembre 2020.
8. legge regionale n. 11/2020 (art. 2 comma 1 lett. c) al 31 gennaio 2021.
9. legge regionale n. 34/2020 (art. 1 comma 2 lett. b) al 30 aprile 2021.
10. legge regionale n. 13/2021 (art. 2 comma 1 lett. c) al 31 gennaio 2022.
11. legge regionale n. 31/2021 (art. 1 comma 1 lett. b) al 31 agosto 2022.
Le proroghe disposte con le leggi di cui ai nn. 8, 9 e 10 nell'elenco erano state motivate dall'emergenza epidemiologica legata alla pandemia da Covid-19, mentre la proroga disposta con legge di cui al n. 11 nell'elenco prevedeva espressamente che il rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta avvenisse nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia.
Il reiterato rinvio delle elezioni e le conseguenti proroghe dei commissariamenti violano i principi di democraticità di cui all'art. 1, comma primo della Costituzione, in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare (sentenza costituzionale n. 1/2014) e contrastano altresì con gli artt. 5 e 114 Cost., in quanto l'autonomia e la rappresentatività degli enti commissariati sono svuotate da un commissariamento - di fatto - sine die; si porrebbero inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione. La situazione di eccezionalità che poteva giustificare, nell'immediatezza dell'entrata in vigore, della disciplina di riforma la proroga originariamente disposta non può infatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle successive 10 proroghe che si sono susseguito in un arco temporale di sei anni, ciò che stabilizza l'eccezionalità oltre ogni ragionevole limite.
Inoltre, il legislatore siciliano non terrebbe conto della giurisprudenza costituzionale (sentenza costituzionale n. 168/2018) secondo cui il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo concretamente. Né del resto il nuovo ente potrebbe avere disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, nel presupposto di livelli di governo di disciplina uniforme, con riferimento agli aspetti essenziali (sentenza costituzionale n. 50/2015).
La Regione Siciliana, pur dando apparente seguito, con la legge regionale n. 15/2015, all'obbligo di riordino delle circoscrizioni provinciali, ha in realtà finora rinviato le elezioni degli organi provinciali (rectius "liberi consorzi comunali") ed ha pertanto disatteso la legge n. 56/2014 (legge Delrio), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest'ultima, le cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica e sociale (art. 1, commi 5 e 145), al cui rispetto anche le Regioni a statuto speciale sono tenute (sentenze Corte cost. n. 168/2018 e n. 160/2021) ed a cui anche la Regione siciliana soggiace, posto che le disposizioni statutarie di cui all'art. 14, trovano il loro limite nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, secondo quanto espressamente statuito dalla Corte costituzionale (per tutte, sentenza costituzionale n. 168/2018).
Il continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area vasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli stessi dall'ente regionale in dispregio della loro autonomia e del principio di riforma sancito dalla legge Delrio, che concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si è realizzato.
Si rappresenta, infine, che analoghe disposizioni contenute nella legge regionale Sardegna n. 18 del 2019 sono state impugnate nel Cdm del 21/12/2019. Con tali norme, nel prevedere la nomina di nuovi amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, i quali restavano in carica fino all'insediamento degli organi provinciali che dovevano essere eletti entro il 1° luglio 2020, era stata ulteriormente prorogata la data per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli provinciali già precedentemente rinviata con varie leggi regionali. Il continuo rinvio delle elezioni provinciali e le conseguenti proroghe dei commissariamenti delle province violavano in primis i principi di democraticità di cui all'articolo 1, comma primo, della Costituzione in quanto in ogni sistema democratico i referendum e le elezioni rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare (Corte Cost. sent. n. 1 del 2014) e risultavano, altresì, in contrasto con gli articoli 5 e 114 Cost., in quanto la previsione di un commissariamento di lungo periodo, di fatto sine die, colpisce gli enti provinciali svuotandone l'autonomia e la rappresentatività. La Regione, peraltro, non aveva rispettato l'impegno già a suo tempo assunto con legge regionale n. 39/2018, che fissava al 6/4/2019 la data di svolgimento delle elezioni. Su tale ricorso, però, la Corte costituzionale non si è mai pronunciata in quanto nel Cdm del 21 gennaio 2022, per intervenute modifiche legislative, è stata deliberata la rinuncia totale all'impugnativa.
GRANDANGOLO
Al via lavori per l'ultimo tratto SP32 Ribera-CiancianaI lavori, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, seguiranno e completeranno di fatto i precedenti lavori già eseguiti
Rifacimento di lunghi tratti del cassonetto stradale dissestato, consolidamento con una paratia di pali di un tratto della sede stradale in frana lungo circa 80 metri, gabbionate di controripa, pavimentazione stradale con tappetino bituminoso e segnaletica orizzontale. Sono questi, in estrema sintesi, i lavori previsti nel progetto redatto ed approvato dal Genio Civile per la manutenzione straordinaria dell'ultimo tratto della SP32 Ribera-Cianciana, dal chilometro 0,00 al chilometro 12,5 e, più precisamente, dal centro abitato di Ribera sino ad intercettare il tracciato della cosiddetta NC5 (strada non classificata n°5).
I lavori, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, seguiranno e completeranno di fatto i precedenti lavori già eseguiti sempre dal Genio Civile per la manutenzione del primo tratto della SP32, dal chilometro 12,5 all'incrocio con la SS118.
Il progetto, dopo l'acquisizione dei pareri di rito, è stato approvato ed inviato dal Genio Civile al competente Dipartimento Tecnico, presso l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori.
"Continuiamo a lavorare senza soste, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, anche durante questo periodo di transizione tra l'uscente Governo Musumeci ed il costituendo Governo Schifani. L'obiettivo, continua La Mendola, è quello di proseguire lungo il proficuo percorso tracciato negli ultimi anni, consentendo al Governo neoeletto una veloce ripartenza, dopo la fase elettorale, con la realizzazione di lavori importanti, come quelli relativi alla manutenzione del secondo tratto della SP32; arteria di straordinaria importanza per la viabilità dell'entroterra agrigentino del versante dei Monti Sicani".
Il progetto, redatto dai funzionari del Genio Civile Angelo Cimino, Gaspare Patti ed Angelo Alfano, è stato approvato, verificato e validato dal RUP dei lavori Giovanni Conti.
LENTEPUBBLICA
Concorsi Pubblici: regole per le categorie protette.
Ecco un breve approfondimento dedicato alle regole procedurali nei concorsi pubblici per le categorie protette: prove d'esame, requisiti, idoneità all'impiego e altro ancora.La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d'obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
Scopriamo dunque quali sono le regole previste per le assunzioni delle categorie protette nelle PA tramite concorso pubblico. Qui potete consultare tutte le novità nei concorsi pubblici dal 2022.
Cosa si intende per categorie protette?
Le persone con disabilità in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici (non economici) purché appartenenti ad una delle seguenti categorie previste dall'art. 1 della legge n.68/99:
invalidi civili (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatrici di handicap intellettivo) con un riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
invalidi del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%);
non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi);
sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra).
Percentuali obbligatorie di categorie protette per i datori di lavoro
Si deve anche premettere che l'art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura:
7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Concorsi Pubblici: regole per le categorie protette
Ecco dunque qui di seguito alcune regole valide per le categorie protette durante le procedure concorsuali volte all'accesso al Pubblico Impiego.
Si ricorda che tutti i concorsi pubblici, compresi quelli riservati esclusivamente alle categorie protette, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi ed esami, o sul BURC delle Regioni.
Prove di esame nei concorsi pubblici per le categorie protette
Le persone con disabilità possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine "i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri".
La persona con disabilità sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l'affiancamento del candidato da parte di un tutor.
Infine il decreto legge n. 90/2014 (Decreto Semplificazioni) prevede che una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico.
Quote di riserva e passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera
Cosa si intende per quota di riserva?
La "quota di riserva" prevede che un numero di posti previsti dal concorso pubblico venga riservato agli appartenenti delle categorie protette.
Tuttavia le quote di riserva non si applicano ai concorsi per passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera come ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2006.
Secondo la Consulta le norme contenute nella legge 68/99, in tema di riserva di posti, si riferiscono alle assunzioni di persone con disabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo da parte dei datori di lavoro pubblici e non sono estensibili ai concorsi per passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera.
Iscrizione alle liste del collocamento e stato di disoccupazione
L'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione risultano presupposti necessari, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti.
L'art. 7 - comma 2 della legge n. 68/99, relativamente all'assunzione tramite il concorso pubblico, specifica che:
"i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso".
Tuttavia il Ministero del Lavoro nell'interpello n. 50 del 2011:
da un lato conferma che l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99 costituisce presupposto ì per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e ì nominativa
ma specifica che, in caso di concorso, l'iscrizione alle liste del collocamento non è indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, ma solo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
Di fatto, l'art. 7 della legge n. 68/99 non è mai stato modificato e molte pubbliche amministrazioni hanno continuato a prevedere, nei bandi di concorso riservati a persone con disabilità (art. 1 legge n. 68/99), l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e quindi lo stato di disoccupazione, come requisito indispensabile per partecipare al concorso.
Infine nella direttiva n. 1/2019 della Funzione Pubblica si ribadisce che alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti.
Idoneità per l'accesso all'impiego pubblico
Infine per l'accesso all'impiego pubblico della persona con disabilità è richiesta l'idoneità specifica per singole funzioni.
L'art. 16 - comma 3 della legge 68/99 prevede che:
"salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego (art. 16 legge 68/99)".
In alcuni concorsi pubblici riservati a persone con disabilità viene richiesto il certificato di idoneità fisica all'impiego.
Ciò non può più accadere in quanto l'art. 42 - comma 1 del Decreto Legge n. 69/2013 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono soppresse alcune certificazioni sanitarie e tra queste proprio il certificato di "idoneità fisica all'impiego" previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 3/57.
Pertanto le uniche certificazione mediche richieste possono essere:
la certificazione attestante l'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
oppure la certificazione di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.
Progressioni verticali: differenze tra procedura a regime e transitoria
lentepubblica.it
In un parere dell'ARAN alcuni chiarimenti sulle progressioni verticali dei dipendenti pubblici: nello specifico si tracciano le differenze e si analizzano gli elementi comuni tra procedura a regime e procedure transitoria.
All'interno del parere CFC81 dell'Aran si fa il punto su differenze ed elementi comuni tra procedura a regime e procedura transitoria all'interno delle progressioni verticali
L'orientamento applicativo è stato redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato.
Progressioni verticali: differenze tra procedura a regime e transitoria
Ecco dunque il parere completo dell'Agenzia, che esamina separatamente in primo luogo le differenze e poi per concludere gli elementi in comune tra le due procedure.
Differenze
La prima differenza concerne i requisiti:
nella procedura transitoria, i requisiti sono quelli della tabella 3 allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza;
nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
La seconda differenza riguarda i criteri selettivi:
nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall'art. 18, comma 7 del CCNL 9 maggio 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve pesare almeno il 25%;
nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall'art. 17 del CCNL 9 maggio 2022 e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).
La terza differenza riguarda le relazioni sindacali:
nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati;
nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri.
La quarta differenza riguarda il finanziamento:
le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 oltreché dalle facoltà assunzionali;
quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali.
Si ricorda che l'utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno.
Le risorse di cui dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni verticali.
Elementi comuni
In entrambi i casi:
vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un'ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l'attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione verticale;
la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO), con indicazione della famiglia professionale (e, ove possibile, delle posizioni di lavoro più specifiche nell'ambito della famiglia professionale) per la quale si manifesta il fabbisogno;
occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all'accesso dall'esterno, in base a quanto previsto dall'art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l'accesso alla PA.
ENTILOCALIONLINE
Finanza locale: pubblicato il Comunicato con la ricognizione delle somme dovute agli Enti sardi e siciliani
Sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la Finanza locale, è stato pubblicato il Comunicato 5 ottobre 2022.
Il Comunicato fa seguito alla Circolare n. 70 del 21 giugno 2022 e ha come obiettivo quello di precisare che gli importi per il concorso alla Finanza pubblica da iscrivere nei bilanci 2022 e seguenti, di competenza delle Province della Regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, sono indicati nella Tabella "A" allegata alla Circolare n. 18 del 9 aprile 2021. Per quanto riguarda invece i Liberi Consorzi e le Città metropolitane della Regione Sicilia, occorre fare riferimento alla Tabella "E" allegata alla Circolare n. 17 del 9 aprile 2021.
COMUNICALO
Viabilità, approvato progetto per manutenzione secondo tratto della Ribera - Cianciana
Rifacimento di lunghi tratti del cassonetto stradale dissestato, consolidamento con una paratia di pali di un tratto della sede stradale in frana lungo circa 80 metri, gabbionate di controripa, pavimentazione stradale con tappetino bituminoso e segnaletica orizzontale. Sono questi, in estrema sintesi, i lavori previsti nel progetto redatto ed approvato dal Genio Civile per la manutenzione straordinaria dell'ultimo tratto della SP32 Ribera-Cianciana, dal chilometro 0,00 al chilometro 12,5 e, più precisamente, dal centro abitato di Ribera sino ad intercettare il tracciato della cosiddetta NC5 (strada non classificata n°5).
I lavori, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, seguiranno e completeranno di fatto i precedenti lavori già eseguiti sempre dal Genio Civile per la manutenzione del primo tratto della SP32, dal chilometro 12,5 all'incrocio con la SS118. Il progetto, dopo l'acquisizione dei pareri di rito, è stato approvato ed inviato dal Genio Civile al competente Dipartimento Tecnico, presso l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori.
"Continuiamo a lavorare senza soste, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, anche durante questo periodo di transizione tra l'uscente Governo Musumeci ed il costituendo Governo Schifani. L'obiettivo, continua La Mendola, è quello di proseguire lungo il proficuo percorso tracciato negli ultimi anni, consentendo al Governo neoeletto una veloce ripartenza, dopo la fase elettorale, con la realizzazione di lavori importanti, come quelli relativi alla manutenzione del secondo tratto della SP32; arteria di straordinaria importanza per la viabilità dell'entroterra agrigentino del versante dei Monti Sicani". Il progetto, redatto dai funzionari del Genio Civile Angelo Cimino, Gaspare Patti ed Angelo Alfano, è stato approvato, verificato e validato dal RUP dei lavori Giovanni Conti.
ILSICILIA.IT
Sicilia, scontro Cdm-Regione: stop commissariamenti e rinvii, al voto nelle ex Province
La legge di fine legislatura dall'Assemblea regionale siciliana è finita sotto i colpi del Consiglio dei ministri che ha impugnato alcune norme della legge intitolata "Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024".
Il CdM, in particolare sulle ex Province, è arrivato alla conclusione che "Il reiterato rinvio delle elezioni" nei Liberi Consorzi e nelle tre Città metropolitane di Palermo, Messina e Catania "e le conseguenti proroghe dei commissariamenti violano i principi di democraticità di cui all'art.1, comma primo della Costituzione, in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare e contrastano altresì con gli artt.5 e 114, in quanto l'autonomia e la rappresentatività degli enti commissariati sono svuotate da un commissariamento - di fatto - sine die".
E' quanto si legge nell'impugnativa da parte del CdM di alcune norme contenute nella legge di variazione del bilancio della Regione siciliana, approvata dall'Ars il 4 agosto prima della pausa estiva.
Per il CdM "si porrebbero inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione" perché "la situazione di eccezionalità che poteva giustificare, nell'immediatezza dell'entrata in vigore, della disciplina di riforma la proroga originariamente disposta non può infatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle successive 10 proroghe che si sono susseguite in un arco temporale di sei anni, ciò che stabilizza l'eccezionalità oltre ogni ragionevole limite".
"Inoltre - si legge nell'impugnativa - il legislatore siciliano non terrebbe conto della giurisprudenza costituzionale (sentenza costituzionale n. 168/2018) secondo cui l'art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo concretamente. Né del resto il nuovo ente potrebbe avere disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, nel presupposto di livelli di governo di disciplina uniforme, con riferimento agli aspetti essenziali (sentenza costituzionale n. 50/2015)".
Continuando, il CdM comunica che "la Regione siciliana, pur dando apparente seguito, con la legge regionale n. 15/2015, all'obbligo di riordino delle circoscrizioni provinciali, ha in realtà finora rinviato le elezioni degli organi provinciali ("liberi consorzi comunali") e ha pertanto disatteso la legge n. 56/2014 (legge Delrio), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest'ultima, le cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica e sociale, al cui rispetto anche le Regioni a statuto speciale sono tenute e a cui anche la Regione siciliana soggiace, posto che le disposizioni statutarie, trovano il loro limite nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, secondo quanto espressamente statuito dalla Corte costituzionale".
"Il continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area vasta determina in conclusione - prosegue il CdM - una derivazione e dipendenza degli stessi dall'ente regionale in dispregio della loro autonomia e del principio di riforma sancito dalla legge Delrio, che concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si è realizzato".
Nell'impugnativa il CdM ricorda che "dal 2015 ad oggi, la Regione ha rinviato ben undici volte le elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane prorogando contemporaneamente la gestione commissariale degli enti di area vasta".
SICILIONPRESS
EX PROVINCE, CUFFARO: "LAVOREREMO AD UNA LEGGE REGIONALE PER RIPRISTINARE ELEZIONE DI PRIMO GRADO"
"Siamo sempre stati assolutamente contrari al rinvio del rinnovo delle ex Province. Adesso, a sostenere la nostra tesi è anche il Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge dell'Ars che prevedeva l'ennesimo slittamento". Lo dichiara Totò Cuffaro, Commissario regionale della Dc.
"Dopo 10 proroghe in sei anni non è più ammissibile slittare ancora il rinnovo - prosegue -. I risultati di questi rinvii è visibile a tutti: strade prive di manutenzione, le scuole carenti di servizi e prive di sostegno nonché la totale assenza di programmazione per interi territori
della nostra Isola".
"Ricordo a chi ha poca memoria, che il nostro programma elettorale prevedeva l'elezione di primo grado dei nuovi rappresentanti. Tornare a rinnovare questi organi vuol dire ridare dignità alle istituzioni e responsabilizzare una nuova classe dirigente, vicina ai territori, che sappia rilanciare l'azione amministrativa e di sviluppo", aggiunge.
"Adesso, d'intesa con il presidente della Regione Renato Schifani, lavoreremo ad una legge regionale che ripristini l'elezione di primo grado dei presidenti delle province e dei consiglieri, così come avveniva prima. Noi siamo stati sempre favorevoli ad un'elezione diretta che renda direttamente partecipi i cittadini e non ad un voto di secondo grado", conclude Cuffaro.
QDS
Parlamento, si insediano deputati e senatori: nomi e foto degli eletti in Siciliadi denisemarfia
Giovedì 13 ottobre si apre la XIX legislatura per eleggere i presidenti delle Camere, primo atto che porterà infine alla formazione del nuovo governo nazionale.
Chi sono i deputati e i senatori eletti in Sicilia
In Sicilia nei collegi plurinominali Camera e Senato sono stati eletti 9 parlamentari col M5s, 5 col Pd, 7 con Fdi, 3 con Forza Italia, 3 con Azione-Italia viva, 3 con la Lega. Sono stati eletti sei deputati col M5s, 5 con Fdi, 3 col Pd, 2 con la Lega, 2 con Iv-azione e 2 con Forza Italia.
Nel collegio plurinominale Sicilia 1 P01 per la Camera sono stati eletti Giuseppe Conte e Valentina D'Orso del M5s, Giorgio Mulè di Forza Italia, Giorgia Meloni leader di Fdi, e Giuseppe Provenzano vicesegretario Pd.
Nel collegio Sicilia 1 P02 sono stati eletti Ida Carmina del M5s, Davide Faraone di Italia Viva-Azione, Carolina Varchi di FdI.
Nel collegio Sicilia 2 P01 sono stati eletti Angela Raffa del M5s, Maurizio Leo di Fdi, Stefania Marino del Pd.
Nel collegio Sicilia 2 P02 sempre per la Camera risultano eletti Luciano Cantone del M5s, Giuseppe Castiglione di Italia viva-Azione, la leader di Fdi Giorgia Meloni, Antonino Minardo della Lega, Matilde Siracusano di Forza Italia.
Nel collegio Sicilia 2 P03 sono stati eletti Filippo Scerra del M5s, Luca Cannata di FdI, il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo.
Nei collegi plurinominali per il Senato sono stati eletti tre candidati del M5s, 2 del Pd, 2 di FdI, 1 di Fi, 1 di Iv-Azione, 1 della Lega.
Per il M5s sono eletti senatori Concetta Damante, l'ex sottosegretaria Barbara Floridia, l'ex magistrato Roberto Scarpinato.
Per il Pd sono stati eletti l'ex segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan e Antonio Nicita.
Per Fdi eletti Carmela Bucalo e l'ex governatore siciliano Nello Musumeci.
Per Forza Italia eletto Giovanni Miccichè, per Azione- Iv eletto il leader di Azione Carlo Calenda, e per la Lega eletto Nino Germanà.
Per quanto riguarda la Camera, nei 12 collegi uninominali col sistema maggioritario in Sicilia sono stati eletti: Francesco Gallo (De Luca sindaco d'Italia), Antonino Minardo (Centrodestra), Tommaso Calderone (Centrodestra), Michela Vittoria Brambilla (Centrodestra), Davide Aiello (M5s), Carolina Varchi (Centrodestra), Marta Fascina (Centrodestra), Salvatore Ciancitto (Centrodestra), Luca Cannata (Centrodestra), Valeria Sudano (Centrodestra), Saverio Romano (Centrodestra), Calogero Pisano (Centrodestra).
Per quanto riguarda il Senato, nei 6 collegi uninominali col sistema maggioritario in Sicilia sono stati eletti: Stefania Craxi, Nello Musumeci, Raoul Russo e Salvatore Sallemi (Centrodestra); Dolores Bevilacqua (Movimento 5 stelle). Dafne Musolino (De Luca Sindaco d'Italia).