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Rassegna stampa del 5 gennaio 2023

Giornale di sicilia
Gestione dell'Aica, la consulta chiede di visionare il bilancio

La Consulta delle associazioni che si occupa del monitoraggio della gestione del servizio idrico da parte di Aica, ha posto fin dall'inizio una questione di trasparenza. E dal momento che la Consulta ha «la ferma volontà di proseguire un percorso di confronto e collaborazione con l'azienda, il presidente Alvise Gangarossa, ha chiesto un incontro con i vertici, finora mai riscontrato». «Attendiamo di poter leggere il pubblicando bilancio, ma fino ad allora reputiamo allarmanti le "anticipazioni" a mezzo stampa del presidente su due aspetti fondamentali - dice Gangarossa - l'assenza di iniziative volte a fronteggiare il rincaro dell'energia elettrica consentono di giustificare l'aumento tariffario del 6,1%. Ci si chiede come mai in dodici mesi non sono state avviate le opportune contromisure a questo problema. L'aver aumentato del 6,1% le già altissime bollette per i cittadini, invece che del 10 %, non può farci rallegrare e tanto meno festeggiare. Inoltre si continua a porre l'accento sul finanziamento di 50 milioni che consentirà l'istallazione dei contatori presso tutte le utenze che oggi pagano a forfait, circa 23mila. Al momento però non è dato sapere quando si potrà ottenere la completa istallazione di tutti i contatori necessari, quindi cosa si mette in campo per ovviare a questi mancati introiti?» «Fino a quando - prosegue Gangarossa - si consentirà che ci siano cittadini di seria A e cittadini di serie B in riferimento all'illegale e odiosa disparità di trattamento a cui sono sottoposti? La consulta inoltre chiede come mai non sono stati presentanti progetti sui fondi Pnrr e quanti dei punti in programma sotto la voce "aumento ricavi" del bilancio sono stati attuati e con quali risultati». «La Consulta ribadisce che il gestore pubblico Aica - conclude Gangarossa - ha tutte le potenzialità per poter essere efficace, efficiente ed economico, occorre però che ci sia da parte dei sindaci la volontà politica di affrontare e risolvere questioni politicamente impopolari, ma, a detta del presidente Provvidenza, questa volontà non si manifesterà neanche nel 2023, quando afferma che: "il bilancio 2022 si chiuderà in perdita, forse la funzionalità totale dell'azienda non ci sarà nemmeno nel 2023». Il presidente dell'assemblea dei sindaci, Alfonso Provvidenza non ha voluto replicare alla Consulta ma ha ricordato i risultati ottenuti quasi due anni e mezzo di gestione del servizio idrico da parte di Aica. «Se non fosse stato per il caro energia la societa' consortile avrebbe avuto un utile - ha detto Provvidenza». Al momento soltanto il comune di Camastra al momento non ha ancora provveduto a girare il prestito della regione. Provvidenza aggiunge: «Per qualcuno è possibile fare impresa senza soldi». (*PAPI*)


ILSOLE24.IT
Bonus, pensioni, smart working: tutte le novità su lavoro e previdenza dopo la manovra

Tra le nuove misure, meritevoli di attirare l'attenzione di numerosi tra cittadini, professionisti e imprese, figurano: il bonus contributi più ricco per chi assume under 36 e donne svantaggiate; la riduzione dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti; i premi di produttività con aliquota al 5%; l'incremento delle pensioni più basse del 7,3% (la minima può sfiorare i 600 euro); sempre in tema di pensioni quota 103 con 62 anni d'età e 41 di contributi; la proroga dell'Ape sociale al 2023; lo smart working per i lavoratori fragili fino al 31 marzo e il reddito di cittadinanza ridotto per gli occupabili. 
Il bonus assunzioni
Tra le misure in materia di lavoro contenute nella legge 197/2022 (Bilancio 2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 29 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio, sono presenti un paio di agevolazioni, già operanti nel nostro sistema e scadute nel 2022, che l'Esecutivo ha deciso di prorogare. Si tratta di assunzioni/stabilizzazioni di giovani che hanno meno di 36 anni e di donne in particolari situazioni anagrafiche e occupazionali. Riguardo ai giovani under 36, è previsto un esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (premio Inail escluso) e con un tetto massimo di 8mila euro annui. La durata dell'esonero è di 36 mesi, elevati a 48 in alcune regioni del Meridione. Possono accedervi tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni). L'incentivo è concesso anche in caso di trasformazioni dei contratti a termine riferiti ai medesimi soggetti. Sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni di dirigenti nonché di lavoratori intermittenti e di domestici.
La limitazione
Va subito rilevato che l'incentivo presenta una limitazione molto rilevante. Infatti, a seguito di una serie di rimandi legislativi, l'esonero previsto può essere riconosciuto solo se la persona che si assume non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro. In un periodo così complicato, che giunge a valle del biennio emergenziale e durante un momento congiunturale non favorevole, conseguente alla crisi bellica in corso, forse si poteva pensare a una misura meno vincolante. Ad ogni modo, in attesa delle indicazioni che giungeranno dagli Enti preposti, osserviamo che l'esonero, come anticipato, è riconosciuto per 36 mesi, che diventano 48 per i datori di lavoro privati i quali effettueranno assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Copertura statale
Va ricordato che l'esonero contributivo previsto non crea alcun pregiudizio ai lavoratori dal punto di vista della pensione perché la differenza viene messa dallo Stato. Per i datori di lavoro l'agevolazione consiste nel non versare i contributi a proprio carico (a eccezione di quanto si dirà più avanti), nel limite massimo di importo pari a 8mila euro annui. Su questo punto si registra una novità rispetto alla precedente assunzione agevolata, che limitava l'esonero contributivo a 6mila euro annui. Per ogni mese, quindi, la facilitazione sarà pari a 667 euro (8mila/12).Come sempre in questi casi, laddove le assunzioni/stabilizzazioni vengano effettuate con contratto a tempo parziale, il massimale annuo (8mila euro) deve essere proporzionalmente ridotto. Per un part time al 50%, quindi, l'esonero troverà applicazione entro il tetto di 4mila euro annui. In merito all'assetto dell'esonero contributivo, è presumibile ritenere che lo stesso non riguardi: la contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria (per le aziende destinatarie); il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui Dlgs 148/2015; il contributo (0,30%), integrativo della Naspi e destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; i vari contributi di solidarietà. Va, altresì, ricordato che l'esonero contributivo postula il rispetto: dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (articolo 31 del Dlgs 150/2015), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, della regolarità contributiva (Durc).Assunzione donne
Anche per l'assunzione agevolata delle donne non ci sono sostanziali novità, fatta eccezione per l'ammontare annuo dell'esonero contributivo che, anche in questo caso è stato elevato a 8mila euro. La legge di bilancio si limita, infatti, a prorogare per l'intero anno 2023 quanto era già previsto. Come in passato, la norma si rivolge esclusivamente alle donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale. La disposizione, infatti, attraverso una serie di rimandi legislativi, risale a una legge di alcuni anni fa che vede agevolate le assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L'incentivo (esonero totale della contribuzione a carico dell'azienda) riguarda sia le assunzioni, a tempo indeterminato o a termine, sia le stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato; come già accennato, il tetto massimo è stato innalzato a 8mila euro (era 6mila) da riproporzionare in caso di rapporti part time. Per le assunzioni a tempo determinato l'agevolazione spetta per 12 mesi, elevati a 18 per quelle a tempo indeterminato nonché per le stabilizzazioni.
Per entrambe le forme di assunzione incentivata, si ricorda che sulle eventuali quote di retribuzione eccedenti il limite (8mila euro), i datori di lavoro saranno tenuti a versare l'ordinaria contribuzione; inoltre, è richiesta la preventiva autorizzazione della Ue.


LENTEPUBBLICAUn parere del Dipartimento della Funzione Pubblica risponde al seguente interrogativo: le assenze per malattia dovuta a Covid risultano ancora equiparabili al ricovero ospedaliero?
In molti si chiedono se la cessazione dello stato di emergenza, avvenuta a marzo dello scorso anno, influisca sulle assenze per malattia da Covid.
A fare chiarezza sulla materia è stato il parere 415/2022, del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fornisce alcune utili indicazioni sull'argomento in un periodo in cui la recrudescenza del Covid potrebbe far emergere situazioni e problematiche di vario tipo per i lavoratori.
Assenze per Covid: valgono ancora come ricovero ospedaliero?
Il Dipartimento della Funzione Pubblica fa riferimento, nel suo parere, alla nota protocollo n. 116/AA/1 del 24 giugno 2022.
Secondo la normativa in vigore, il comma 1 dell'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, dispone che "Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto...".
Si tratta di una normativa che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, intervenuta in data 31 marzo 2022, dello stato di emergenza per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, non è decaduta.
Benché sia intervenuta la cessazione dello stato di emergenza, disposta - come detto - con il sopra richiamato decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, deve comunque confermarsi che la disposizione in argomento risulta ancora vigente, in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative.
Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l'assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.
Peraltro, la vigenza del comma 1 dell'articolo 87 si desume anche dalla circostanza che, a differenza del comma 2, esso non è ancorato, come termine di durata, alla fine della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica decretato alla data del 31 marzo 2022.
Di conseguenza, allo stato attuale, il periodo trascorso in malattia dovuta a Covid-19 è ancora equiparabile al ricovero ospedaliero.


Itacanotizie.it
Amministrative, nel 2023 si voterà in 129 Comuni siciliani. Alle urne anche mezza provincia di Trapani. Per le Ex province si parla di ritorno al voto
Il 2023 sarà un anno importante per molti Comuni siciliani. Un terzo delle amministrazioni municipali è infatti in scadenza di mandato e gli elettori torneranno alle urne in primavera per l'elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali. Per la precisione, sono 129 i Comuni chiamati al voto: 15 con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e 114 con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Alle urne anche mezza provincia di Trapani, a partire dal capoluogo, dove - verosimilmente - il sindaco in carica Giacomo Tranchida si giocherà le sue carte per un secondo mandato, dopo la vittoria del 2018. In caso di affermazione, Tranchida sarebbe sindaco per la sesta volta, visti i precedenti a Valderice ed Erice. Al di là del capoluogo, si vota in altri undici Comuni trapanesi: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vito Lo Capo e Santa Ninfa. Nel resto della Sicilia, gli altri capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo delle cariche amministrative sono Catania (Comune attualmente commissariato), Ragusa, Siracusa. Si vota anche a Barrafranca (dopo lo scioglimento del 2021 per infiltrazioni mafiose), a Taormina, Licata, Comiso, Modica, Acireale, Mascalucia e Piazza Armerina. Resta da capire, come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, se il 2023 sarà anche l'anno del ritorno al voto per le ex Province. Al momento, l'unica notizia certa è la proroga dei commissari dei Liberi Consorzi, disposta fino al 31 marzo dal presidente Schifano. Lo stesso capo dell'esecutivo regionale ha comunque palesato l'orientamento della sua maggioranza a ripristinare le modalità di elezione dei presidenti degli enti intermedi e dei consigli provinciali, in vigore fino al 2012.












































































































































































































































































































































































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