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Lavoro straordinario e riposi compensativi a ore, il parere ARAN
In un parere disponibile all'interno dell'archivio ARAN si forniscono alcune indicazioni sulla
possibilità di fruire dei riposi compensativi, anche ad ore, in caso di lavoro straordinario.
Si ricorda che il lavoro "straordinario", regolato dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 66/2003, si
considera quello svolto oltre il normale orario di lavoro.
La legge stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, demandando alla
contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore.
Invece, quando si parla di riposi compensativi si intende la facoltà di permettere al dipendente di non
andare a lavorare per uno o più giorni (a seconda dei casi) allo scopo di recuperare le ore di riposo perse
durante il periodo festivo.
Maggiori informazioni sull'argomento sono disponibili qui.
Il parere dell'ARAN che analizziamo oggi si occupa di fornire alcune delucidazioni su queste casistiche.
Lavoro straordinario e riposi compensativi a ore, il parere
ARAN
Un dipendente che abbia svolto lavoro straordinario, ove opti per tale soluzione in luogo del pagamento del
trattamento economico, può fruire anche ad ore dei riposi compensativi corrispondenti alla durata delle
prestazioni straordinarie effettivamente rese? Ove tale soluzione sia possibile, le ore di riposo compensativo
fruite devono essere conteggiate nelle 36 ore di permesso breve, di cui all'art.20 del CCNL del 6.7.1995
oppure non esistono limiti in materia?
Il dipendente può certamente richiedere la fruizione di riposi compensativi, quantitativamente equivalenti alla
durata delle prestazioni straordinarie, in luogo del relativo compenso economico.
Le regole
In materia comunque valgono le seguenti regole:
le prestazioni di cui si chiede il riposo compensativo devono essere state debitamente autorizzate dal
dirigente responsabile, nei limiti quantitativi consentiti dalle risorse assegnate;
il dipendente non può richiedere il recupero delle ore spontaneamente rese senza il preventivo
consenso del dirigente;
il periodo di recupero compensativo deve essere computato ad ore lavorative, corrispondenti alle ore
di straordinario prestate;
le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari ad una o più intere giornate
lavorative, purché sia rispettato il conteggio delle ore;
la fruizione del riposo compensativo deve essere compatibile con le esigenze organizzative e di
servizio;
ogni ente potrebbe stabilire, attraverso un proprio regolamento aziendale, di stampo privatistico, un
termine certo entro il quale deve essere comunque operato il recupero;
il riposo compensativo non dà comunque titolo a percepire la maggiorazione percentuale del
valore del lavoro ordinario;
la utilizzazione della disciplina sul riposo compensativo deve essere intesa come alternativa a quella
sulla banca delle ore;
il riposo compensativo non può essere imposto d'autorità dal dirigente, ma deve essere sempre
richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la prestazione di lavoro straordinario.
Conclusioni
Da tale ricostruzione, quindi, non emergono ostacoli alla fruizione ad ore del riposi compensativi
corrispondenti alle ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente e da questi richiesti in alternativa al
pagamento del relativo compenso, purché come sopra detto siano garantite le esigenze organizzative.
Giova, infine, evidenziare che non esiste alcun collegamento, diretto o indiretto, tra la fruizione dei riposi
compensativi delle ore di lavoro straordinario effettuate e la disciplina dei permessi brevi dell'art.20 del
CCNL del 6.7.1995, trattandosi di istituti del tutto diversi nei presupposti e nella regolamentazione.
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