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Da quest'anno meno obblighi di trasparenza nei confronti dell'Anac
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti a partire da quest'anno arrivano molte semplificazioni, con meno obblighi di trasparenza nei confronti dell'Anac.Con l'avvento delle nuove regole, infatti, a partire dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore significative modifiche in merito agli obblighi di pubblicazione e trasmissione di informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).Le recenti modifiche normative hanno infatti semplificato gli obblighi di trasparenza per gli enti e le pubbliche amministrazioni, introducendo nuove modalità di adempimento attraverso la digitalizzazione e rendendo più efficienti i processi legati agli appalti pubblici.Da quest'anno meno obblighi di trasparenza nei confronti dell'AnacScopriamo dunque come sono cambiati adesso gli adempimenti e quali sono venuti meno.
Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32In primo luogo l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente,delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente è stato abrogato, come stabilito dalla delibera 39/2016 di Anac.
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, dall'1 gennaio 2024 l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e trasmissione delle informazioni ad Anac non è più dovuto.L'art. 226 del d.lgs. 36/2023, comma 3 lettera d), infatti abroga l'art. 1, comma 32, della legge 190/2012.Si rende così obsoleto l'obbligo per gli enti e le pubbliche amministrazioni di trasmettere all'Anac, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'attestazione di pubblicazione dei dati relativi agli appalti svolti nell'anno precedente.
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L'Apprendistato nel "Pubblico Impiego": un contratto privato a servizio del pubblico
Il nuovo anno porta una grande novità del Lavoro pubblico: l'Apprendistato, tipico istituto del mondo del Lavoro privato, che si va ad affiancare al tradizionale concorso pubblico.Con questo Provvedimento profondamente innovativo nella Pubblica Amministrazione, il Legislatore vuole raggiungere diversi obiettivi, che si possono conseguire soprattutto favorendo il ricambio generazionale, facilitando l'ingresso di giovani, in particolare i laureati, che possono dare un contributo importante al funzionamento della "macchina pubblica", troppo spesso ingabbiata in modelli stereotipati e vetusti.L'art. 3-ter del Dl. n. 44/2023, convertito dalla Legge n. 74/2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione, demandava ad un apposito Decreto la necessaria normazione al fine di introdurre l'Apprendistato nel mondo pubblico e l'individuazione dei contenuti delle Convenzioni non onerose da stipulare fra le Pubbliche Amministrazioni interessate e le Università, comprese quelle telematiche, fino al 31 dicembre 2026, per individuare gli studenti da assumere con questa nuova tipologia di contratto.
Il relativo Decreto attuativo previsto dall'art. 3-ter sopra ricordato è stato firmato dal Ministro Zangrillo il 26 dicembre 2023.Ma esaminiamo le nuove regole.Gli Enti pubblici potranno contrattualizzare, per non più di 36 mesi, giovani laureati individuati e selezionati su base territoriale, così come potranno essere assunti giovani under 24 anni a condizione che abbiano terminato il proprio piano di studi.I futuri Apprendisti dovranno "passare" attraverso una selezione che si svolgerà su base territoriale, nel rispetto degli specifici requisiti individuati dalle Amministrazioni procedenti ed indicati in specifici avvisi che saranno pubblicati sul "Portale del reclutamento" del Dipartimento della Funzione pubblica.
I candidati, per poter stipulare il contratto di apprendistato, dovranno superare una prova scritta, anche con carattere teorico-pratico, ed una orale.
Ovviamente, al fine della predisposizione della graduatoria finale, si terrà conto dei titoli posseduti dai partecipanti alle selezioni, quali il voto di Laurea, la media ponderata dei voti conseguiti negli esami, le eventuali specializzazioni post-laurea, così come le eventuali esperienze professionali, debitamente documentate.Ai fini delle assunzioni, gli Enti diversi da quelli locali interessati a stipulare questi contratti di apprendistato dovranno rispettare il limite del 10% delle proprie capacità assunzionali, limite che aumenta al 20% per i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province e le Città metropolitane.Le stipulande Convenzioni dovranno essere sottoscritte obbligatoriamente con le Università più vicine su base territoriale o comunque che sono situate entro il territorio del singolo Ente.Un aspetto particolare della nuova tipologia contrattuale è costituito dalla possibilità, per l'Apprendista che al termine del percorso formativo avrà ottenuto un giudizio favorevole, di essere assunto a tempo indeterminato by-passando il concorso pubblico.
Siamo quindi di fronte ad uno strumento innovativo ma figlio dell'esperienza del mondo privato, che potrà consentire ai giovani laureati di affacciarsi al mondo pubblico iniettando nuove energie e modelli culturali innovativi, e portatori di quelle competenze che sono necessarie ad affrontare le nuove sfide soprattutto quelle che derivano dal "Pnrr".Come al solito, siamo di fronte ad un Provvedimento che sulla carta è sicuramente positivo ma solo il tempo e la sua applicazione pratica ci dirà se gli Enti saranno stati in grado di raggiungere gli obiettivi auspicati dal Legislatore.
Il Ministro per la P.A. ha firmato la nuova Direttiva sul lavoro "agile", con la quale si stabilisce lo stop alla proroga dell'obbligatorietà, garantendo allo stesso tempo la possibilità di ricorrere a questo strumento in situazioni "gravi" o "urgenti"
Una Notizia, pubblicata in data 29 dicembre 2023 sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione, rende noto che il Ministro, Paolo Zangrillo, ha firmato la nuova Direttiva sul lavoro "agile".Come ricorda la stessa Direttiva, il lavoro "agile" nel "Pubblico Impiego" è regolato da Accordi individuali, che calano nel dettaglio obiettivi e modalità ad personam dello svolgimento della prestazione lavorativa. Per quanto riguarda in particolare i cosiddetti lavoratori "fragili", l'ormai superata contingenza pandemica, nonché la disciplina contrattuale collettiva consolidata e la padronanza, da parte delle Amministrazioni, dello strumento del lavoro "agile" come volano di flessibilità orientato alla produttività e alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere superata l'esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l'obbligatorietà del lavoro "agile". L'attenzione per i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute tuttavia non viene meno: la Direttiva evidenzia infatti la necessità di garantire ai lavoratori che documentano "gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari" la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, "anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza". Nell'ambito dell'organizzazione di ogni Amministrazione, sarà dunque responsabilità di ciascun Dirigente individuare le misure organizzative che si rendono necessarie in tal senso, attraverso specifiche previsioni nell'ambito degli Accordi individuali.
ITALIAOGGI.
Fatture lente, pagano i dirigenti P.a.In caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento scatta la decurtazione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili.
Le pubbliche amministrazioni devono procedere alla modifica dei contratti individuali dei dirigenti responsabili delle fatture e dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, specificando che in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento scatta la decurtazione della retribuzione di risultato. Lo ricorda la circolare n. 1/2024 della Ragioneria generale dello Stato, contenente indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13.
Tale norma si inserisce nel quadro della riforma n. 1.11 del Pnrr, riguardante la "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo da parte del settore pubblico. I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo.
Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025. In questo contesto, l'art. 4-bis impone ad amministrazioni centrali ed enti territoriali, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali.
Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%. La circolare non fornisce ovviamente indicazioni precise su quali siano le figure interessate dalla norma, essendo la questione evidentemente rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente.
Il tema è assai delicato, specialmente negli enti locali, nei quali non è prevista la distinzione (che la norma richiama) fra dirigenti di prima fascia (apicali) e di seconda fascia e dove spesso l'unica figura dirigenziale è quella del segretario. Pertanto, l'individuazione puntuale dei responsabili dei pagamenti (e quindi degli eventuali ritardi) è tutt'altro che pacifica, posto che normalmente la liquidazione è di competenza dell'ufficio che ha ordinato la spesa mentre il pagamento viene effettuato dal servizio finanziario.
Altrettanto complessa è l'effettivo monitoraggio delle cause che rallentano il flusso (e che non sempre sono legate a carenza di liquidità), che presuppone che la singola amministrazione registri puntualmente tutte l'iter di gestione delle fatture e non solo l'accettazione, la liquidazione e il pagamento. Il che non sempre avviene, specialmente negli enti di minore dimensione, con il rischio evidente che al momento delle verifiche manchino gli elementi per attribuire a ciascun le effettive responsabilità.
ITALIAOGGI.
Abuso d'ufficio ko, è "reato evanescente"La commissione giustizia del Senato ha concluso ieri il voto degli emendamenti all'articolo 1 del ddl Nordio, dando via libera all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, misura a favore della quale si è espressa tutta la maggioranza e Italia Viva.
Abuso d'ufficio in soffitta. La commissione giustizia del Senato ha concluso il 10 gennaio 2024 il voto degli emendamenti all'articolo 1 del ddl Nordio, dando via libera all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, misura a favore della quale si è espressa tutta la maggioranza e Italia Viva. La commissione tornerà a riunirsi stamane per votare gli emendamenti relativi all'articolo 2 del ddl, quello relativo alla trascrizione delle intercettazioni.
Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha espresso "grande soddisfazione per la sollecitudine con cui la commissione giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno, è arrivata al risultato del voto, con l'auspicio che la parte residua del disegno di legge venga altresì approvata nel minor tempo possibile". Dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti all'articolo 1 sul reato di abuso d'ufficio, il Guardasigilli ribadisce che "l'abrogazione di questo reato evanescente, richiesta a gran voce da tutti gli amministratori di ogni parte politica, contribuirà ad un'accelerazione delle procedure e avrà quell'impatto favorevole sull'economia auspicato nei giorni scorsi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni".
"Sull'abuso d'ufficio esiste un dato statistico inquietante: circa il 92-93% delle inchieste finisce in archiviazioni, proscioglimenti e assoluzioni. Vuol dire che il reato non svolge la funzione per cui è stato introdotto, conservando geneticamente un margine di incertezza intollerabile. Questo fa sì che si confonda molto spesso l'illecito amministrativo con quello penale, l'illegittimità con l'illiceità. Il difetto ipotizzato in una procedura viene scambiato molto spesso con indizi del reato di abuso: ciò implica che si inneschino inchieste che poi finiscono in una bolla di sapone ma che, nel frattempo, durano uno, due, tre anni", ha commentato il vice ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo a 'Il rosso e il nero' su Radio Uno Rai.
"Abbiamo presentato diversi emendamenti per evitare che il reato di abuso d'ufficio venisse cancellato con il ddl Nordio, ma non sono passati. Così il reato di abuso d'ufficio è stato eliminato definitivamente e totalmente". A sottolinearlo è il capogruppo del Pd in commissione giustizia del Senato Alfredo Bazoli. Per quanto riguarda l'Europa, Bazoli afferma che "al momento non c'è una direttiva che imponga l'abuso d'ufficio, ma la stanno approvando ora. Quindi, nel momento in cui verrà approvata la direttiva, dovremo reintrodurre il reato in Italia perché altrimenti andremo contro l'Europa". E', insomma, "una norma totalmente strumentale e ideologica quella che fanno oggi con l'abolizione. E' un danno e dovranno tornare sui loro passi".
ITALIAOGGI.
Vigili urbani in campo per scovare affitti turistici in neroSaranno gli organi di polizia locale i titolari delle funzioni di controllo, verifica e applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste dal nuovo dl collegato fiscale.
Vigili urbani in campo per contrastare l'evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche. Saranno infatti gli organi di polizia locale i titolari delle funzioni di controllo, verifica e applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 13-ter del DL n.145/2023 (dl collegato fiscale) che disciplina le locazioni per finalità turistiche, le locazioni brevi, le attività turistico-ricettive e il codice identificativo nazionale.
Le sanzioni per le violazioni relative al nuovo codice identificativo nazionale (CIN), espressamente individuate nel comma 9 della disposizione da ultimo richiamata, saranno infatti irrogate e riscosse, dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva, alberghiera o extralberghiera o l'unita' immobiliare concessa in locazione. I proventi incamerati dal comune dovranno però essere destinati, sulla base della suddetta previsione normativa, a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Tutto ciò è quanto espressamente previsto nel comma 11 del citato articolo 13-bis del c.d. decreto collegato fiscale, dl 145/2023in vigore dallo scorso 17 dicembre 2023, a seguito anche delle modifiche introdotte durante la conversione nella legge n.191 del 15 dicembre 2023.
Le violazioni riscontrate dalla polizia municipale in relazione al mancato possesso del nuovo codice identificativo nazionale costituiranno inoltre la possibile fonte di innesco di verifiche e controlli mirati da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza. Sulla base di quanto previsto nel comma 12 della citata disposizione normativa, i soggetti che concedono in locazione unita' immobiliari ad uso abitativo prive del nuovo codice identificativo nazionale (CIN), saranno infatti oggetto di specifiche analisi del rischio dei contribuenti da sottoporre a controllo da parte dei due enti suddetti. Il ragionamento del legislatore è piuttosto chiaro. L'entrata in funzione del CIN prevede sia l'obbligo di acquisizione dello stesso da parte dei proprietari di immobili ad uso abitativo destinati alle suddette finalità, sia quello di esporre lo stesso CIN all'esterno dello stabile in cui e' collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, con l'ulteriore obbligo di indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. In virtù di tali nuovi obblighi il legislatore, in maniera sicuramente appropriata, ha ritenuto che nessun altro ente potesse svolgere le funzioni di controllo del territorio e di rispetto dei nuovi vincoli meglio degli uffici comunali e della polizia municipale di cui dispongono.
Le competenze della municipale
La conoscenza dei luoghi e il continuo presidio degli stessi consentirà infatti a tali enti di poter verificare, in maniera abbastanza semplice e veloce, il rispetto dei nuovi obblighi ed il possesso da parte dei proprietari o dei gestori di tali unità immobiliari del nuovo codice identificativo. La polizia municipale avrà dunque competenza nell'erogazione di tutte le sanzioni amministrative previste dalla nuova disposizione normativa, riconducibili al mancato possesso o alla mancata esposizione o pubblicazione del nuovo codice identificativo nazionale. Non solo. Saranno gli organi comunali a dover stabilire, sulla base delle dimensioni della struttura o dell'immobile, l'entità della sanzione da applicare che la nuova normativa individua sempre in un limite minimo e in uno massimo.
Le violazioni sanzionabili
Oggetto di sanzione da parte dei vigili urbani saranno infatti: la mancanza del nuovo codice CIN sull'immobile o la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera; la mancata esposizione e indicazione del CIN in annunci ovunque pubblicati e comunicati (con connessa rimozione dell'annuncio stesso); la mancanza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente nonché dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge in ciascuna unita' immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione breve o per finalità turistiche ed infine, l'esercizio abusivo dell'attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in assenza della SCIA (segnalazione certificata inizio attività). Tenuto conto della possibilità dei comuni di trattenere le risorse finanziarie reperite attraverso le suddette attività di controllo, seppur con i vincoli di destinazione in bilancio sopra ricordati, la scommessa del legislatore di mettere in campo la polizia municipale nel contrasto all'evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche potrebbe risultare azzeccata.