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rassegna stampa dal 16 al 18 marzo 2024

LENTEPUBBLICA
PNRR: le Province in audizione alla Camera UPI: "Il PNRR pesa 150 milioni sui bilanci delle Province. Utilizziamo i fondi non spesi per coprire questi extracosti"."L'aumento dei costi per la messa a terra degli oltre 1.750 progetti di edilizia scolastica, causato dai prezzi dei materiali e dell'energia schizzati alle stelle, è stato coperto in buona parte con risorse proprie delle Province. Tra i 120 e i 150 milioni che pesano sui bilanci degli enti, in buona parte frutto di accensione di mutui, che abbiamo dovuto destinare agli investimenti del PNRR per evitare il rischio di gare deserte e portare così a termine la missione che ci è stata assegnata: la costruzione di nuove scuole, la messa in sicurezza di quelle esistenti, la realizzazione di nuove palestre. Gli strumenti introdotti dal Governo, come il Fondo Opere Indifferibili, sono stati una risposta importante ma sufficiente. Considerato che, anche a causa di problemi di bilancio, alcuni interventi potrebbero essere revocati o definanziati, chiediamo che le risorse non utilizzate dal comparto restino a disposizione degli interventi di edilizia scolastica per le scuole superiori, così da essere utilizzati per coprire le spese maggiori degli investimenti avviati o conclusi. L'obiettivo di questo decreto dovrebbe essere quello di imprimere una forte accelerazione alla spesa del Piano, ma senza misure straordinarie e semplificazioni non sarà possibile rimuovere quei blocchi che ad oggi rallentano pesantemente i flussi di cassa".È la priorità che il rappresentante di UPI Luca Menesini, Presidente della Provincia di Lucca ha avanzato alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in audizione sul nuovo PNRR, presentando le richieste delle Province: dal fondo per coprire gli extracosti alle semplificazioni per accelerare la spesa degli investimenti in edilizia scolastica, fino alle risorse per la digitalizzazione delle Province."Chiediamo che sia garantito alle Province - ha detto il Presidente Menesini - ciò che è stato riservato a tutta la PA, e cioè il finanziamento dei processi di trasformazione digitale di loro competenza. Occorre destinare un fondo di almeno 50 milioni a queste istituzioni per permetterci di esercitare in modo adeguato le funzioni fondamentali di raccolta ed elaborazione dati previste dalla legge. Su questi temi - ha concluso - ci aspettiamo risposte nell'iter parlamentare di esame e conversione del testo".

LENTEPUBBLICA

Quando è possibile sospendere le ferie dei dipendenti pubblici?
 Un recente parere dell'Aran fornisce alcuni chiarimenti sui casi in cui è possibile (e legittimo) sospendere le ferie dei dipendenti pubblici.La disciplina delle ferie dei dipendenti pubblici è regolata da normative specifiche e da contratti collettivi di lavoro. In generale, i dipendenti pubblici hanno diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito, il cui ammontare può variare a seconda del livello contrattuale, dell'anzianità di servizio e delle disposizioni specifiche del settore pubblico di appartenenza.Nel caso dell'Italia, ad esempio, la disciplina delle ferie dei dipendenti pubblici è regolata principalmente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto pubblico, oltre che da leggi e regolamenti specifici. Questo CCNL stabilisce la durata minima delle ferie, le modalità di fruizione, le disposizioni per il loro godimento, nonché le ipotesi di sospensione delle ferie in caso di particolari circostanze.Quando è possibile sospendere le ferie dei dipendenti pubblici?Il Segretario comunale, nel determinare la sospensione delle ferie per il personale, può fare riferimento a una serie di istituti contrattuali. Recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran), attraverso il parere AFL68, delineano il quadro normativo in merito.La disciplina della materia, come delineata dall'articolo 16, comma 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in vigore dal 17 dicembre 2020, prevede diverse situazioni in cui tale sospensione può avvenire.In primo luogo, le ferie possono essere interrotte nel caso in cui un dipendente debba affrontare una malattia che è documentata e che si protrae per più di tre giorni, oppure se la malattia richiede un ricovero ospedaliero. È di fondamentale importanza che l'assenza per motivi di salute sia debitamente documentata e che il dipendente informi tempestivamente l'amministrazione al fine di consentire l'esecuzione degli accertamenti necessari.Inoltre il più recente CCNL nel definire la disciplina di parte comune applicabile a tutti i destinatari dell'Area delle Funzioni Locali ha ampliato le situazioni che giustificano la sospensione delle ferie.Oltre alle cause già contemplate nelle normative precedenti, ora è stata inclusa la possibilità di interrompere le ferie anche in caso di necessità di fruire di assenze per lutto.Tuttavia, è importante precisare che questa interruzione delle ferie è ammessa solo in circostanze specifiche e limitate, come specificato nell'articolo 19, comma 1, lettera b del CCNL:" [...] lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso."

ILSICILIA.IT
Enti locali, Anci Sicilia: "Necessario un tavolo tecnico per affrontare le specificità"
"La certezza della scadenza del termine del 15 marzo per l'approvazione dei bilanci di previsione, considerata la mancata concessione di ulteriori proroghe, apre, per numerosissimi Enti locali siciliani, una fase di seria compromissione dell'azione amministrativa anche rispetto a scelte fondamentali sulla spesa, come l'accesso a fonti di investimento o l'assunzione e la stabilizzazione del personale".

Lo dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'Anci Sicilia."In questo emerge ancora una volta un aspetto di una più complessiva anomalia siciliana che caratterizza le autonomie locali e vede un sostanziale disinteresse da parte delle istituzioni regionali e nazionali e probabilmente anche un limite nell'attuale sistema di rappresentanza istituzionale. I dati ci dicono che ogni anno sono numerosissimi i comuni dell'Isola che non approvano gli strumenti finanziari nei termini previsti. Questo porta all'immancabile, quanto sostanzialmente inutile, nomina di commissari da parte della Regione, senza che mai venga affrontato il problema sostanziale"."A ciò si aggiunga la difficoltà, in alcuni casi insormontabile, rispetto all'approvazione dei Pef (Piano Economico finanziario) sui rifiuti, considerando la nota situazione dei costi elevati e la mancata compensazione dei 45 milioni destinati agli extra costi. D'altro canto anche per ciò che attiene all'energia elettrica il meccanismo della così detta "salvaguarda" costringe i comuni a pagare un prezzo per tre volte superiore rispetto a ciò che avviene in altre regioni d'Italia". Aggiungono i vertici dell'Anci Sicilia."Chiediamo, ancora una volta, che sulle specialità e sulle specifiche criticità ordinamentali, organizzative e finanziarie degli Enti locali siciliani - conclude il presidente Amenta- si costituisca, nei tempi più brevi, un Tavolo istituzionale in seno alla Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. La concentrazione di così tante crisi finanziarie (quasi un terzo dei comuni è interessato) in una regione ad autonomia speciale è il segnale di una crisi di sistema che investe i rapporti finanziari tra Stato, Regione Siciliana ed Enti locali e che vede nella riscossione dei tributi locali e nel rispetto di istituti dell'armonizzazione contabile (come il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - FCDE) il punto di caduta di una condizione di debolezza sul piano organizzativo e sul piano socio-economico".

lentepubblica.it


Reiterazione dei rapporti a termine nella PA
Un'interessante sentenza, illustrata dall'Avvocato Maurizio Lucca, fornisce chiarimenti in merito alla reiterazione dei rapporti a termine nella PA.
La sentenza 1° febbraio 2024, n. 2992, della sez. Lavoro della Cassazione, esprime una chiara posizione di tutela effettiva del lavoratore dipendente della PA, quando il rapporto di lavoro viene reiterato - in assenza di un contratto (forma negoziale) - non potendo invocare (la PA) ai fini di escludere il risarcimento del danno la violazione della forma scritta ad substantiam, imposta a livello generale dagli artt. 16 e 17 delle Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, del RD n. 2440 del 1923 (oltre i cento anni di vita).Nessuna prevalenza della forma sulla sostanza della ratio legis a presidio dei diritti del lavoratore, escludendo che si possa eludere la forza della norma (anti precariato) sulla base di una "prassi" non regolare, rilevando che la richiesta del risarcimento si prescrive in dieci anni.PrecisazioniSi può, anche, giungere a sostenere che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine cui sia succeduta l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto (comunque) al risarcimento del danno comunitario, che prescinde dalla prova di un effettivo pregiudizio economico, salvo che sia stato successivamente stabilizzato, ovverosia sia stato assunto a tempo indeterminato dalla medesima PA e in rapporto causale diretto con il precedente abuso dei contratti a termine, non essendo a tal fine sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dall'abuso.La richiesta risarcitoria.
La questione affrontata si sofferma sulla legittima richiesta del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine (flessibile) non sottoscritti in un apposito contratto (e il pagamento di un'indennità economica quale corrispettivo della permanente disponibilità a prestare l'attività lavorativa, a chiamata, nell'arco di tutto l'anno solare: profilo, questo, ritenuto destituito da ogni fondamento).Viene accertata la violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, riferita ai principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, sulla loro durata massima totale, dove i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori: l'abuso della reiterazione viola apertamente i sistemi di protezione sociale rivolti alle persone impegnate in tali lavori, non contribuendo alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento.














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