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rassegna stampa del 7 giugno 2024

grandangoloagrigento.it
Agrigento, abilitati 11 nuovi autotrasportatori
I candidati idonei, potranno così svolgere la professione di autotrasportatore di merci su strada in Italia e su tutto il territorio dell'Unione Europea
Sono 11 i candidati che ieri mattina, nell'aula Pellegrino del Libero Consorzio comunale di Agrigento, hanno superato gli esami per l'abilitazione alla professione di autotrasportatore nazionale e internazionale di merci per conto terzi, organizzati dal Settore "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti" dell'ex Provincia.Le prove scritte di questa prima sessione,  riservata ai candidati con il cognome compreso fra le lettere A e L, sono state esaminate e valutate dalla commissione presieduta dalla dirigente del Settore, la dott.ssa Maria Antonietta Testone e dalla vice presidente nonchè dirigente responsabile della Motorizzazione di Agrigento, dott.ssa Maria Teresa Russotto. Undici candidati sono risultati idonei e 5 invece quelli che non hanno superato il test.La seconda prova della sessione, riservata ai candidati con il cognome compreso fra le lettere M e Z, si terrà il prossimo 28 Giugno, sempre nei locali dell'Aula Pellegrino di via Acrone. Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Trasporti in via Esseneto, 66 contattando i numeri telefonici 0922/593645 oppure 593680 ed alle sedi URP del Libero Consorzio nei vari comuni della provincia. Inoltre, sulla home page del sito www.provincia.agrigento.it, è già disponibile l'elenco  dei candidati idonei a questa prova di esame con i numeri telefonici da contattare anche per il ritiro degli attestati.I candidati idonei, potranno così svolgere la professione di autotrasportatore di merci su strada in Italia e su tutto il territorio dell'Unione Europea. 

lentepubblica.it
Le regole per il trasferimento dei dipendenti in caso di soppressione degli enti
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 1274/2024, fa chiarezza sul trasferimento dei dipendenti pubblici a seguito di provvedimenti di soppressione di enti pubblici in cui lavoravano in precedenza.I giudici della Suprema Corte hanno analizzato, nel caso in esame, attentamente le disposizioni relative all'impiego pubblico in base all'art. 7, comma 20, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, noto come "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".Questo articolo ha previsto la soppressione di enti specifici e il trasferimento dei loro compiti e attribuzioni alle amministrazioni corrispondenti, insieme al trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio presso tali enti alle amministrazioni e agli enti individuati in conformità all'allegato al decreto legge.
Le regole per il trasferimento dei dipendenti in caso di soppressione degli entiNel caso in esame, che riguarda la soppressione dell'Istituto per la Promozione Industriale, trasferito al Ministero dello Sviluppo Economico, per i giudici, in primo luogo, va seguita la disposizione fornita dalla tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale contenuta nel decreto interministeriale dell'11 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 83/2011.In aggiunta la Corte ha fornito alcuni principi di natura generale, adottati nella controversia esaminata ma validi anche in altri casi analoghi.
Trattamento economico
Per quanto riguarda il trattamento economico del personale trasferito, la disposizione garantisce il mantenimento delle sole voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto al momento del nuovo inquadramento. Se questo trattamento risulta superiore a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, viene erogato un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.È importante sottolineare che per il calcolo di questo assegno personale, ciò che conta è la natura fissa e continuativa del compenso, che si applica sia al trattamento fondamentale che a determinate voci del trattamento accessorio non legate al raggiungimento di obiettivi specifici, ma piuttosto al profilo professionale o alle peculiarità dell'amministrazione di provenienza, e che siano certe nell'anno e nell'importo.
Anzianità di servizioInfine, per quanto riguarda l'anzianità di servizio, anche nei casi di trasferimento di ente, essa non costituisce di per sé un diritto del lavoratore nei confronti del nuovo datore di lavoro, a meno che ad essa non siano correlati benefici economici e il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo precedentemente goduto. L'anzianità pregressa non può essere utilizzata per richiedere ricostruzioni di carriera sulla base di diverse discipline applicabili al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, poiché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già acquisiti alla data della cessione del contratto.

































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