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rassegna stampa dal 9 all'11 novembre 2024

lentepubblica.it
Assenze ingiustificate: il "conto" da pagare per i dipendenti pubblici

A quantificare i risarcimenti a carico dei dipendenti pubblici, per danno all'immagine della Pa in caso di assenze ingiustificate, è la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna, con la Sentenza 145/2024.La giurisprudenza contabile si è espressa chiaramente in merito alle conseguenze per i dipendenti pubblici che, in modo intenzionale o per negligenza, manchino ai loro doveri lavorativi o si assentino ingiustificatamente dal posto di lavoro.Nel caso in esame il procedimento risultava avviato a seguito di una segnalazione per un possibile danno erariale derivante da violazioni sull'effettiva presenza sul posto di lavoro di diversi dipendenti.
Dalle indagini delegate dalla Procura della Repubblica sarebbe emersa una situazione di diffusa illegalità che, ai fini
del danno all'Erario, rileverebbe per truffa conseguente a ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio e di conseguente danno all'immagine arrecato alla Pubblica amministrazione di appartenenza.Assenze ingiustificate: quanto costano ai dipendenti pubblici?Questa forma di inadempienza non rappresenta soltanto una violazione del contratto di lavoro, ma comporta anche un danno economico per l'amministrazione, che ha il diritto di essere risarcita. In questi casi, la somma che il dipendente è tenuto a restituire deve essere almeno pari all'importo della retribuzione erogata per il periodo in cui non ha adempiuto ai propri compiti.
Tuttavia, se l'assenza o la condotta inadeguata ha avuto ulteriori ripercussioni sul servizio offerto dall'ente, ad esempio compromettendo l'efficienza o la qualità del lavoro svolto, il risarcimento può includere anche danni aggiuntivi.Le regole anti "furbetti"Questa linea rigorosa è parte di un quadro normativo che stabilisce con chiarezza i diritti e i doveri dei dipendenti pubblici in relazione alle assenze. L'allontanamento dal posto di lavoro, infatti, è consentito solo in presenza di motivi specifici, come situazioni di emergenza o esigenze personali urgenti, e deve essere previamente autorizzato dall'amministrazione o regolato attraverso il contratto collettivo.L'obbligo di monitorare e certificare la presenza in ufficio è centrale in questo sistema di controlli: la verifica della presenza fisica del lavoratore consente di legare la retribuzione al tempo effettivo di servizio, assicurando che il compenso rispecchi realmente il lavoro svolto. Gli strumenti di controllo automatizzati, laddove presenti, garantiscono trasparenza e precisione, eliminando ogni ambiguità e permettendo un monitoraggio puntuale di eventuali assenze non autorizzate.
Le sanzioni previsti dalla legge
Il Decreto Legislativo 165 del 2001, modificato nel 2009 per rafforzare i meccanismi di disciplina, introduce un ulteriore livello di deterrenza per le assenze ingiustificate. In particolare, esso sancisce sanzioni sia disciplinari sia penali nei casi in cui il dipendente dichiari falsamente la propria presenza in ufficio. Questo comportamento non è solo un illecito amministrativo ma può configurarsi anche come reato. Le conseguenze sono gravi: oltre a dover restituire la retribuzione indebitamente percepita, il dipendente può essere chiamato a risarcire l'amministrazione per il danno all'immagine subito. Tale risarcimento tiene conto del discredito che comportamenti di questo tipo arrecano all'ente pubblico, minando la fiducia dei cittadini nella trasparenza e nell'efficienza della pubblica amministrazione.
In sintesi, il sistema normativo e giurisprudenziale in vigore mira a tutelare l'integrità del servizio pubblico e a garantire che le risorse economiche vengano impiegate correttamente. Le norme introdotte obbligano i dipendenti pubblici a rispettare un alto standard di responsabilità e a rendere conto della propria presenza in ufficio, con l'obiettivo di evitare ogni abuso e di assicurare ai cittadini servizi efficienti e affidabili.L'art. 55 quinquies del decreto legislativo 165/2001L'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina le false dichiarazioni sulla presenza o l'assenza dal lavoro nel settore pubblico. In sintesi:Sanzioni penali: il dipendente pubblico che falsifica la propria presenza in servizio, alterando i sistemi di controllo o usando altre modalità ingannevoli, o che giustifica l'assenza con un certificato medico falso, rischia da uno a cinque anni di reclusione e una multa tra 400 e 1.600 euro. Questa pena vale anche per il medico e chiunque aiuti a commettere il reato.Risarcimenti: oltre alle responsabilità penali e disciplinari, il dipendente è tenuto a risarcire il danno economico (retribuzione percepita durante le assenze ingiustificate) e il danno d'immagine subito dall'amministrazione.Conseguenze per il medico: se il medico viene condannato per aver rilasciato certificati falsi, può essere radiato dall'albo, licenziato o perdere eventuali convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.Sanzioni per mancato controllo: il responsabile dell'ufficio deve vigilare sulle assenze per malattia e, in caso di negligenza, può subire una riduzione della retribuzione di risultato fino all'80%, oltre ad altre sanzioni disciplinari.


Sta per arrivare l'age management nella Pubblica amministrazione: ecco di cosa si tratta

Si tratta di uno dei punti posti dall'Aran all'interno del rinnovo del contratto dei dipendenti statali: una delle linee guida della bozza del nuovo contratto è l'introduzione dell'age management nella Pubblica amministrazione.Per i lavoratori del settore pubblico si lavora al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024, proposto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).Il testo è stato presentato nelle scorse settimane ai sindacati e riguarda i dipendenti delle Funzioni Centrali, includendo ministeri, agenzie fiscali e vari enti pubblici.
Nonostante la titubanza di alcuni sindacati nella trattativa, scontenti dell'importo degli incrementi stipendiali, ci sono diverse novità nel progetto di rinnovo.Una di queste, che trattiamo oggi, riguarda il cosidetto "age management": scopriamo di cosa si tratta.Age management nella Pubblica amministrazione: che cos'è?Il concetto di "age management" rappresenta una strategia innovativa di gestione delle risorse umane, studiata per affrontare e valorizzare la varietà di età e di esperienze all'interno di un'organizzazione. Nel contesto della Pubblica amministrazione italiana, dove l'età media dei dipendenti è in costante aumento, il "management generazionale" diventa essenziale per garantire che l'esperienza dei lavoratori senior e le nuove prospettive dei giovani neoassunti si combinino in modo produttivo, creando un ambiente di lavoro efficace e inclusivo.Concretamente, l'age management non si limita a sostenere i dipendenti più anziani con misure che rispondano alle loro specifiche esigenze, ma introduce pratiche e strumenti per facilitare una collaborazione intergenerazionale. Questo approccio mira a integrare le competenze dei senior, spesso portatori di esperienza e conoscenze approfondite dei processi lavorativi, con l'energia e l'innovazione che caratterizzano generalmente le nuove generazioni.
Gli obiettivi di questa misura spiegati dall'Aran
Come spiegato da Antonio Naddeo, presidente di Aran, l'obiettivo dell'age management è quello di sostenere l'efficienza organizzativa e il benessere dei dipendenti, in modo che nessuna generazione si senta esclusa o sottovalutata. Per raggiungere questo traguardo, sono necessarie politiche di gestione del personale che vadano oltre la semplice differenziazione per età, focalizzandosi piuttosto sulla complementarità delle competenze.Alcune misure concrete previste potrebbero includere programmi di mentoring, in cui i lavoratori senior affiancano i colleghi più giovani nella loro crescita professionale, trasferendo conoscenze tecniche e competenze acquisite nel tempo. In parallelo, i giovani possono contribuire a introdurre nuove abilità, come una maggiore familiarità con le tecnologie digitali, rendendo l'ambiente di lavoro più agile e competitivo.
Un altro aspetto fondamentale dell'age management è il miglioramento del dialogo intergenerazionale: l'adozione di pratiche che incoraggiano il confronto e la collaborazione può ridurre i conflitti generazionali e creare una cultura aziendale in cui ogni dipendente, indipendentemente dall'età, si sente parte attiva dell'organizzazione. Ciò può comprendere, ad esempio, incontri periodici in cui vengono condivisi punti di vista, esperienze e approcci diversi per risolvere le problematiche lavorative, favorendo così un contesto in cui le diverse età e prospettive sono viste come risorse.



LENTEPUBBLICA
Contributi figurativi e pensione anticipata: alcuni chiarimenti.
Di recente, è tornata alla ribalta la questione della rilevanza dei contributi figurativi ai fini dell'accesso alla pensione anticipata, a seguito di due sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
Le pronuncie numero 24916 e 24952 hanno infatti ribaltato un precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, fortemente consolidato in materia
La pensione anticipata, introdotta con la riforma Monti-Fornero del 2011 (d.l. 201/2011), richiede, ai sensi del co. 10 dell'art. 24 d.l. cit.:
41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
42 anni e 10 mesi per gli uomini.
La norma infatti dispone: "l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne".
Alternativamente, ai sensi del co. 11, è possibile accedere alla pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 63 anni di età, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa). La norma recita: "il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva".
Cosa cambia per l'accesso alla pensione anticipata?
In passato, secondo l'interpretazione prevalente, l'accesso alla pensione anticipata ai sensi del co. 10 era subordinato ad un sotto-requisito di 35 anni di contribuzione effettiva, escludendo da tale calcolo i contributi figurativi derivanti da disoccupazione, maternità o malattia (come invece fa esplicitamente il co. 11).
La sentenza della Cassazione n. 30265 del 2022 aveva confermato questa impostazione, sostenendo che la riforma Monti-Fornero si poneva come obiettivo la sostenibilità del sistema previdenziale italiano. Proprio per questo motivo, i giudici di legittimità avevano stabilito che per accedere alla pensione anticipata, a livello di anzianità contributiva si dovesse tenere in considerazione solamente la contribuzione effettiva e non anche quella figurativa. Pertanto, una lavoratrice con 34 anni di contribuzione effettiva e 8 anni di contributi figurativi, non avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata senza aver accumulato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.
Il rapporto tra contributi figurativi e pensione anticipata
I contributi figurativi sono contributi "fittizi", cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati dall'Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d'ufficio o su richiesta del lavoratore, senza alcun costo per quest'ultimo. Per tale motivo, si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all'estero) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.
Ebbene, come detto in apertura, due recenti sentenze della Cassazione (n. 24916 e n. 24952) hanno ribaltato questo orientamento.
In tali pronunce, la Corte ha affrontato l'interpretazione restrittiva che esclude i contributi configurativi dal calcolo dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, avallata anche dalla sentenza 30265/2022. Dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata ha sostituito la pensione di anzianità per la maggior parte degli iscritti all'Inps. Fino al 2011, era possibile accedere alla pensione con 40 anni di contributi, o combinando età anagrafica e almeno 35 anni di contributi. Dal 1° gennaio 2012, il decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, ha innalzato il requisito contributivo a 42 anni e un mese (41 anni e un mese per le donne). Successive riforme e adeguamenti legati all'aspettativa di vita hanno aumentato i requisiti a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). I contributi conteggiati per l'accesso alla pensione anticipata erano solo quelli effettivi, escludendo quelli figurativi.
Le considerazioni della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, questa interpretazione va respinta. Secondo gli Ermellini, infatti, il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non è più valido, poiché escludere i contributi figurativi sarebbe illogico, considerando l'elevata quantità di contributi richiesta per la pensione anticipata.
La Corte chiarisce che la Riforma Fornero ha introdotto un nuovo trattamento pensionistico con criteri differenti rispetto alla pensione di anzianità, eliminando il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva. Mancherebbe un riferimento normativo all'interno della disciplina previdenziale, in forza del quale i contributi figurativi non debbano essere computati ai fini del calcolo per l'accesso alla pensione anticipata. Invero, l'art. 24, co. 10 del d.l. n. 201/2011 non fa alcun riferimento all'effettività della contribuzione, limitandosi a indicare la contribuzione "utile", contrariamente al co. 11, ove è previsto che, per accedere alla pensione anticipata, con riferimento ai lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995, sono necessari almeno 20 anni di contribuzione "effettiva". Per tali soggetti inoltre è richiesto un requisito anagrafico (attualmente 64 anni) e una soglia minima della rendita pensionistica. È chiaro quindi che, se il legislatore avesse voluto escludere dalla previsione di cui al co. 10 i contributi figurativi, l'avrebbe fatto chiaramente, come nella fattispecie di cui al co. 11.
Le conclusioni dei giudici
La Corte, quindi, richiama la sua precedente sentenza n. 30265 del 2022, con cui aveva adottato una lettura restrittiva delle norme, tenendo conto della finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma. Tuttavia, gli Ermellini affermano che l'esclusione della contribuzione figurativa dall'ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall'INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l'ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione.
Pertanto, la Cassazione ha stabilito il seguente principio: "nel sistema di cui all'art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva".
A sostegno di tale interpretazione, inoltre, vi è l'evoluzione del concetto di "contribuzione utile", che a partire dal 2012, è stato esteso per includere anche i contributi figurativi, ritenuti validi per il requisito contributivo complessivo.



ILSOLE24ORE
Carica di emendamenti alla manovra: dal turn over nella Pa ai revisori Mef
Spinta anche a rivedere la tassazione per le cripto e la stretta sul farmaceutico.Dai revisori del Mef nelle società che prendono contributi pubblici al turn over nella Pa, fino ad arrivare alla tassazione per le crypto valute. In vista di lunedì è carica di emendamenti correttivi alla manovra, all'esame delle Camere. A non chiudere del tutto la porta è stato nei giorni scorsi il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, complice anche audizioni piuttosto critiche su diversi aspetti della legge di Bilancio. Ma procediamo con ordine.
Revisori del Mef
Sul fronte dei revisori del Mef, attualmente previsti nelle aziende piccole e grandi di tutto il Paese per verificare l'utilizzo dei contributi pubblici, il governo sarebbe pronto a circoscrivere bene l'intervento, purché si mantenga il principio che chi riceve il contributo dello Stato deve avere un comportamento parsimonioso. Abi, l'associazione bancaria italiana, in audizione, aveva sollevato dubbi di costituzionalità.
Modifiche possibili anche sulla tassa per le crypto che, in base all'attuale formulazione della manovra, dal 26% passerebbe al 42%, contestata proprio dalla Lega: per Giorgetti si può pensare a forme di tassazione diverse rispetto alla permanenza in portafoglio degli investimenti.
Sul blocco del turnover si lavorerà d'accordo con il Parlamento per indicare i settori per i quali non è giustificato. Per allentare la stretta, da quanto si apprende, l'ipotesi allo studio (si veda Sole24Ore in edicola oggi 9 novembre) sarebbe quella di escludere il comparto della sicurezza e ridurre la platea dei comuni coinvolti dall'applicazione della norma che nel 2025 limita il turnover al 75% per le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Dal canto loro, però, i sindaci chiedono l'esclusione totale dell'intero comparto o quella di alcuni settori come, ad esempio, quello degli educatori.
Del resto le richieste al governo di correzioni della manovra sono giunte un pò da tutti. Tra le ultime, in ordine cronologico, la richiesta di modifiche sui farmaci chiesta a gran voce dal presidente di Farmindustria, Marcello Cattani. Sui farmaci, ha detto, «questa manovra cosi come è stata disegnata al momento è un attacco all'industria farmaceutica, a un comparto che è campione in Europa nella produzione. Al contrario di quanto annunciato, non si interviene per adeguare il tetto della spesa farmaceutica al trend reale della domanda di farmaci dei cittadini in continua crescita e spostato sempre più verso l'innovazione. E per giunta modifica il meccanismo di remunerazione riducendo il margine all'industria per aumentare quello dei grossisti».
Da segnalare anche l'appello di Assindatcolf che ritiene discriminatorio escludere domestiche dal bonus mamma (esteso con la manovra di quest'anno anche alle lavoratrici autonome). Sugli scudi anche le professioni tecniche che, attraverso la Rete professioni tecniche, incalza l'esecutivo, in manovra, a «valorizzare il ruolo dei professionisti tecnici e scientifici come partner nella costruzione di un futuro sostenibile e sicuro», e tra l'altro a «estendere la possibilità di usufruire della flat tax anche per le società tra professionisti in rapporto al numero dei soci, e di aumento del limite massimo da portare a 100.000 euro».


SCRIVOLIBERO
Al Libero Consorzio assemblea dei Segretari generali della provincia di Agrigento 
Si è svolta questa mattina nell'Aula "Giglia" del Libero consorzio comunale di
Agrigento, l'assemblea dei Segretari generali della provincia promossa dal Segretario generale dell'ex Provincia, Piero Amorosia.
L'incontro ha visto anche l'intervento del Prefetto Filippo Romano e di rappresentanti nazionali e regionali dell'UNSCP, l'Unione nazionale dei Segretari comunali e provinciali con la presenza della Segretaria regionale Anna Giunta e del vice segretario nazionale Giovanni Spinella.
L'assemblea, è stata indetta per discutere del nuovo Contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali della categoria sottoscritto lo scorso 16 luglio.
"Quella di oggi - ha detto il segretario generale Piero Amorosia - è stata l'occasione per discutere non solo del contratto di lavoro, ma anche per trovare un'uniformità di comportamenti in determinate questioni che riguardano il ruolo dei segretari generali. Infatti, tra i nostri compiti c'è proprio quello di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi degli Enti per cui lavoriamo, sia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Da qui -conclude Amorosia - la necessità di incontraci per discuterne e trovare una sinergia di comportamenti".


AGRIGENTOOGGI
Miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale ad Agrigento: tre nuovi contratti d'appalto firmati
Continua l'impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità interna. Sono stati firmati infatti tre contratti d'appalto con imprese aggiudicatarie di altrettanti accordi quadro annuali per la manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade provinciali, finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
I contratti sono stati firmati dai legali rappresentanti delle imprese, dal segretario generale del Libero Consorzio Pietro Amorosia e dal dirigente del Settore Infrastrutture Stradali Michelangelo di Carlo, e riguardano i seguenti interventi:
Lavori di manutenzione straordinaria sulle Strade provinciali 31, 61, Spc 19, Spc 18, Spc 15, aggiudicati all'impresa Bellia Salvatore" con sede ad Agrigento (importo contrattuale di 655.000 euro più Iva, compresi 19.650,40 euro per oneri di sicurezza);
Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali 26-A, 28, 52, 53, 56, aggiudicati alla "Avs Costruzioni Srls (avvalente) - Nej Donadio Srl (ausiliaria)" con sede a Mussomeli (Cl) (importo contrattuale complessivo di 660.000 euro più Iva, compresi 19.800 euro per oneri di sicurezza);
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali 70 - 44A - 44B - 79A - 79B aggiudicati all'impresa "C.G. System Srl", con sede a Montelepre (Pa) (importo contrattuale di 1.698.000 euro più Iva compresi 33.960 euro euro per oneri di sicurezza).
Le impresa aggiudicatarie dovranno eseguire tutti gli interventi entro 365 giorni dalla data di consegna dei lavori, seguendo le indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali che hanno elaborato i rispettivi progetti.




















































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