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rassegna stampa del 27 novembre 2024

agrigentonotizie.it
crisi idrica in provincia

La grande sete e l'addio definitivo al dissalatore di contrada Caos: ecco dove sorgerà quello nuovoLa vecchia struttura non è stata ritenuta idonea al ripristino dalla cabina di regia nazionale contro la crisi idricaLa crisi idrica nell'Agrigentino continua nonostante le piogge autunnali che hanno leggermente incrementato le riserve presenti negli invasi, la momentanea bocciatura attuata poche settimane fa, dalla cabina di regia romana di Palazzo Chigi sulla richiesta della Regione siciliana di rimettere in funzione l'impianto di desalinizzazione di Porto Empedocle, chiude definitivamente alle ipotesi di reimpiego della struttura abbandonata e vandalizzata da oltre dieci anni.
Dal mese di maggio scorso, con la dichiarazione dello stato di emergenza idrica in Sicilia, l'impianto di contrada Caos era tornato in auge e il suo potenziale rispristino era considerato, da molti, come una delle soluzioni per contrastare la grande sete degli agrigentini. I tempi della burocrazia e il perdurare dello stato di siccità però hanno indotto il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua a prevedere un dissalatore mobile, da installare nei pressi della centrale Enel che, in grado, entro la prossima estate di immettere nella rete idrica circa cento litri di acqua al secondo, che in virtù dello stato in cui versano le condotte idriche, potrebbe ridurre di almeno la metà il volume di liquido dissalato disponibile. Una soluzione che da sola non è sufficiente a garantire agli agrigentini una distribuzione idrica accettabile. Intanto, in contrada Caos, il vecchio dissalatore continua ad essere preda dei fenomeni erosivi e rispetto a qualche mese fa, l'unica novità presente nel sito è quella del cancello lasciato aperto dopo uno dei sopralluoghi che dovevano servire a valutare il suo ripristino e che invece non avverrà.



gds.it
Ars, spunta una seconda Finanziaria: in commissione approvazione lampo per un testo in cui far confluire gli emendamentiIl disegno di legge è pronto per l'aula e toccherà al presidente Galvagno decidere se metterlo al voto poco prima o insieme alla manovra

Il piano è pronto, prevede di creare un disegno di legge che affianchi la Finanziaria e si trasformi in un contenitore su cui dirottare tutte le norme che non potrebbero entrare nella manovra che ha già iniziato il suo percorso all'Ars. Emendamenti dei deputati che rischierebbero di appesantire il testo voluto dal governo e lo esporrebbero a impugnative da parte del governo nazionale.
È destinata, di fatto, a diventare una Finanziaria parallela quella approvata ieri in commissione Affari Istituzionali con una seduta lampo. «Questo disegno di legge - ha spiegato il presidente Ignazio Abbate - adesso è pronto per l'aula e toccherà al presidente Galvagno decidere se metterlo al voto poco prima o insieme alla manovra».

lentepubblica.it
L'evoluzione normativa degli incentivi tecnici nel Codice dei Contratti Pubblici
Erogazione degli incentivi tecnici nel Codice dei Contratti Pubblici: evoluzione normativa e profili di responsabilità in questo approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti.La disciplina degli incentivi tecnici previsti nel contesto degli appalti pubblici rappresenta un tema di rilevante interesse per i professionisti del settore e per le amministrazioni aggiudicatrici. L'evoluzione normativa, culminata con il D.lgs. 36/2023, ha introdotto significative modifiche rispetto alla previgente disciplina del D.lgs. 50/2016, in particolare con riferimento ai presupposti per l'erogazione degli incentivi e alle implicazioni sulla responsabilità erariale in caso di mancato rispetto delle condizioni normative.Partendo da un'analisi della recente sentenza n. 111/2024 della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), l'articolo esamina i principi fondamentali che regolano l'erogazione di tali incentivi, le criticità emerse in fase applicativa e le implicazioni giuridiche connesse a pratiche irregolari.
Il quadro normativo: dal D.lgs. 50/2016 al D.lgs. 36/2023Il previgente articolo 113 del D.lgs. 50/2016 prevedeva che le amministrazioni aggiudicatrici potessero destinare una quota non superiore al 2% degli importi posti a base di gara ad un fondo finalizzato a remunerare le attività tecniche svolte dal personale interno. Tuttavia, tale previsione risultava strettamente subordinata all'indizione di una procedura di gara, configurata come condizione imprescindibile per l'accantonamento delle risorse e la loro successiva distribuzione.Con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), è stato introdotto un approccio più flessibile, che non vincola più l'erogazione degli incentivi alla necessità di una gara, consentendo la loro attribuzione anche in presenza di affidamenti diretti. Questo cambiamento ha comportato un ridimensionamento del principio dell'obbligatorietà del confronto competitivo, aprendo nuovi scenari interpretativi e applicativi.Le criticità applicative del regime previgenteLe pronunce della Corte dei Conti e degli altri organi di controllo contabile hanno evidenziato diverse problematiche connesse all'applicazione dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016. In particolare:Obbligatorietà della gara: La stretta correlazione tra gli incentivi e la gara pubblica impediva il riconoscimento di tali somme in assenza di procedure competitive, configurando qualsiasi diversa interpretazione come un'ipotesi di spesa indebita.Limiti all'interpretazione estensiva: Trattandosi di una deroga al principio di omnicomprensività del trattamento economico, le disposizioni sugli incentivi tecnici non potevano essere interpretate estensivamente né analogicamente. Di conseguenza, molte attività tecniche - come la redazione di studi di fattibilità o interventi rientranti nelle ordinarie mansioni degli uffici tecnici - risultavano escluse dall'ambito di applicazione.Danno erariale e responsabilità soggettiva: La liquidazione di incentivi in violazione della normativa determinava l'insorgenza di responsabilità erariale, spesso qualificata come dolo eventuale, in capo ai dirigenti o funzionari che avevano autorizzato tali spese.










































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