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rassegna stampa del 3 dicembre 2024

livesicilia.it
Autonomia differenziata, la 'rivoluzione' non passa: ecco perchéI rilievi dei giudici. Sarà referendum?

Individuare ben 7 profili di incostituzionalità e interpretarne altri 5 in modo 'costituzionalmente orientato' in un testo normativo di appena 11 articoli, sebbene declinati in numerosi commi, non è roba di poco conto.A cosa mi riferisco? Alla legge 26/6/2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).Non faremo ora l'elencazione delle contestazioni e degli orientamenti interpretativi ormai ampiamente diffusi, quanto piuttosto una riflessione generale sulla questione.Ne avevamo scritto su Livesicilia lo scorso 1 settembre ("Autonomia differenziata, tutto quello che non funziona nella riforma") avanzando già allora seri dubbi su molti aspetti di questa 'rivoluzione' voluta fortemente dalla Lega e, ora, sostanzialmente azzoppata dall'intervento della Consulta a seguito del ricorso promosso da 3 regioni a statuto ordinario e da 1 a statuto speciale (Puglia, Campania, Toscana e Sardegna).Sì, perché la citata legge 86/2024 si applica, meglio, si applicava anche alle regioni a statuto speciale, una delle previsioni bocciate dal Giudice delle Leggi perché le regioni a statuto speciale, vedi la Sicilia, possono chiedere maggiore autonomia seguendo le procedure previste dai propri statuti.Sostanzialmente, citiamo fedelmente la comunicazione della Corte in attesa del deposito delle motivazioni, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione - che disciplina l'attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia - deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell'equilibrio di bilancio. Ecco il punto, anzi, i punti essenziali su cui si è soffermata l'attenzione della Consulta. Noi possiamo immaginare ulteriori forme di autonomia a beneficio delle regioni, ordinarie e speciali, magari esagerate, ma mai l'allargamento delle competenze può minare i principi dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini e dell'equilibrio di bilancio.Tutti pilastri irrinunciabili di una democrazia e di una nazione messi a dura prova dall'attuazione integrale dell'Autonomia differenziata così come era stata concepita e approvata dalle Camere.Il rischio di aumentare differenze e diseguaglianze tra Nord e Sud, tra chi sta meglio e chi sta peggio era assolutamente realistico, alla stessa maniera era assolutamente realistico il ridimensionamento del Parlamento a favore di un inaccettabile strapotere dell'Esecutivo in materia di fissazione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni), di quantificazione delle aliquote di compartecipazione al gettito fiscale per finanziare le funzioni trasferite e di approvazione delle intese tra governo centrale e regioni.Parti del procedimento di differenziazione in cui il Parlamento appariva un semplice notaio, quindi privato del suo ruolo sovrano.Non solo, la Corte Costituzionale ha chiarito che le materie trasferibili alla competenza regionale non possono essere prese nella loro globalità (con la prospettiva di creare piccoli Stati in competizione in uno Stato sempre più irrilevante), occorre al contrario considerare singole funzioni e motivare il passaggio.Ciò alla luce del cosiddetto "principio di sussidiarietà", un concetto abbastanza ricorrente nelle sentenze della Corte Costituzionale e che merita un attimo di attenzione.In estrema sintesi possiamo affermare l'esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di una sussidiarietà verticale, secondo la quale si parte dal basso, dalle istituzioni più vicine al cittadino, permettendo lo svolgimento di funzioni e compiti amministrativi all'ente di livello superiore soltanto quando necessario e di una sussidiarietà orizzontale attraverso cui pubblica amministrazione e soggetti privati nell'ambito delle dinamiche virtuose tra interessi legittimi collaborano nel perseguimento del superiore interesse pubblico.https://livesicilia.it/autonomia-differenziata-la-rivoluzione-non-passa-ecco-perche/



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Pa Digitale 2026: chiarimenti sulla revoca dei contributi ai Comuni

Ecco alcuni interessanti chiarimenti in merito alla possibile revoca dei contributi ai Comuni nell'ambito dei progetti legati alla piattaforma Pa Digitale 2026: gli enti devono rispettare determinate tempistiche per il mantenimento attivo del servizio attivato tramite i finanziamenti.Tra i vari obiettivi del PNRR, uno dei più rilevanti è sicuramente quello relativo alla digitalizzazione e transizione digitale della Pubblica amministrazione. Lo scopo è quello di rendere l'Italia un Paese più moderno, capace di rispondere efficacemente alle nuove sfide imposte dallo sviluppo tecnologico, tramite l'integrazione di nuove tecnologie all'interno dei processi amministrativi, con l'obiettivo di renderli più efficienti, accessibili e trasparenti.Il piano "Italia Digitale 2026"Il primo passo verso la digitalizzazione è stato l'approvazione del piano "Italia digitale 2026", piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il Piano si sviluppa su due livelli:il primo livello prevede lo stanziamento di 6,71 miliardi di euro e riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga;il secondo prevede lo stanziamento di 6,74 miliardi di euro riguarda tutti gli interventi volti a trasformare la PA in chiave digitale.Gli obettiviCinque sono gli obiettivi perseguiti dal Piano "Italia digitale 2026":diffondere l'identità digitale, affinchè venga utilizzata dal 70% della popolazione italiana;colmare le lacune in termini di competenze digitali;estendere l'impiego di servizi in cloud a circa il 75% delle PA;raggiungere una soglia minima dell'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;estendere le reti a banda ultra-larga al 100% delle famiglie e delle imprese italiane.
La piattaforma "Pa Digitale 2026"L'accesso ai fondi del Piano da parte delle PA interessate è possibile attraverso la piattaforma "PA digitale 2026" del Dipartimento per la trasformazione digitale.Tale sito costituisce l'unico punto di accesso per ottenere informazioni sugli avvisi dedicati alla digitalizzazione della PA, fare richiesta di accesso ai fondi PNRR dedicati al digitale e fornire aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dei progetti.Le PA interessate possono accedere a un'area riservata dalla quale candidarsi alle varie misure economiche. La procedura di registrazione al portale dev'essere effettuata dal rappresentante legale di una PA presente su Ipa (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi), o da una persona dallo stesso incaricata.Dopo la registrazione, ogni rappresentante legale deve avviare la candidatura.Il Codice unico di progetto
Una volta che la stessa sia stata accettata della candidatura, sarà necessario richiedere un Codice unico di progetto (Cup).A seconda della tipologia di misura e di PA, sarà possibile accedere alle risorse attraverso soluzioni standard o attraverso la presentazione di progetti.In particolare, le soluzioni standard sono misure rivolte ad una platea più ampia di beneficiari (oltre 1.000 PA), con modalità semplificate di accesso ai fondi. In questo caso, infatti, non sarà necessario presentare progetti per ricevere i finanziamenti e le amministrazioni, con una singola registrazione, potranno accedere a più misure.I contributi saranno riconosciuti alle PA a seguito del raggiungimento di specifici obiettivi predefiniti.La presentazione di progetti è invece necessaria per altre misure con una platea ristretta di beneficiari (fino a 1.000 PA). In tali casi, verranno impiegati dei criteri di valutazione automatici, volti a consentire una valutazione dei progetti più rapida.

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