agrigentonotizie.it
Capitale della cultura, Cucinotta: "Lungo l'elenco delle cose da correggere, ma siamo al lavoro.
"L'ex prefetto di Palermo, subentrata al dimissionario Giacomo Minio, ha raccolto oggi la disponibilità del Libero consorzio ad ospitare nel proprio palazzo la fondazione
"Sto prendendo confidenza sia con la situazione sia organizzativa e sia burocratica per quanto concerne allo sviluppo del progetto di Agrigento capitale della cultura 2025". Così dai microfoni di AgrigentoNotizie la presidente della fondazione "Agrigento 2025" Maria Teresa Cucinotta a margine di un incontro che si è svolto nella sede del Libero consorzio comunale che ha dato la propria disponibilità ad accogliere la fondazione nei propri locali.Alla domanda relativa alle eventuali correzioni da fare sulla fondazione, l'ex prefetto di Palermo ha così risposto: "Sarebbe troppo lungo da descrivere, però lavoriamo bene e tanto, l'impegno non manca e faremo di tutto affinchè tutti facciano bella figura ma soprattutto Agrigento e la Sicilia faccia bella figura". È altamente probabile dunque, vista la disponibilità, che il palazzo dell'ex Provincia accolga il quartier generale della Fondazione. "Vista la disponibilità della Provincia per la sede - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie Maria Teresa Cucinotta - abbiamo anche chiesto il supporto del personale, stiamo regolarizzando la parte burocratica per dare un assetto alla fondazione in termini organizzativi".
SICILIAONPRESS
AGRIGENTO 2025 CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA: L'INTERESSE TURISTICO CRESCE, NONOSTANTE LE CRITICITÀ.
Agrigento si prepara a vivere un anno straordinario come Capitale Italiana della Cultura 2025, un riconoscimento che sta generando un forte interesse turistico a livello nazionale e internazionale.
I dati confermano una crescita significativa: le prenotazioni alberghiere procedono positivamente e, in particolare, gli alberghi agrigentini rappresentano oltre il 70% delle presenze annuali, contribuendo in modo determinante all'economia locale e alla creazione di posti di lavoro.
Nonostante alcune narrazioni mediatiche non sempre favorevoli, il settore turistico e gli operatori locali, rappresentati da Federalberghi Agrigento, rimangono fiduciosi. Il presidente Francesco Picarella sottolinea:
" Le nostre strutture ricettive sono il cuore pulsante dell'economia agrigentina, e il ruolo degli alberghi in questo contesto è fondamentale. Siamo convinti che Agrigento 2025 rappresenti un'opportunità irripetibile per valorizzare il patrimonio culturale e storico della nostra città, generando benefici concreti per l'intera comunità ".
Le previsioni indicano un afflusso consistente di visitatori, attratti dalla ricchezza del patrimonio artistico e culturale, nonché dagli eventi che animeranno l'intero anno. Pur riconoscendo le difficoltà organizzative e infrastrutturali, l'ottimismo resta alle stelle.
In questo momento cruciale, è fondamentale un impegno collettivo. Ai cittadini agrigentini si rivolge un appello: se da un lato è giusto pretendere servizi adeguati e diritti sacrosanti, dall'altro è dovere di tutti preservare, valorizzare e rispettare la città e la comunità in cui viviamo. Agrigento 2025 sarà un'opportunità per fare la differenza: uniamo le forze per rendere questa esperienza un successo per tutti.
LENTEPUBBLICA
Diritti delle persone con disabilità: operativa l'Autorità Garante.
Dal 1 Gennaio 2025 è entrato in funzione a pieno titolo l'organo collegiale a tutela dei soggetti in condizioni di fragilità.
Istituita con il D. Lgs. nr. 20 del 5 Febbraio 2024, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità si compone di tre membri, nominati dalla seconda e terza carica dello Stato.
L'Ufficio del Garante dispone di poteri specifici, ed è chiamato a svolgere, tra le altre, le seguenti funzioni attribuite dal dettato normativo:
vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali;
contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
ricezione delle segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
svolgimento di verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
richiesta alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del processoamministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
formulazione di raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
promozione, nell'ambito delle rispettive competenze, dei rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anchesanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;
effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;
agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
HASHTAG SICILIA
ARS: ex province, Giambona (PD) "Il centro-destra vive una situazione di stallo alla messicana" .
Le sabbie mobili in cui stanno sprofondando le (ex) province siciliane sono il risultato dell'azione politica di Schifani. Uno stallo alla messicana che va avanti da oltre dieci anni, e che continua a protrarsi nonostante il commissariamento delle province, l'impugnativa del consiglio dei ministri sui rinvii delle elezioni e la pronuncia della Corte Costituzionale riguardo al tema della rappresentatività". Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona.
"Quello che certamente non è chiaro è come il centro-destra voglia operare per garantire il giusto livello di rappresentanza e di raccordo tra regioni e comuni - continua -. Per questo le elezioni di secondo livello sono una condizione indispensabile per tutelare servizi essenziali come le strade e le scuole di secondarie".
Il deputato regionale del Pd continua la sua analisi riconducendo il presunto immobilismo del governo regionale ai cattivi rapporti tra i partiti di maggioranza. "La spaccatura tra i partiti del centro-destra è evidente, soprattutto tra i più moderati e Fratelli d'Italia, nell'impostazione di possibili elezioni di primo livello in Sicilia" e aggiunge che "la posizione del Pd è quella di dare seguito a quelle che sono le indicazioni della Corte Costituzionale procedendo alle elezioni di secondo livello per garantire la possibilità di rappresentanza ai territori".
Infine, Giambona chiede che "l'attuale fase di impasse politica si chiuda in favore dell'indizione dei comizi per permettere lo svolgimento regolare delle elezioni nella prossima primavera". Il tutto al fine di risolvere questa annosa questione delle ex province.
LENTEPUBBLICA
Nuova assunzione, nuovi permessi: il diritto allo studio nei cambi di ente.
Un recente parere ARAN, CFL 269, fornisce chiarimenti sui permessi per motivi di studio nel caso di dipendenti degli enti locali che cambiano lavoro durante l'anno.
La questione riguarda un lavoratore che, dopo aver superato un concorso, è stato assunto da un nuovo ente del Comparto Funzioni Locali, lasciando il precedente impiego. Prima della risoluzione del contratto con il primo datore di lavoro, il dipendente aveva già usufruito di alcune ore di permesso per il diritto allo studio, come previsto dall'articolo 46 del CCNL del 16 novembre 2022.
Il punto cruciale è capire se, una volta assunto dal nuovo ente, il lavoratore possa nuovamente accedere al monte ore massimo di 150 ore annuali per il diritto allo studio.
Che cosa si intende per "permessi per diritto allo studio"?
I permessi per diritto allo studio sono ore retribuite che i lavoratori, in particolare quelli della Pubblica Amministrazione, possono utilizzare per frequentare corsi di formazione o sostenere esami. Questi permessi sono regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e hanno l'obiettivo di favorire la crescita professionale e personale dei dipendenti.
Nel caso specifico degli enti locali, l'articolo 46 del CCNL del 16 novembre 2022 prevede un massimo di 150 ore annuali che possono essere richieste dai lavoratori per attività formative riconosciute. Tuttavia, l'accesso a questi permessi è soggetto a determinate condizioni, come l'inserimento in graduatoria, la presentazione della domanda entro i termini stabiliti e il rispetto di criteri di priorità.
Permessi per diritto allo studio e cambi di ente
A rispondere sulla questione è un recente parere dell'ARAN, numero CFL 269.
Il parere chiarisce che, con la chiusura del precedente rapporto di lavoro, decadono automaticamente tutti i diritti e gli obblighi legati al contratto collettivo nazionale applicato nel primo ente. Questo significa che le ore di permesso già utilizzate non vengono trasferite al nuovo datore di lavoro.
Tuttavia, con la firma del nuovo contratto, il dipendente rientra a pieno titolo nelle tutele previste dal CCNL per il nuovo ente. Di conseguenza, può partecipare alla richiesta dei permessi per il diritto allo studio insieme agli altri colleghi, fino al limite massimo delle 150 ore annuali.
L'accesso a questi permessi è comunque subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del CCNL. Questo include l'inserimento in graduatoria, la presentazione della domanda nei termini stabiliti e il rispetto dei criteri di priorità. Solo seguendo queste procedure il dipendente potrà beneficiare delle ore di permesso, anche se ne ha già usufruito in parte presso il precedente ente.
In sintesi, il cambio di ente non penalizza il lavoratore sul fronte dei permessi per il diritto allo studio, purché si rispettino tutte le condizioni previste dal contratto collettivo vigente.
LENTEPUBBLICA
Decreto PNRR: tutte le FAQ sui finanziamenti.
Sono disponibili le FAQ relative al Decreto 6 dicembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina i finanziamenti nell'ambito del PNRR.
Il Provvedimento definisce le modalità di erogazione delle risorse destinate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), regolando anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale a favore dei Soggetti Attuatori.
Modalità di erogazione delle risorse
Il decreto stabilisce che il finanziamento si articola in tre fasi:
Anticipazione: fino al 30% dell'importo totale.
Trasferimenti intermedi: fino al raggiungimento del 90% dell'assegnazione.
Saldo finale: pari al 10% dell'importo complessivo.
Per il calcolo delle quote finanziabili, oltre alla quota RRF (Recovery and Resilience Facility), deve essere inclusa anche l'eventuale quota FOI (Fondo Opere Indifferibili) già assegnata all'intervento.
Procedura per le richieste di finanziamento
Le richieste di trasferimento devono essere inoltrate telematicamente attraverso la piattaforma ReGiS, utilizzando la funzione "Le mie richieste" nella homepage del sistema. Tuttavia, l'Amministrazione Titolare può indicare sistemi informativi alternativi.
Anticipazioni (30%)
Secondo il comma 3 del Decreto, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata a:
Verifica della presenza del Codice Unico di Progetto (CUP) nel sistema ReGiS.
Sottoscrizione della richiesta da parte del legale rappresentante dell'ente attuatore o di un dirigente/funzionario designato, tramite la funzionalità specifica indicata nella FAQ n.2.
Trasferimenti intermedi
Per i trasferimenti intermedi (comma 4), le Amministrazioni Titolari devono verificare:
La corretta sottoscrizione della richiesta da parte del rappresentante legale o del funzionario designato.
La conformità della richiesta al modello allegato al decreto.
L'aggiornamento dei dati di monitoraggio su ReGiS, in linea con lo stato di avanzamento dell'intervento. Se i dati non sono aggiornati, il Soggetto Attuatore deve impegnarsi a farlo entro 60 giorni dall'erogazione.
Saldo finale (10%)
Come stabilito dal comma 6, il saldo viene erogato dopo:
Verifica formale della richiesta, redatta secondo il modello allegato 2 del decreto.
Controllo, tramite metodi di campionamento, della documentazione giustificativa delle spese dichiarate.
Conferma che i dati su ReGiS siano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione. A differenza dei trasferimenti intermedi, non è consentito aggiornare i dati successivamente all'erogazione del saldo.
Verifiche e obblighi amministrativi
Secondo l'art. 125, par. 5 del D. Lgs. 36/2023, gli stati di avanzamento considerati positivamente verificati devono essere approvati dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), che certifica anche il rispetto dei requisiti del PNRR e la regolarità amministrativo-contabile.
Inoltre, la dichiarazione relativa alle spese sostenute deve includere anche costi maturati al di fuori degli stati di avanzamento ufficiali, purché supportati da disposizioni di liquidazione e pagamento (ad esempio, incarichi a progettisti o geologi).
Monitoraggio e aggiornamenti
È essenziale aggiornare il Piano dei Costi su ReGiS per riflettere accuratamente l'avanzamento finanziario del progetto. Non è prevista una sequenza rigida nelle richieste di trasferimento: i Soggetti Attuatori possono richiedere trasferimenti intermedi fino al 90% dell'importo complessivo, anche senza aver richiesto un'anticipazione.
Le nuove disposizioni superano eventuali indicazioni precedenti contenute in decreti o circolari riguardanti i trasferimenti di risorse. Le richieste di anticipazione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto e rimaste inevase possono essere ripresentate secondo le nuove procedure.
LENTEPUBBLICA
Obbligo di protocollo nella Pubblica Amministrazione: come funziona?
Nell'approfondimento odierno si parla dell'obbligo di protocollo nella Pubblica Amministrazione: ecco alcune indicazioni sulle sue specifiche e su come funziona.
L'azione della Pubblica amministrazione è finalizzata al perseguimento dei fini determinati dalla legge ed "è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario." Così cita l'art. 1, co. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) della legge sul procedimento amministrativo, l. 241/90.
Proprio l'esigenza di garantire il perseguimento di tali obiettivi impone che gli atti e i documenti adottati dalle Pubblica Amministrazione siano soggetti ad una serie di condizioni e a un obbligo specifico, quello del protocollo, anche al fine di tutelare le esigenze dei cittadini con cui la P.A. interagisce quotidianamente, i quali necessitano che l'azione amministrativa sia incardinata secondo precisi schemi, ma soprattutto che non sia viziata da inefficienza o mancanza di trasparenza.
Indice dei contenuti
Che cosa si intende per protocollo?
L'obbligo del protocollo nella Pubblica Amministrazione
Il concetto di documento amministrativo
La procedura di protocollazione
Segnatura di protocollo
Registro di protocollo
Il diritto alla ricevuta
Il protocollo riservato
Che cosa si intende per protocollo?
Il legislatore, per rispondere a tali esigenze, ha introdotto l'obbligo di protocollo dei documenti amministrativi. La disciplina di tale istituto è contenuta principalmente nel Testo Unico della Documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) e nel Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), dagli artt. 40 e ss.
Il protocollo è concepito come un sistema di certificazione e registrazione della corrispondenza mediante il quale si monitora il percorso dei documenti dall'esterno all'interno. Se il procedimento tradizionale di protocollazione si limita a documenti esclusivamente redatti su supporto cartaceo e gestiti manualmente, il protocollo informatico inaugura un iter digitale che interessa sia documenti cartacei che elettronici. Questi ultimi sono, per lo più, archiviati in formato digitale e, in situazioni d'emergenza, in forma cartacea, al fine di garantire la funzionalità del sistema in presenza di criticità tecniche.
La gestione delle pratiche protocollari viene solitamente demandata a un apposito ufficio dedicato, il quale si occupa di acquisire la documentazione in ingresso e in uscita fornita dall'ente, escludendo esplicitamente i documenti interni, e provvede a inserirla nel registro ufficiale.
La registrazione all'interno del protocollo deve riportare informazioni inequivocabili: non sono ammesse omissioni, cancellature o correzioni ed ogni eventuale errore deve essere debitamente vidimato, garantendo così la certezza dei dati annotati.
L'obbligo del protocollo nella Pubblica Amministrazione
Come anticipato, l'obbligo del protocollo nella Pubblica Amministrazione è sancita dal Testo Unico della Documentazione Amministrativa, che si applica non solo con riferimento ai cittadini italiani e agli appartenenti all'Unione europea, ma anche alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, nonché alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE.
In particolare, l'art. 53, co. 5, del DPR 445/2000 delimita l'ambito applicativo dell'obbligo di protocollazione, individuando specificamente quali documenti sono ad esso soggetti. Esso dispone che sono oggetto di registrazione obbligatoria "i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione."
Il concetto di documento amministrativo
Prima di procedere con l'analisi delle procedure di protocollazione, è opportuno soffermarsi brevemente sul concetto di documento amministrativo.
L'art. 1 del D.P.R. 445/2000 definisce il documento amministrativo quale "ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa". Si parla invece di documento informatico con riferimento alla "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".
La procedura di protocollazione
L'operazione di registrazione e l'apposizione della segnatura sul documento devono avvenire simultaneamente e seguendo modalità rigorose stabilite da specifiche disposizioni tecniche. Ogni documento, che sia in ingresso o in uscita dalle pubbliche amministrazioni, viene registrato attraverso la memorizzazione delle seguenti informazioni:
numero di protocollo: generato automaticamente dal sistema e inserito in maniera non modificabile;
data di registrazione: anch'essa assegnata automaticamente dal sistema, in forma invariabile;
mittente o destinatario: per i documenti in arrivo, il mittente, mentre per quelli in partenza, il destinatario o i destinatari, registrati in modo definitivo;
oggetto del documento: annotato in maniera permanente;
data e numero di protocollo del documento ricevuto: qualora tali dati siano disponibili;
impronta digitale del documento informatico: nel caso di trasmissione telematica, costituita da una sequenza di simboli binari in grado di identificare in modo univoco il contenuto, anch'essa registrata senza possibilità di modifica.
Segnatura di protocollo
Contemporaneamente alla registrazione del protocollo viene altresì effettuata, ai sensi dell'art. 55 del T.U., la segnatura di protocollo, che consiste "nell'apposizione o associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile".
La segnatura deve contenere alcune informazioni minime, ossia:
il progressivo di protocollo;
la data di protocollo;
l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa.
Registro di protocollo
Il registro di protocollo, considerato un documento pubblico dotato di fede privilegiata, attesta in modo ufficiale tutte le informazioni relative all'elenco dei protocolli inseriti nell'arco di una medesima giornata. Tale registro è soggetto ai requisiti di pubblicità e alle tutele previste per situazioni giuridicamente rilevanti.
Generato in maniera automatica dal sistema e-prot, il registro assegna a ciascun documento registrato un numero identificativo e la data di protocollazione. In conformità con l'art. 57 del Testo Unico, il numero di protocollo deve essere composto da almeno sette cifre numeriche.
La numerazione applicata alle registrazioni è univoca e segue un ordine progressivo: essa si conclude il 31 dicembre di ogni anno per ripartire il 1° gennaio con il numero 0000001. Ogni numero attribuito si riferisce in via esclusiva a un singolo documento.
Infine, non è ammessa l'identificazione di documenti tramite l'assegnazione manuale o informatizzata di numeri già attribuiti dal sistema ad altri documenti, anche qualora questi risultino collegati tra loro.
Il diritto alla ricevuta
Il cittadino che consegna un documento a un ente pubblico ha il diritto di ricevere una conferma, ovvero una ricevuta, che viene generata indipendentemente dalla modalità (telematica o cartacea) con cui il procedimento viene avviato. Tale ricevuta può includere alcune delle informazioni essenziali utilizzate per la segnatura, quali:
i dati minimi identificativi;
un riferimento numerico progressivo per l'identificazione del documento;
l'oggetto trattato;
la data di registrazione;
l'identità del mittente o del destinatario.
Il protocollo riservato
Infine, si introduce il concetto di "protocollo riservato". Sebbene il registro di protocollo costituisca un atto pubblico, per alcuni documenti che presentano caratteristiche di particolare riservatezza, alcuni enti hanno istituito un registro speciale, detto appunto "protocollo riservato".
I documenti sottoposti a questa specifica procedura comprendono:
atti relativi a procedimenti amministrativi che richiedono una particolare tutela della riservatezza di soggetti terzi, persone, gruppi, imprese o associazioni, la cui divulgazione simultanea potrebbe arrecare danno a terzi o compromettere il corretto funzionamento dell'attività amministrativa;
atti contenenti informazioni riservate, classificate o soggette a segreto di Stato;
documenti inerenti a vicende personali o eventi di natura privata e specifica;
documenti di natura politica e direttiva che, se resi di dominio pubblico, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
i documenti individuati dall'art. 24 l. 241/1990;
documenti che includono dati sensibili, giudiziari o relativi a informazioni personali, secondo quanto definito dal Codice per la protezione dei dati personali;
documenti concernenti segnalazioni previste dall'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, comunemente noti come whistleblowers.
Questo registro viene gestito esclusivamente dalle alte sfere dell'ente, bypassando l'Ufficio Protocollo e il personale ordinario, salvo che vi sia una specifica autorizzazione. Ad esempio, in un Comune l'accesso al registro riservato è generalmente riservato al Sindaco ed eventualmente agli assessori, mentre in una prefettura l'accesso è limitato al Prefetto.