ILSICILIA
Stralci 738 approdano in aula: dopo il caos delle Province si vota su società partecipate, edilizia e impreseAnnalisa CiprìEppur si muove qualcosa all'Assemblea Regionale Siciliana. Nonostante i momenti di tensione per la politica siciliana e il caos nel centrodestra per le elezioni delle Province che si terranno il 27 aprile, la 'macchina' continua ad andare.
Sono diversi gli stralci del 738 in calendario oggi e domani, già approvati nelle commissioni di merito e pronti per approdare in aula. Si raggiungerà la maggioranza?
Commissione Bilancio.
In II commissione tutto pronto per le 'norme in materia di società a partecipazione pubblica'. Il disegno di legge in questione interviene "in materia società controllate della Regione", modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 (n. 738 Stralcio II Comm bis/A).
E riguardano i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e i criteri di selezione degli amministratori investiti in varie cariche.
In particolare al comma 1 si stabilisce un tetto massimo in relazione alla fascia di appartenenza della società e sono quindi previste tre fasce la cui individuazione è assegnata in base alle categorie, amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto che debbano raggiungere determinati obiettivi e amministratore delegato o unico che ricopra anche la carica di direttore generale.
LIVESICILIA
Energia, Colianni nuovo assessore: domani il giuramento all'ArsSubentra a dimissionario Roberto Di Mauro
Cambio al vertice dell'assessorato all'Energia della Regione Siciliana. Come anticipato nei giorni scorsi da Livesicilia l'autonomista Francesco Colianni prenderà il posto del dimissionario assessore Roberto Di Mauro.
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni dell'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro. Al suo posto il governatore ha designato Francesco Colianni, che giurerà domani alle 15 davanti all'Assemblea regionale siciliana.
"Ringrazio Roberto Di Mauro per il lavoro svolto in questi anni e per il suo contributo all'attività della giunta di governo in settori strategici - dice Schifani -.Il nuovo assessore Francesco Colianni proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo".
L'addio di Di Mauro era nell'aria già da diverse settimane. Martedì 8 aprile l'ormai ex assessore aveva incontrato Schifani riferendo al presidente della Regione degli ultimi accorgimenti portati a termine. oggi è arrivata l'ufficialità.
"Con il cuore colmo di riconoscenza, ma anche con la consapevolezza che certi percorsi non si interrompono mai davvero, oggi accogliamo le dimissioni da assessore di Roberto Di Mauro, un gesto che ancora una volta dimostra la sua statura politica, il suo profondo senso delle istituzioni e la sua capacità di anteporre sempre il bene della Sicilia a ogni interesse personale". Lo dice Fabio Mancuso, sindaco di Adrano ed esponente di Grande Sicilia.
"Roberto non è stato solo un assessore - aggiunge -. È e resta un punto fermo della nostra comunità politica, un riferimento umano e morale per chi, come noi, crede nel valore dell'autonomia, dell'identità siciliana e della buona amministrazione. In questi anni ha affrontato con lucidità e responsabilità alcune delle sfide più delicate per la nostra Regione: dalla gestione del sistema dei rifiuti, con investimenti mirati sul compostaggio di prossimità e la riqualificazione dei Centri comunali di raccolta, alla battaglia per una gestione moderna, efficiente e sostenibile delle risorse energetiche e idriche".
E ancora: "In questo passaggio di testimone, accogliamo con entusiasmo e fiducia la nomina del nuovo assessore, Francesco Colianni. Già vicesindaco di Enna. Francesco è un giovane amministratore, preparato e dinamico, con una profonda conoscenza delle esigenze dei territori. Il suo ingresso rappresenta un segnale importante: siamo certi che il suo spirito, il suo entusiasmo e la sua visione sapranno dare nuova linfa all'azione già forte e concreta dell'assessorato. A Francesco va il nostro più sincero augurio di buon lavoro. A Roberto, il nostro grazie più profondo: per quello che ha fatto, per quello che fa, per quello che è".
LENTEPUBBLICA
Sono conferibili ai pensionati incarichi per attività di formazione, affiancamento e assistenzadi Marcello Lupoli Una recente sentenza della Corte dei Conti del Molise sostiene che è possibile conferire incarichi per attività di formazione, affiancamento e assistenza anche ai pensionati: scopriamone di più.
È possibile conferire incarichi retribuiti a personale in quiescenza per attività di formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza, in quanto gli stessi non sono assimilabili a quelli vietati ex art. 5, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, sempre che gli incarichi siano effettivamente caratterizzati dalla mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell'esperienza maturata dal pensionato nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli e che vengano rispettati i limiti imposti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
È questo, in sintesi, il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 34 del 4 marzo 2025.
Il caso
I giudici contabili molisani sono stati chiamati a pronunciarsi su una richiesta di parere inoltrata da un sindaco, relativa alla possibilità di conferire un incarico retribuito a personale collocato in quiescenza. In particolare, nella richiesta in parola, dopo aver descritto la situazione della dotazione organica di un servizio comunale (composto da tre risorse umane, di cui due assunti a tempo indeterminato nel giugno dello scorso anno ed una titolare di un contratto a tempo determinato e parziale con scadenza nel mese di febbraio del corrente anno), è stato riferito che il responsabile del servizio comunale indicato nell'istanza di parere, ora in quiescenza, ha manifestato la disponibilità a fornire attività di mera formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza al personale neoassunto per il periodo di un anno.
Tanto premesso, è stato chiesto ai giudici contabili di conoscere il loro avviso relativamente all'effettiva "sussistenza del divieto sancito dall'articolo 25 della legge 724/1994 per incarico retribuito a dipendente titolare di pensione, da affidare da parte dell'Amministrazione di provenienza, con cui lo stesso abbia avuto rapporti di lavoro o impiego nei 5 anni precedenti a quelli di cessazione, per espletamento di attività di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto, per il periodo di un anno e con un compenso di circa di euro 28.000,00".
La Sezione regionale di controllo de qua - scrutinata positivamente l'ammissibilità della richiesta di parere in parola sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con la precisazione che "devono essere espunti dal quesito gli specifici riferimenti al momento di cessazione del dipendente dal servizio, alla concreta durata dell'incarico da conferire e alla specifica misura del compenso da corrispondere al dipendente in quiescenza" - ha trattato il merito della richiesta, non senza effettuare preliminarmente una ricognizione normativa e giurisprudenziale della tematica concernente il divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico.
Al riguardo, la deliberazione in disamina ha preso le mosse dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 135/2012, evidenziando come la finalità sottesa al divieto in parola risponda soprattutto sia all'esigenza di contenere la spesa pubblica, sia a quella di favorire il ricambio generazionale.
Sono conferibili ai pensionati incarichi per attività di formazione, affiancamento e assistenza
Tanto premesso, i giudici molisani hanno ricordato gli interventi del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla portata della disposizione normativa in argomento, concretizzatisi nell'emanazione della circolare n. 6/2014, integrata dalla circolare n. 4/2015, ove è stato evidenziato che "la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (...). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati".
A tanto la deliberazione de qua ha aggiunto la considerazione che l'interpretazione restrittiva della disposizione normativa in parola rinviene la sua ratio giustificatrice nell'"esigenza di evitare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze Corte cost. n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013)", tenendo in debito conto anche la giurisprudenza europea della Corte di giustizia (pronuncia 2 aprile 2020, C-670/18 c. Comune di Gesturi), "che ha ritenuto che la limitazione dei diritti dei soggetti in quiescenza prevista dalla citata disposizione non sia contraria al principio di non discriminazione nell'accesso al lavoro sulla base dell'età anagrafica di cui alla direttiva 2000/78/CE purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell'occupazione e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari", precisandosi che "tale discriminazione, se può trovare giustificazione nel perseguimento di un obiettivo di politica dell'occupazione giovanile, non può essere giustificata soltanto alla luce dell'esigenza di contenere la spesa pubblica, in quanto detto obiettivo può influire sulla natura e sulla portata di misure di tutela dell'occupazione ma non può costituire, di per sé, una finalità legittima che consenta discriminazioni altrimenti vietate".
Le conclusioni dei giudici
Ponendosi in linea con la deliberazione n. 66/2023 della Sezione regionale di controllo per la Liguria e con la deliberazione n. 139/2022 della Sezione regionale di controllo per la Sardegna, l'atto in disamina, prendendo le mosse dalle considerazioni che precedono, ha ritenuto che, per rispondere alla richiesta di parere pervenuta, si dovesse verificare se "l'attività retribuita che si vuole intestare al soggetto posto in quiescenza e già dipendente della stessa Pubblica amministrazione risponda o meno ad una delle fattispecie contemplate dal divieto, a prescindere dal nomen juris in concreto attribuito dalla stessa all'incarico conferito".
Al riguardo, per i giudici contabili molisani occorre stabilire se le attività contemplate per il dipendente in quiescenza (attività di "formazione operativa" e di "affiancamento, supporto e assistenza" volte ad illustrare al dipendente neoassunto, privo di esperienza on the job, le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnategli) fossero (con conseguente assoggettamento al divieto) o meno ricomprese nell'ambito di quelle non consentite (incarichi di studio, incarichi di consulenza, incarichi dirigenziali, incarichi direttivi, cariche in organi di governo delle amministrazioni e in enti e società da esse controllati).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche la deliberazione in disamina - ponendosi sulla scia di precedenti di altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. reg. contr. Basilicata, n. 38/2018/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 126/2022/PAR; Sez. reg. contr. Liguria, n. 66 /2023/PAR cit. e Sez. reg. contr. Lazio, n. 88/2023/PAR) - sul presupposto del predetto carattere tassativo delle fattispecie contemplate dalla disposizione normativa de qua e dell'esclusione che le descritte attività di "supporto, affiancamento e assistenza" rientrino nell'ambito di applicazione della norma in argomento, sempre che le stesse si differenzino da quelle di studio e di consulenza (vietate) - ha ritenuto escluse dall'ambito di applicazione del divieto in parola le attività di "formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza" se effettivamente caratterizzate dalla " mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli" ed espletate nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
AGRIGENTONOTIZIE
Palazzo d'OrleansCultura e promozione della Sicilia, un avviso della Regione per i contributiLa giunta stanzia quasi cinque milioni di euro con la legge di stabilitàQuasi cinque milioni di euro dalla Regione siciliana per iniziative di rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Sicilia e dell'economia locale. I fondi, stanziati con l'articolo 128 dell'ultima legge di stabilità regionale, saranno destinati a enti, fondazioni e associazioni, senza scopo di lucro, attraverso i dipartimenti dei diversi assessorati.
La giunta di governo, nella seduta odierna, ha approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse e la conseguente concessione dei contributi economici. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
A essere coinvolti sono i dipartimenti dell'Agricoltura, dei Beni culturali e dell'identità siciliana, della Famiglia e delle politiche sociali, delle Infrastrutture e della mobilità, dell'Istruzione e dell'università, dello Sviluppo rurale e territoriale, del Turismo, dello sport e dello spettacolo, e il Dasoe.
A ognuno di questi, secondo quanto fa sapere la Regione, non potrà essere assegnato più del 35 per cento dell'intero contributo erogato dalla Regione e ogni ente proponente non potrà avvalersi di un sostegno economico superiore al 20 per cento del plafond di ogni singolo dipartimento.
I progetti saranno valutati, tra gli altri parametri, anche per l'impatto sociale, culturale ed economico dell'attività sul territorio regionale o locale.